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diritto

Amministrazione di sostegno: come controllarla?

«vorrei sapere se io in quanto figlia di un cugino di persona deceduta a dicembre, che era sotto amministratore di sostegno, posso fare controllare l’operato di quest’ultima dal momento che come richiestole ripetutamente di informarmi, non mi ancora detto chi le succederà, ho bisogno di muovermi sulla strada giusta x vedere come ha operato»

Il primo requisito per controllare l’operato di un amministratore di sostegno di una persona deceduta, è ovviamente diventare erede di quella persona.

Quando una persona diventa erede universale, subentra in tutti i rapporti giuridici di cui era titolare il de cuius, cioè la persona che è morta, e può agire esattamente come se si trovasse al posto del deceduto.

Prima dell’accettazione dell’eredità, con successivo acquisto della qualità di erede, è escluso che si possa fare qualcosa, dal momento la persona rispetto all’amministrato è un terzo, sia pure parente.

Ora, non so chi sia stato chiamato alla successione di questa persona deceduta, non so nemmeno, perché non lo dici, se tuo padre sia premorto o ancora in vita, ma la prima cosa da verificare sarebbe questa.

A mio modo di vedere, se non sei chiamata all’eredità, con facoltà di accettazione, non puoi controllare l’amministrazione di sostegno, almeno non in modo diretto.

Naturalmente, la valutazione circa l’opportunità di accettare o meno un’eredità non si effettua solo con riguardo a queste considerazioni, ma anche alle caratteristiche dell’eredità stessa, può ben darsi che l’eredità sia più conveniente da rinunciare, come avviene in molti casi.

Anche una volta subentrata eventualmente in qualità di erede universale, i tuoi poteri di accesso al controllo sull’operato dell’amministratore di sostegno non sarebbero comunque pieni e incondizionati, occorrerebbe sempre l’autorizzazione del giudice tutela a mio giudizio.

Al di fuori di questa ipotesi, l’unico altro modo per far controllare un’amministrazione di sostegno è presentare una denuncia alle autorità di giustizia penale, ma naturalmente occorrono dei gravi indizi per procedere in questo senso e non sono affatto sufficienti dei generici sospetti.

In ogni caso, la materia deve essere approfondita ben di più.

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riflessioni

10 cose sull’accettazione dell’eredità.

1) L’accettazione dell’eredità é necessaria per diventare erede: prima di essa si è solo chiamati ad una successione, ma non si è ancora eredi.

2) Non è necessaria la rinuncia all’eredità per non essere erede, piuttosto é il contrario: per diventare erede deve esserci
un’accettazione.

3) L’accettazione può essere di due tipi: espressa o tacita.

4) L’accettazione espressa si ha quando si dichiara appunto
esplicitamente di accettare l’eredità, ad esempio in occasione della pubblicazione del testamento da parte del notaio.

5) L’accettazione tacita invece avviene in modo implicito quando chi é stato chiamato all’eredità fa una cosa che presuppone
necessariamente la sua volontà di accettare.

6) Presentare la denuncia di successione generalmente non comporta accettazione tacita dell’eredità, mentre la comporta, ad esempio, vendere un bene facente parte dell’asse.

7) Bisogna stare attenti ad accettare, in qualsiasi modo, un’eredità, perché al suo interno potrebbero esserci più debiti da pagare che sostanze e in questo caso l’erede é tenuto a pagare.

8) I debiti possono essere anche fideiussioni o obblighi di garanzia, quindi anche l’eredità di un pensionato può essere a rischio, se il defunto ha messo una firma per garanzia magari di un figlio o del coniuge.

9) Prima della morte di una persona, la sua eredità, che non esiste ancora come tale, non può essere né accettata, né rinunciata, né altrimenti resa oggetto di contratti: tutte queste operazioni, se realizzate, sono nulle per legge (divieto dei patti successori).

10) Quando devi valutare il da farsi in relazione ad un eredità, fai sempre un lavoro di approfondimento a riguardo con un bravo avvocato.

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riflessioni

15 cose sul divorzio.

1) É il secondo passaggio necessario, dopo la separazione, per sciogliere un matrimonio in Italia, dove non esiste il divorzio diretto.

2) Può essere chiesto dopo sei mesi, se la separazione é stata consensuale, o dopo un anno, se giudiziale – originariamente il termine era di cinque anni, poi sceso a tre, poi ai termini attuali con la legge sul divorziobreve.

3) Nella pratica, quasi nessuno chiede il divorzio appena scadono i sei mesi, di solito i coniugi aspettano un anno o due.

4) Se aspettare qualche anno può andar bene, é consigliabile non andare oltre i due o tre dal primo termine utile, anche perché ci potrebbero essere conseguenze legali negative se non si fa il divorzio.

5) Se uno dei due coniugi separati, ad esempio, muore prima di fare il divorzio, l’altro coniuge, quello rimasto in vita, ne diventa erede.

6) Il divorzio può essere realizzato consensualmente, tramite un accordo in house, quando i coniugi concordano sulle condizioni, oppure giudizialmente, quando è impossibile raggiungere un accordo ed é necessario far decidere ad un giudice.

7) Il divorzio tramite accordo delle parti é molto più veloce e meno costoso di quello giudiziale, per cui vale sempre la pena fare qualche tentativo – oltre alle trattative tra avvocati può essere utile qualche seduta di mediazionefamiliare.

8) In generale, é molto più facile che una coppia litighi in sede di separazione che in fase di divorzio, dove abbastanza spesso si fa la fotocopia, con piccoli aggiustamenti, di quello che si era fatto al momento della separazione.

9) Il divorzio con accordi in house può essere tariffato a corpo per l’intero lavoro, mentre un divorzio giudiziale viene tariffato flat o a forfait ma su base annuale: si paga un tot per ogni anno di durata della causa.

10) La fase delle trattative, quella fase preliminare in cui le parti si confrontano, con l’aiuto di uno o più avvocati, per vedere se possibile raggiungere un accordo sulle condizioni, viene di solito tariffata su base oraria.

11) Al momento attuale, presso il mio studio un divorzio in house costa 1.500€ per tutto il lavoro (somma che i coniugi possono dividersi tra loro), un giudiziale 1800€ per ogni anno e ogni ora di trattazione 100€ – oltre accessori di legge e cioè IVA e cassa avvocati; la convenienza del divorzio in house é evidente.

12) Il divorzio in house si può fare anche in videoconferenza, se ad esempio uno o entrambi i coniugi risiedono all’estero – ne ho già fatti diversi e sono stati tutti autorizzati o muniti di nulla osta dalla Procura.

13) Se uno dei due coniugi risiede all’estero, ma non si può fare il divorzio in house perché non si accorda sulle condizioni ed é necessario procedere con un divorzio giudiziale, é sufficiente fare la notifica all’estero.

14) Se uno dei coniugi é irreperibile, il divorzio si può fare ugualmente con la notifica ex art. 143 cod. proc. civ, ma prima di poter procedere in questo senso è tassativamente necessario fare tutte le ricerche possibili per trovarne la residenza, anche tramite l’impiego di un’agenzia investigativa, altrimenti la notifica é nulla e potrebbe mandare tutto in vacca anche dopo anni o decenni.

15) Fatta la separazione, i coniugi possono riconciliarsi con una semplice pratica all’ufficio di stato civile, senza bisogno di avvocato; dopo il divorzio, non c’è più possibilità di riconciliarsi, per cui quei coniugi che ricominciano a stare insieme possono solo o risposarsi o costituire una famiglia di fatto, con o senza un accordo di convivenza.

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diritto

Accettazione eredità del minore: occorre beneficio di inventario?

a mio figlio è morto suo papà essendo l’unico erede prende liquidazione, soldi della banca e la macchina del suo papà, sono andata tramite avvocato e il giudice ha dettato la sentenza di fare una parte con vincolo pupillare, volevo chiedere è obbligo che io devo fare l’inventario tramite notaio?

L’inventario, nel caso di accettazione di un’eredità da parte di un minore, deve essere sempre fatto o, detto in altri termini, un minore può accettare un’eredità solo con beneficio d’inventario.

Questo non deriva dal vincolo pupillare imposto dal giudice tutelare, ma da una disposizione di ordine generale contenuta nel codice civile che ha l’evidente funzione di tutelare il minore che, in vicende come queste, è considerato un soggetto debole, anche alla luce della considerazione per cui non si sa mai con precisione cosa compone l’asse ereditario, soprattutto quanto a passività.

L’inventario può essere svolto da un notaio o dal cancelliere del tribunale delegato dal giudice. Entrambe queste figure svolgono malvolentieri un’attività noiosa, lunga e complicata come quella dell’inventario dei beni ereditari, ma più malvolentieri di tutti sicuramente il notaio che solitamente si occupa di cose molto più piacevoli e remunerative.

Devi comunque trovare un modo per realizzare questo inventario, magari tramite un notaio che nonostante tutto può essere disponibile a fare volentieri un compito come questo.

Ti suggerisco anche di provare a chiedere qualche consiglio direttamente in cancelleria.

Se vuoi approfondire ulteriormente, anche se non credo che ne possa valere la pena, puoi acquistare una consulenza dall’apposita voce nel menu del blog. Ti consiglio di iscriverti alla newsletter del blog, o al gruppo Telegram, per non perderti altri articoli interessanti come questo.