Categorie
diritto

Se mi notificano una sentenza in cancelleria perché non avevo domiciliatario decorre il termine breve per l’appello?

In Ricorso x indennizzo mio difensore di altra provincia nominava domiciliatario. Novembre 2011 io revocavo mandato a domiciliatario senza eleggere nuova domiciliazione.12 febbr. 2013 veniva depositata sentenza provvisoria che controparte notificava il 18 febbraio 2013 al mio difensore presso cancelleria tribunale. Cancelleria mai comunicava detta notifica, mai consegnava sentenza. A Maggio 2013 entrambe le parti facevamo riserva di appello. A giugno 2013 io proponevo appello avverso sentenze provvisoria e definitiva. Controparte presentava appello incidentale x due sentenze, ma eccepiva nullita’ x mio appello c/sentenza provvisoria perche’ appellata dopo 30 giorni da notifica. E’ vero anche se io non ne sapevo niente?. E’ il cancelliere responsabile di omessa comunicazione di notifica della sentenza a mio avvocato? Doveva firmare x ricevere la sen tenza da ufficiale giudiziario? A chi chiedere chiarimenti e la sentenza notificata? Vale mia revoca domiciliatario? Chi errava?
In caso di notifica eseguita in cancelleria per mancata nomina di un domiciliatario nel circondario del tribunale competente, il cancelliere non ha nessun onere di comunicazione della notifica alla parte.

Il fatto è che le parti del processo sono tenute a nominare un loro domiciliatario presso il circondario del tribunale, proprio al fine di agevolare le notificazioni e comunicazioni nel corso del processo da parte delle autorità e delle altre parti, mentre se non lo fanno è tutto peggio per loro, la notifica della sentenza avviene del tutto legittimamente presso la cancelleria, così come previsto dal codice di procedura civile ed è una notifica valida a tutti gli effetti.

Spetterebbe alla parte, in teoria, andare presso la cancelleria per verificare l’esistenza di eventuali notifiche.

Ovviamente, si potrebbe esaminare più in concreto il tuo caso per vedere se queste regole generali trovano applicazione anche in esso o se, per alcune particolarità che al momento non posso conoscere, se ne potrebbe concludere in senso parzialmente o totalmente diverso, ma difficilmente, credo, potrebbe valerne la pena.

L’errore, insomma, sembra essere stato tuo, che hai revocato l’incarico al tuo domiciliatario senza nominarne uno nuovo.

Categorie
diritto

Posso impugnazione la delibera condominiale se non mi hanno avvertito via pec come avevo richiesto?

Nel fornire tutte le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, ho richiesto esplicitamente che tutte le comunicazioni da parte dell’amministratore (anche la convocazione delle assemblee), fossero inviate esclusivamente al mio indirizzo PEC. L’amministratore non ha tenuto conto dell’opzione, escludendo nei fatti la mia possibilità di partecipare ad un’importante assemblea per l’esecuzione di lavori straordinari onerosi: ha inviato una raccomandata che ho ritirato il mese successivo alla data in cui l’assemblea si è svolta. Ho la convinzione che ciò sia stato fatto strumentalmente, e ho richiesto la nullità dell’assemblea. Impegni lavorativi e familiari mi portano sovente lontano dalla mia residenza, e pertanto cerco di tenere sotto controllo gli impegni con gli strumenti a disposizione. L’amministratore rivendica la legit timità della sua scelta (Raccomandata), ma non ha contrastato la comunicazione a suo tempo inviatagli ( nostro recapito PEC)

Che significa «ho richiesto la nullità dell’assemblea?» Se lo hai fatto solo stragiudizialmente, stai bene attenta a non far decorrere il termine per impugnare la delibera assembleare, perché poi, decorso quello, la delibera diventa definitiva e non si può più far nulla, quand’anche fosse stata viziata.

Quanto al motivo di impugnazione, mi pare che possa essere un buon motivo, anche se bisognerebbe vedere esattamente la comunicazione che avevi inviato e se la stessa possa considerarsi come una vera e propria «elezione di domicilio» e anche se i giudici, nel valutare situazioni di questo genere, godono comunque di ampia discrezionalità: le norme in materia non sono così precise, per cui tanto potresti trovare un giudice che ritiene violati i tuoi diritti, tanto ne potresti trovare un altro che ritiene che comunque la tua residenza tu debba presidiarla essendo un luogo fondamentale della persona da considerare equipollente alla pec.

Attualmente, è vero, c’è un favore legislativo generalizzato, e a volte anche esagerato, verso la pec e le comunicazioni telematiche, ma questo non ti garantisce nulla. Il tuo caso ha tutta la mia simpatia e mi sentirei di darti ragione, però questo non significa che tu non debba ora valutare con molta prudenza, anche considerando se possa valer la pena proporre una impugnazione del genere.