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Spostare palo telecom: come fare?

ad ottobre 2021 ho aperto una pratica per spostamento palo Telecom (causa realizzazione nuovo accesso carraio, il palo cade quasi nel mezzo) usando loro portale web, a gennaio 2022 hanno effettuato il sopralluogo e solo a luglio mi è arrivato il preventivo (€1355,10+iva). Sapevo che eventuali spostamenti da e su proprietà privata necessari per lavori di ristrutturazione/nuove costruzioni sarebbero dovuti essere a carico loro (art. 91 e 92 del Codice delle Comunicazioni…), così mi aveva anche anticipato l’operatore che ha fatto il sopralluogo. Dopo svariate mail in cui faccio presente che l’intervento dovrebbe essere gratuito e diffida Pec da parte di un avvocato, ancora nessuna risposta…provo conciliazione CORECOM, respinta perché dicono che non sono competenti per le problematiche attinenti alle infrastrutture fisiche. Ci sono altre soluzioni (oltre ovviamente a portarli in causa)? Altri tipi di mediazione?

Confermo che la mediazione presso il Corecom non riguarda tutte, indistintamente, le vertenze con le società di telecomunicazioni, ma solo quelle relative, in generale, ai servizi di telecomunicazione: trattandosi in questo caso di una forma di proprietà fondiaria e comunque di diritti reali mi sembra corretto che abbiano declinato la loro competenza.

Per fare una vertenza di questo genere, peraltro, se si esclude un cautelare, che a mio giudizio è difficilmente ipotizzabile, salvo maggiori approfondimenti, trattandosi molto probabilmente appunto di una vertenza in tema di «diritti reali», c’è comunque la mediazione civile di tipo obbligatorio.

Promuovere la mediazione potrebbe essere una buona idea, nonostante la diffidenza iniziale della categoria forense si tratta di uno strumento che ha dato buona prova e che personalmente mi ha consentito di risolvere e definire diverse vertenze.

Se vuoi approfondire ulteriormente la questione, o incaricarmi di promuovere la fase di mediazione, chiama ora lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento, concordando giorno ed ora con la mia assistente; puoi anche acquistare direttamente da qui: in questo caso, sarà poi lei a chiamarti per concordare giorno ed ora della nostra prima riunione sul tuo caso; a questo link, puoi anche visualizzare il costo.

Naturalmente, se vivi e lavori lontano dalla sede dello studio – che è qui, a Vignola, provincia di Modena, in Emilia – questo primo appuntamento potrà tranquillamente avvenire tramite uno dei sistemi di videoconferenza disponibili, o anche tramite telefono, se lo preferisci. Ormai più della metà dei miei appuntamenti quotidiani sono videocall.

Guarda questo video per sapere meglio come funzionerebbe il lavoro con me.

Ti lascio alcuni consigli finali che, a prescindere dal problema di oggi, ti possono sempre essere utili.

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Servitù prediali: serve la mediazione prima di fare la causa?

Per l’allargamento di una strada comunale, 40 anni fà, il Comune occupò alcuni miei terreni; poiché non é stato emesso il decreto di esproprio ho fatto causa al TAR. Il Commissario ad acta ha provveduto a quanto stabilito in sentenza. Ora ho scoperto che insieme ai lavori di sistemazione della strada sono stati anche costruiti dei canaloni che convogliano le acque piovane dalla cunetta della strada ad un fiumara sottostante. I canaloni sono interrati ed attraversano i miei terreni su cui sono stati costruiti dei pozzetti di ispezione che fuoriescono di circa 25 cm dal terreno. Nel faldone relativo alla sistemazione della strada non vi è alcun riferimento a questi canaloni né ho mai ricevuto avvisi in tal senso. Poiché il Comune é sordo alle mie richieste di “costituire una servitù”, chiedo cortesemente di indicarmi se é conveniente che io li inviti ad una “mediazione volontaria” o devo rivolgermi direttamente al Tribunale civile.

È molto probabilmente una situazione di mediazione obbligatoria.

Le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, infatti, sono ad oggi le seguenti:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di azienda;
  • risarcimento del danno da responsabilità medica;
  • risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • inadempimento di obbligazioni contrattuali connesso all’emergenza Covid-19.

Le servitù prediali rientrano nel novero dei «diritti reali» costituiti su cosa altrui, per cui a loro volta rientrano nelle situazioni per cui è prevista la mediazione per poter poi adire il tribunale.

Più in generale, il caso è abbastanza complesso e richiede un adeguato approfondimento.

Ti consiglierei di fare al più presto questo lavoro con un avvocato di tua fiducia, anche per capire le varie possibili strategie di azione, come spiego meglio in questo post.

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Strada vicinale e manutenzione: chi deve, chi può, farla?

nel caso di una strada vicinale ad uso pubblico la cui manuntezione ordinaria non avviene da parte del frontista, può un singolo utente o un gruppo di utenti (che usano la strada per raggiungere la propria abitazione ma non sono frontisti) occuparsi della manutazione ordinaria della strada?
Nel nostro caso siamo 8 famiglie che non potendo più percorrere la strada vorrebbero a loro spese apportare una sistemazione ordinaria
Un singolo frontista può opporsi a lavori di manutenzioni ordinaria tipo chiusura buche e pulizia canali di scolo acque?
in che modo il frontista può opporsi? lettera? diffida?…

La situazione giuridica della strada vicinale ad uso pubblico è duplice.

C’è innanzitutto, tra i privati comproprietari, i frontisti, un comunione ordinaria basata sul noto concetto delle quote, così come si potrebbe avere per la parte comune di un condominio.

Poi c’è la partecipazione del comune, quale ente territoriale di riferimento, in virtù della titolarità di un diritto di passaggio pubblico, a vantaggio cioè della collettività.

Quando c’è bisogno di intervenire per la manutenzione di un’opera o bene oggetto di una situazione giuridica del genere chi dovrebbe intervenire? Ulteriormente, in caso di inerzia di chi sarebbe tenuto a intervenire, chi può eventualmente sostituirsi ad esso?

Le risposte non sono così facili e scontate e richiederebbero un approfondimento di un certo spessore.

Innanzitutto, è stato costituito il consorzio per la gestione e la manutenzione della strada vicinale, così come previsto dalla legge?

Le risposte, ancora, sono molto diverse a seconda che questo ente sia già stato costituito o meno e, in caso negativo, se si intenda costituirlo.

Naturalmente, i beni oggetto di comunione si amministrano, e manutengono, a maggioranza dei comunionisti, ma nelle strade vicinali la situazione è sempre più complicata.

A livello strategico, al netto di questo approfondimento che sarebbe da fare, suggerirei di inviare intanto una diffida a tutti i frontisti e all’ente territoriale, cioè al comune, in cui si rappresenta bene la situazione di necessità di manutenzione e si chiede di intervenire.

A questa diffida, trattandosi di una strada ed essendoci aspetti tecnici, non sarebbe male allegare una relazione, anche breve, redatta appunto da un tecnico, con anche un sintetico repertorio fotografico, con il duplice scopo di corroborare maggiormente la diffida ed iniziare a formare un principio di prova a favore.

Se vuoi valutare l’invio della diffida, puoi consultare la nostra offerta a riguardo nella apposita pagina. Clicca qui.

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Se vuoi approfondire con una consulenza, puoi valutare, dalla stessa pagina della diffida.

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Strade vicinali: paga il contributo chi ha un’alternativa?

Nel nostro piccolo paese esiste un Consorzio Utenti Strade Vicinali. Esso fa pagare a tutti i proprietari dei terreni un importo per concorrere alle spese di mantenimento e conservazione di tutte le strade vicinali del paese (attualmente l’aliquota è di euro 0,0023 al mq). Qualche utente ha contestato l’iscrizione a ruolo del tributo 810 sostenendo che il proprio terreno è accessibile da una strada provinciale e non da strade vicinali. Eppure per accedere a tali terreni essi può utilizzare le vicinali perché permettono il transito dei mezzi agricoli e non solo proprio dal lato opposto alla provinciale. Lo statuto recita che devono pagare tutti coloro che passano o posso passare sulle strade. Secondo me ha ragione il consorzio.

Bisognerebbe vedere la documentazione relativa al consorzio, la situazione della zona in generale e della strada o strade in particolare, nonché quelle di chi ha contestato questi tributi e, soprattutto, gli atti con cui il consorzio è stato costituito per poter vedere chi ha davvero ragione ma credo proprio che sia il consorzio.

Anche perché la contestazione relativa alla praticabilità di un accesso alternativo perde di consistenza quando si considera che parliamo di situazioni relative a diritti reali, dove rileva l’assetto oggettivo dei luoghi e non le potenzialità.

Infatti, se anche il consorzio non facesse pagare le quote a costoro, come si farebbe ad avere la sicurezza che i medesimi smetterebbero per sempre di utilizzare la strada vicinale, per usare sempre l’accesso alternativo? Anche perché, se ho capito bene, parliamo di una situazione che ha dimensioni relative all’intero comune e non di una singola strada vicinale.

La situazione è resa ancora più favorevole al consorzio dal fatto che le strade, come hai evidenziato, consentono tipi di uso diverso.