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Usufrutto dei genitori e nuda proprietà: c’è accrescimento reciproco?

DOMANDA – i miei genitori mi hanno venduto la nuda proprietà di un appartamento e si sono riservati vita natural durante l’usufrutto, ciascuno per i propri diritti ed entrambi solidamente tra loro per l’intero. Volevo sapere se questa ultima affermazione sottintende un usufrutto congiuntivo per accrescimento?

— RISPOSTA – È una questione non facile di ermeneutica, cioè di interpretazione del contratto.

Non esistono regole generali a riguardo, quindi si deve esaminare il testo contrattuale, alla luce delle norme di materia di «lettura» dei negozi dettate dal codice civile agli articoli 1362 e seguenti.

La stessa disposizione appena richiamata prevede, ad esempio e senza alcuna pretesa di poter esaurire in questa sede un discorso così ampio, quanto segue: «nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.|| Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».

Tale disposizione, di partenza, pone due criteri: quello letterale e quello teleologico; quale dei due criteri utilizzare prevalentemente, dipende di nuovo dalle circostanze.

Occorre dunque vedere innanzitutto la formulazione utilizzata dalle parti nel realizzare il negozio in questione, poi applicare questi primi criteri, e gli altri previsti dalle disposizioni successive, alla materia.

Generalmente, il diritto di usufrutto dei genitori si prevede sempre con diritto di accrescimento reciproco, in modo che l’estinzione del diritto si abbia solo al decesso anche del secondo di essi; se questa sia anche la tua situazione, tuttavia, va verificato in concreto.

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Geometra va nelle case per lavoro: serve green pass?

Sono un geometra libero professionista. Devo avere il green pass quando vado a casa delle persone per effettuare sopralluoghi, misurazioni e comunque il mio lavoro?

 

Pexels photo 3499125

A mio giudizio no, per niente.

L’art. 9 septies, comma 2°, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, così come modificato dal celebre decreto 127, che ha introdotto il green pass «forte» sui luoghi di lavoro, prevede, con riferimento al tuo caso, che la richiesta del green pass sia prevista anche per «tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa … nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni».

Il precedente comma 1 della stessa disposizione parla di «chiunque svolta un’attività lavorativa nel settore privato… ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta».

A me pare che la normativa attualmente in vigore si riferisca solo ed esclusivamente ai luoghi di lavoro, cioè alle sedi delle aziende o, al massimo degli studi professionali, con esclusione delle abitazioni.

Secondo l’art. 12 delle preleggi, «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Per quanto concerne il significato letterale, ti ho appena mostrato che la legge parla espressamente di luoghi «di lavoro», escludendo dunque le abitazioni private. Lo stesso decreto 127 reca, del resto, come rubrica «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato» 

Sotto il profilo teleologico, quello relativo all’intenzione del legislatore, è evidente che la normativa in essere ha come scopo quello di contenere un’epidemia di microorganismi patogeni. È, sotto questo profilo, molto più probabile che la diffusione dell’epidemia possa essere agevolata in un’azienda frequenta da molte più persone che un’abitazione privata, dove per impedire il contagio sono sufficienti i dispositivi di protezione individuale.

È rilevante anche quanto dispone l’art. 14 delle preleggi, secondo cui «le leggi … che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Sotto questo profilo, va considerato appunto che la normativa in questione, sicuramente eccezionale e d’urgenza, non è suscettibile di interpretazione estensiva, per cui non si può sotto alcun profilo ritenere che quando il legislatore ha fatto riferimento ai luoghi di lavoro abbia inteso anche le abitazioni di residenza. 

In conclusione, dovrai presentare il green pass solo qualora il tuo cliente fosse un’azienda, in questo caso sei tenuto all’obbligo ai sensi del comma 2° che ti ho citato all’inizio. In tutti gli altri casi, a mio giudizio, il green pass non è dovuto.

Due considerazioni finali:

  • sei tenuto a richiederlo ai soggetti che venissero per svolgere prestazioni lavorative presso la tua sede di lavoro, come ad esempio il tecnico della caldaia, eventuali elettricisti, idraulici e così via;

  • sei tenuto a mio giudizio a formare il documento di cui al comma 5 dell’art. 9 septies già citato, entro il prossimo 15 ottobre, salvo proroghe, proprio per il motivo di cui al punto precedente, di cui ti metto di seguito un esempio molto semplice:

Ai sensi della. 9 septies, comma 5°, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come introdotto dal decreto legge 127/2021, art. 3, dichiaro che i controlli di cui alla stessa norma verranno effettuati all’ingresso dei locali con l’applicazione «VerificaC19» per i soggetti di cui al comma 2 della stessa norma che, a qualsiasi titolo, dovessero venire a svolgere la loro attività lavorativa presso il nostro negozio. Addetti ai controlli sono i tre soci indistintamente. Sarà rispettato comunque il DPCM di cui al comma 5, ultimo periodo. Data, ora