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Ricorso per ATP: si può restare contumaci o senza un avvocato?

DOMANDA – nel procedimento Accertamento tecnico preventivo 696 BIS c.p.c. la parte resistente si deve costituire tramite avvocato? entro quale termine? inoltre deve necessariamente costituirsi tramite comparsa di costituzione anche se è intenzionata a conciliare?

— RISPOSTA – La parte resistente, in un procedimento di ATP o accertamento tecnico preventivo, può scegliere di costituirsi o non costituirsi.

Se non si costituisce, viene dichiarata contumace e il processo va avanti ugualmente, appunto in sua contumacia.

Se si costituisce, lo deve fare obbligatoriamente tramite un avvocato, trattandosi di un procedimento per cui è prevista la difesa tecnica obbligatoria. Chi, insomma, riceve la notifica di un ricorso per ATP con pedissequo provvedimento di fissazione di udienza non può presentarsi da solo all’udienza pretendendo di essere ascoltato dal giudice, che può anche farlo tacere o mandarlo fuori, ma deve per forza prendere un avvocato.

Se non si costituisce nel termine previsto, il «resistente» può sempre farlo in seguito, ma se nel frattempo ha perso dei diritti, come quello di difendersi da determinate osservazioni e circostanze, non li recupera e non può certo pretendere che il procedimento venga fatto ripartire dall’inizio solo perché è finalmente «arrivato lui».

Naturalmente a tutto ciò fa eccezione l’ipotesi in cui la notifica non fosse valida: in questo caso, la persona rimasta incolpevolmente fuori dal processo ha tutto il diritto di parteciparvi e con i diritti che le sarebbero spettati sin dall’inizio.

Il termine per la costituzione in giudizio del resistente lo fissa il giudice nel provvedimento, stilato subito dopo il ricorso, con cui fissa la prima udienza di trattazione del procedimento.

La morale della favola, comunque, è questa: quando ricevi la notifica di un ricorso per ATP, la devi portare o mandare immediatamente al tuo avvocato di fiducia, in modo da preparare insieme e nei termini previsti la miglior strategia difensiva a riguardo.

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diritto

I parenti mi citano in tribunale: come posso evitare questa cosa?

vorei scrollami di dosso patenti che si sono uniti per una causa civile davanti giudice,e gia stata fatta un udianza che mi sono pronuciato che non ho bisogno di alcuna assistenza ma quantopare il giudice non la pensa come me inviandomi al ctu, sbagliando a giudicarmi a favore dei parenti. Per il posesso della casa. Di certo le amicizie non gli mancano anche nel tribunale di firenze.

Purtroppo non ci sono soluzioni magiche, se sei stato citato in tribunale non puoi difenderti da solo ma devi necessariamente prendere un avvocato.

Puoi anche presentarti all’udienza, ma tutto quello che fai è privo di rilevanza perché la tua difesa deve essere mediata necessariamente da un professionista del diritto, cioè appunto un avvocato.

Se non disponi di sufficiente denaro per compensare un avvocato, puoi valutare di chiedere il patrocinio a spese dello Stato. A riguardo, puoi chiedere informazioni presso l’ordine degli avvocati, direi di Firenze.

Se non ti costituirai validamente con un avvocato iscritto all’albo, la causa procederà ugualmente in tua contumacia e ovviamente le probabilità di esito a te favorevole, non essendoci una tua difesa, saranno ridotte.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, anche se onestamente non credo che ne possa valere la pena, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

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diritto

Condannato in contumacia: posso fare esposto per falso?

sono stato condannato in contumacia a pagare al condominio, che avevo costruito nel 1998, 262.000 euro per difetti costruttivi, il difetto principale riguarda l’impermeabilizzazione della soletta di copertura del piano interrato,la verità è che avevo rimediato a detti difetti eseguendo lavori vari sotto la direzione del ex D.L. all’epoca della costruzione e del tecnico del condominio che alla fine,nel 2003,redige una relazione quantificando le eventuali ulteriori opere in qualche migliaio di euro.Il condominio mi cita nel 2006, per un qualche motivo non vengo in possesso della notifica, la sentenza di condanna diventa esecutiva non per notificazione ma per decorrenza dei termini nel 2013.
Vorrei conoscere se è possibile fare un esposto alla Procura della Repubblica denunciando il condominio, i periti, il loro avvocato, per la produzione di documenti falsi, il falso è dimostrato dal fatto che il condominio in questi molti anni non ha effettuato alcun lavoro e non vi sono perdite

È una cosa che andrebbe approfondita molto di più, esaminando sia la situazione in fatto sia il fascicolo del procedimento.

In via generale, si possono fare le seguenti osservazioni.

Riferisci di non aver ricevuto la notifica «per un qualche motivo». Si tratta, però, di un aspetto fondamentale, il primo che è necessario chiarire per verificare la regolarità del procedimento e della sentenza che è stata emessa al termine del medesimo.

Quindi il primo consiglio è quello di incaricare un avvocato di estrarre le copie dei documenti dal fascicolo del procedimento per vedere come ti è stato notificato l’atto introduttivo e verificare se tale forma di notifica può considerarsi valida o meno.

Ovviamente, il da farsi, in seguito, dipende dall’esito che avrà questo accertamento.

Per sapere, poi, se possibile fare un esposto per falso, che è una vera e propria denuncia, ti sembrerà incredibile ma, ancora una volta, bisogna esaminare il fascicolo e vedere esattamente cosa è stato sostenuto dal condominio e che tipi di documenti sono stati prodotti.

In generale, comunque, un reato di falso non ricorre semplicemente quando si sostiene in giudizio un fatto infondato, altrimenti in ogni causa civile ci sarebbe almeno un reato di falso, dal momento che ogni parte della stessa sostiene la verità di fatti diversi e spesso contrapposti, ma occorrono requisiti e circostanze ulteriori previsti dalle disposizioni del codice penale che prevedono diverse figure di reati di falso.

Ulteriormente, va poi considerato che, a mio giudizio, quand’anche ci fosse effettivamente un reato o più di falso e quand’anche si presentasse una denuncia e si aprisse un procedimento terminante con condanna penale dei responsabili, la sentenza civile emessa nei tuoi confronti rimarrebbe perfettamente valida ed efficace e di certo non verrebbe caducata per effetto di una sentenza penale, salva solo l’ipotesi di revocazione, uno speciale mezzo di impugnazione praticabile in alcuni casi anche contro sentenze già passate in giudicato, che è comunque tutto da valutare sulla base di quello che sarà stato accertato, sempre in ipotesi, nel procedimento penale.

In conclusione, mi sembra che ci siano davvero pochi spazi e che si tratti di una ipotesi in cui purtroppo sarebbe stato opportuno attivarsi a suo tempo.

L’unica possibilità con un minimo di concretezza sarebbe quella relativa all’invalidità della notifica, che va tuttavia studiata e approfondita con cura.

Direi che, per fare questi accertamenti, con una sentenza che ti obbliga a pagare quasi 300.000 euro, un po’ di soldi da investire per far fare questo lavoro ad un avvocato potrebbe essere opportuno appunto decidere di spenderli.

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diritto

Posso impugnare un processo cui non ho partecipato per problemi di posta e cambio residenza?

ho perso una causa per contumacia,per problemi di posta e residenza.passati 2 anni volevo provare a riaprire la causa perché in possesso di dichiarazioni di alcune persone che testimonia a mio favore ,il fatto perché non mi sia presentato alla causa ,dovuto in parte alle affermazioni di chi mi accusava che dichiarava davnti ai testimoni di non presentarmi che avrebbe tolto la denuncia.Ora ho i testimoni che affermano la mia buona fede,ho testimoni che dopo venivo calunniato pubblicamente,ho una testimonianza del suo testimone che dichiara di aver detto il falso in udienza ,posso procedere con tutti questi elementi?

La sentenza di primo grado, attualmente, passa in giudicato diventando inappellabile dopo sei mesi dalla sua pubblicazione.

In precedenza, fino a qualche anno fa, il termine era di un anno, poi la solita riforma legislativa inutile e solo di facciata ha dimezzato il termine.

Per cui bisognerebbe vedere innanzitutto se la sentenza è stata emessa nel vigore della attuale o della precedente disciplina.

Al periodo applicabile, comunque, andrebbe sommato quello della sospensione feriale dei termini, di 45 giorni, dal 1° agosto al 16 (o 17, secondo alcuni) settembre.

In ogni caso, tuttavia, se sono trascorsi due anni, direi che il termine sia spirato.

L’unica possibilità sarebbe indagare più approfonditamente quei «problemi di posta e residenza» cui accenni solamente ma che invece sono il cuore del problema: se risultasse che non hai ricevuto le notifiche fondamentali del procedimento per motivi a te non imputabili allora forse si potrebbe fare ricorso.

Ovviamente, è una strada in salita e bisogna valutarne attentamente la convenienza. Se vuoi approfondire, è necessario incaricare un avvocato perché sono aspetti tecnici per cui il parere di un professionista non può mancare.