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Accordi in house: se la Procura non autorizza.

Gli accordi in house per separazione, divorzio, affido, devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica competente per l’apposizione di nullaosta, in caso di assenza di figli, o autorizzazione, in caso di figli, per poter essere perfezionati e andare a buon fine.

Il magistrato deve dunque controllare gli accordi presi dai genitori con l’assistenza degli avvocati.

Che cosa succede se il magistrato della Procura ritiene che gli accordi non siano conformi agli interessi dei figli?

Semplicemente, rimanda tutto al tribunale, dove ci sarà un altro giudice a valutare la situazione più approfonditamente.

La norma di riferimento è l’art. 6, comma 2°, ultimo periodo, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261), che puoi visualizzare, nel testo attuale, su normattiva.

Secondo tale disposizione:

«Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3»

L’impressione, leggendo la normativa nel suo complesso, è che questo rinvio al tribunale non significhi necessariamente la «morte» dell’accordo, ma l’invio ad un giudice che farà un maggior approfondimento sul caso.

Ad ogni modo, tutto avviene automaticamente.

In tali casi, la cancelleria chiede il versamento del contributo unificato.

Poi viene fissata un’udienza per la comparizione delle parti, in seno alla quale verrà valutata la bontà dell’accordo.

A quanto pare, se l’accordo verrà ritenuto corrispondente all’interesse dei figli, la separazione, il divorzio o l’affido non verranno regolati da un provvedimento del tribunale, ma continuerà ad avere vigore l’accordo stesso, autorizzato non più dal procuratore della Repubblica ma dal presidente del tribunale civile; la legge infatti parla a riguardo di «accordo autorizzato», lasciando intendere che il presidente potrà lavorare sull’accordo stesso, senza fare un provvedimento a parte.

Non dovrebbe, dunque, innestarsi ad esempio un procedimento di separazione consensuale, divorzio congiunto o affido, con emissione di un provvedimento da parte del giudice.

Ciò può avvenire solo nell’ipotesi in cui il giudice stesso non ritenga di dare l’autorizzazione, proponga delle modifiche che magari le parti non accettano, decidendo di insistere per il testo originario.

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Divorzio: si può fare senza tornare in Italia?

vorrei sapere cortesemente se è possibile richiedere il divorzio per due coniugi sposati e separati in Italia anche nel caso in cui uno dei due si trovi oggi, dopo anni di separazione, a vivere all’estero da piú di 2 anni, per la precisione in Spagna, é possibile richiederlo da qui o bisogna per forza tornare in Italia? E nel caso in cui non si abbia la possibilità economica di affrontare i costi é possibile farlo gratuitamente? Inoltre è necessario avere in qualche modo a che fare con l’altro coniuge in Italia oppure il coniuge che vive oggi in Spagna può fare tutto da sé? Per concludere gradirei sapere anche se, sempre dalla Spagna, sia possibile cambiare il cognome del padre sostituendolo con quello della madre per i figli dei predetti coniugi essendo stata il padre una figura assente affettivamente e economicamente, con i problemi che ne sono derivati sia ai figli che alla loro madre, con carte del tribunale che attestano ciò e la sua inadeguatezza come padre

Il divorzio si può fare via Skype come spiego in questo post che ti invito a leggere, dopo del quale ho avuto occasione di fare diverse altre pratiche di separazione e divorzio per via telematica tramite convenzione di negoziazione assistita o accordi in house.

La possibilità di farlo gratuitamente, che io sappia, non c’è, nel senso che questo tipo di pratiche gli enti comunali – nei casi in cui sarebbero possibili ad esempio per assenza di figli – non te le fanno e richiedono la presenza di persona dei separandi o divorziandi.

Proprio in questi giorni sto facendo una separazione di due persone cui è stata rifiutata dal comune per mancata presenza in loco, che ti ricordo deve essere fatta due volte a distanza di un certo intervallo di tempo.

Solitamente, il costo di questa pratica comunque è di tutta convenienza considerando che evita il ritorno in Italia, con spese di viaggio, soggiorno, permanenza e così via alle parti che devono separarsi o divorziarsi.

Se vuoi un preventivo, puoi chiedercelo compilando l’apposita voce nel menu principale del blog.

Naturalmente una pratica di separazione o divorzio che è diretta a sciogliere un matrimonio non si può mai fare senza interessare l’altro coniuge.

Il cambio del nome è tutto un altro paio di maniche, non starai mettendo un po’ troppa carne al fuoco specialmente per una persona che dispone di risorse limitate?

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