Categorie
diritto

Posso impugnazione la delibera condominiale se non mi hanno avvertito via pec come avevo richiesto?

Nel fornire tutte le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, ho richiesto esplicitamente che tutte le comunicazioni da parte dell’amministratore (anche la convocazione delle assemblee), fossero inviate esclusivamente al mio indirizzo PEC. L’amministratore non ha tenuto conto dell’opzione, escludendo nei fatti la mia possibilità di partecipare ad un’importante assemblea per l’esecuzione di lavori straordinari onerosi: ha inviato una raccomandata che ho ritirato il mese successivo alla data in cui l’assemblea si è svolta. Ho la convinzione che ciò sia stato fatto strumentalmente, e ho richiesto la nullità dell’assemblea. Impegni lavorativi e familiari mi portano sovente lontano dalla mia residenza, e pertanto cerco di tenere sotto controllo gli impegni con gli strumenti a disposizione. L’amministratore rivendica la legit timità della sua scelta (Raccomandata), ma non ha contrastato la comunicazione a suo tempo inviatagli ( nostro recapito PEC)

Che significa «ho richiesto la nullità dell’assemblea?» Se lo hai fatto solo stragiudizialmente, stai bene attenta a non far decorrere il termine per impugnare la delibera assembleare, perché poi, decorso quello, la delibera diventa definitiva e non si può più far nulla, quand’anche fosse stata viziata.

Quanto al motivo di impugnazione, mi pare che possa essere un buon motivo, anche se bisognerebbe vedere esattamente la comunicazione che avevi inviato e se la stessa possa considerarsi come una vera e propria «elezione di domicilio» e anche se i giudici, nel valutare situazioni di questo genere, godono comunque di ampia discrezionalità: le norme in materia non sono così precise, per cui tanto potresti trovare un giudice che ritiene violati i tuoi diritti, tanto ne potresti trovare un altro che ritiene che comunque la tua residenza tu debba presidiarla essendo un luogo fondamentale della persona da considerare equipollente alla pec.

Attualmente, è vero, c’è un favore legislativo generalizzato, e a volte anche esagerato, verso la pec e le comunicazioni telematiche, ma questo non ti garantisce nulla. Il tuo caso ha tutta la mia simpatia e mi sentirei di darti ragione, però questo non significa che tu non debba ora valutare con molta prudenza, anche considerando se possa valer la pena proporre una impugnazione del genere.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Tiziano Solignani su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: