Categorie
diritto

Fatti una assicurazione del capo famiglia.

Da decenni predico la necessità per tutti, specialmente se sono genitori o, più semplicemente, hanno animali, di munirsi di una copertura assicurativa per i danni che possono essere cagionati dai membri della famiglia, animali compresi.

Costa, in media, 150€ all’anno; si tratta dunque di una spesa molto contenuta.

Purtroppo, in Italia questa forma di assicurazione al momento non è obbligatoria, ma riesci a pensare ai danni che può fare un bambino piccolo, che non ha ancora sviluppato la prudenza e l’oculatezza di cui dispone di solito un adulto, o un cane magari di grossa taglia che sfugge al tuo controllo?

In questi giorni purtroppo la cronaca ci offre l’esempio di una persona anziana che sfortunatamente ha perso la vita in seguito ad un incidente in bicicletta causato da un bambino di 5 anni, con conseguente responsabilità del padre, che – si noti bene – non è solo penale, ma anche civile: il padre dovrà risarcire del danno gli eredi della donna.

Se il padre non è munito di assicurazione del capo famiglia, dovrà risarcire il danno con denaro proprio.

Dai retta al tuo amichevole avvocato di quartiere:

1) fatti una assicurazione del capo famiglia;

2) fatti una assicurazione di tutela legale (altra polizza non obbligatoria, ma che invece dovrebbero avere tutti);

3) collegati e iscriviti subito al blog degli avvocati dal volto umano per ricevere altri preziosi consigli «salva deretano» come questo, che nessun altro ti dà: 👉 blog▫️solignani ▫️it

4) salva i tuoi amici e i tuoi familiari: manda loro una copia di questo post in modo che possano proteggersi adeguatamente anche loro.

Categorie
riflessioni

8 cose sulle eredità… non ancora aperte.

1) Una eredità si apre solo al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

2) Prima della morte, e quindi dell’apertura della successione, i potenziali eredi non hanno alcun diritto sui beni, ad esempio, del loro ascendente.

3) La posizione di chi potrebbe essere, in caso di decesso, chiamato ad una eredità é di semplice aspettativa.

4) Questo significa che finché una persona é in vita può spendere come e quanto vuole i suoi soldi, gli eredi avranno solo quello che eventualmente sarà rimasto al momento della morte.

5) Dunque chi é tendenzialmente destinato a diventare erede di una persona non può in alcun modo sindacare come e quanto quella persona spenda i propri soldi.

6) Finché una successione non è aperta, non si può in alcun modo fare dei contratti su di essa: non ci si può obbligare ad accettarla, né a rinunciarla, né si possono fare altri accordi sui beni che un domani dovrebbero farne parte.

7) In Italia infatti c’è il divieto dei patti successori: gli accordi su una successione non ancora aperta sono nulli.

8) Nel caso in cui un genitore o un altro ascendente o parente perda, in tutto o in parte, la capacità di intendere e di volere e si teme che dilapidi il suo patrimonio, la soluzione da valutare é quella dell’ amministrazione di sostegno.

(1) Condividi ora questo contenuto, se pensi che possa essere utile ad altri (2) Iscriviti subito al blog, al podcast, al canale youtube e tiktok e all’account instagram degli avvocati dal volto umano per ricevere altri contenuti gratuiti come questo (3) Se ti serve assistenza legale professionale, chiama ora il n. 059 761926 e prenota il tuo appuntamento.

Categorie
diritto

Fornitura intestata al proprietario: chi la paga?

Ho ereditato un appartamento da mio padre deceduto nell’anno 2009. L’apertura di successione è stata fatta nell’anno 2010. Ho locato tale appartamento fino al 2017, anno in cui l’ho venduto. In questi anni in cui l’appartamento era locato l’utenza per i consumi idrici è sempre rimasta intestata a mio padre. L’inquilino negli anni 2016 e 2017 non ha pagato le bollette. Ora il gestore mi chiede il pagamento di tali consumi che non posso chiedere all’inquilino, tra l’altro moroso di diverse mensilità del canone di locazione, perchè nullatenente.
Ho letto da qualche parte che non sarebbero imputabili agli eredi le bollette riferite ad anni successivi al decesso dell’intestatario. Se è vero mi può dare i riferimenti giuridici?

Nel momento in cui si è aperta la successione di tuo padre, con successiva tua accettazione dell’eredità, come si può desumere dall’acquisto della proprietà, tra le altre cose, dell’appartamento, si è determinata confusione tra i vostri due patrimoni.

Per questo motivo, l’utenza per la fornitura di acqua è come se fosse stata intestata a te. Tale contratto, infatti, se era intestato a tuo padre, per effetto della successione è venuto ad essere intestato in capo a te. Avresti dovuto effettuare la disdetta dell’utenza, pretendendo dall’inquilino la voltura della medesima.

Non avendo fatto la disdetta, ora la società fornitrice può legittimamente chiedere il pagamento delle bollette insolute nei tuoi confronti. Resta da valutare solo l’eventuale prescrizione, che da codice civile era di cinque anni, mentre per la legge di bilancio 2018 è stata abbreviata a 2 anni.

Non credo che possa valer la pena approfondire, ma se vuoi procedere ugualmente valuta l’acquisto di una consulenza.

Categorie
diritto

Divisioni ereditarie: perché sono sempre difficili?

ho una domanda da farti. DOVE FINISCE L’ AMORE FRATERNO DI FRONTE A UN’EREDITA’ DI 120,00 euro?Illuminami perchè sono figlia unica e non mi è molto chiaro concetto…A me sembrava che avere dei fratelli è un dono del cielo,crescere insieme è già una ricchezza allora perchè tutto svanisce quando si arriva al lutto,successione ecc. Alcuni mesi fa è deceduto mio suocero lasciando in eredità 2 case una delle quali in completo stato di degrado. 3 eredi sono ben sistemati,ciascuno ha la propria casa,la propria famiglia. Niente da fare:discussioni,valutazioni esagerate,tutto quello che prima è stato disprezzato e mandato in malora è diventato”una fonte di ricchezza” .Non esiste più valore affettivo delle cose? Questi fratelli non vedono più il passato? Prima del decesso se ne parlava,sentivo le parole:tra i fratelli ci metteremo d’accordo,non ha senso litigare per 2 catapecchie ecc. Adesso tutto è cambiato. Sono sbalordita e schifata nello stesso tempo.

Le vertenze successorie, cioè di divisione di beni tra eredi, sono sempre molte. Alla radice non ci sono tanto aspetti economici, che sarebbero facilmente risolvibili con una perizia di stima e qualche valutazione equitativa, ma aspetti emotivi conflittuali ben radicati da diversi anni.

Di queste cose, come probabilmente saprai, parla con estrema chiarezza anche il Vangelo (Luca 12, 13-21):

«13 Uno della folla gli disse: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». 14 Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 15 E disse loro: «Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell’abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni». 16 Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. 17 Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? 18 E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 19 Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. 20 Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? 21 Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio»»

Se anche Gesù, che ha guarito indemoniati, ciechi, storpi, paralitici, ha resuscitato persino persone che erano già morte, si rifiuta di intervenire in una divisione, lui che non ha mai rifiutato niente a nessuno, questo ci deve far capire molte cose.

Ci fa capire, innanzitutto, che il problema in questi casi è nel cuore dell’uomo e nemmeno Dio, considerato che ci ha dato il libero arbitrio, lo può cambiare, se non è l’uomo stesso a fare un percorso di cambiamento.

Dopo questa premessa molto importante per capire quale è il vero tema in discussione quando si parla di queste cose, come avvocato l’approccio che seguo è sempre quello strategico, che va modulato man mano a seconda di com’è e come si evolve la situazione, cercando fin quando è possibile di usare rimedi di mediazione e riservando il ricorso al sistema giudiziario all’ultima spiaggia.

Se vuoi un preventivo, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

Categorie
diritto

CTU: se una parte non lo paga, paga tutto l’altra?

mio padre ha attualmente in corso una causa con un architetto che a seguito di lavori svolti presso la sua abitazione, ha provato ad estorcergli 6mila€. Nel corso della causa il giudice ha nominato un perito che ha effettuato una perizia presso l’abitazione di mio padre ed al seguito di quest’ultima si è visto richiedere dal tribunale il pagamento di € 900 quale somma dovuta al perito. Mio padre ha regolarmente pagato entro i termini prefissati, ma pochi giorni dopo è stato contattato dalla banca perché il tribunale ha eseguito un pignoramento di €2900 e rotti in quanto la controparte non ha pagato il perito, essendosi dichiarata nullatenente (un architetto che gira con un mercedes da 90 e più mila €). Vorrei sapere se questa cosa fatta dal tribunale è giusta e se ci sono mezzi per opporsi al pignoramento. Di certo sto vivendo in prima persona lo schifo del sistema giudiziario italiano.

La giustizia di questa cosa ognuno deve valutarla da sé, qui non discutiamo, generalmente, di cosa è giusto o meno, ma di quello che è legittimo o illegittimo, cioè previsto e consentito dalla legge, o meno, a prescindere dall’eventuale giustizia o ingiustizia.

A questo riguardo, ti devo dire che la cassazione, ad esempio, ha più volte ribadito la regola secondo cui l’obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d’ufficio, o CTU, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., in considerazione del fatto che la sua prestazione viene svolta nell’interesse di tutte le parti del giudizio (Cass, n. 6199/96 ed altre ivi citate; 2262/04; 17953/05; 20314/06; 23586/08).

Quando una obbligazione è solidale, il creditore, nel nostro caso il CTU, può richiedere l’intero pagamento ad uno qualsiasi dei condebitori, mentre saranno poi i condebitori a regolare gli obblighi tra loro mediante l’esercizio dell’azione di regresso.

Quando in una obbligazione ci sono più debitori, peraltro, la solidarietà è la regola e la soluzione diversa, che si chiama parziarietà, rappresenta l’eccezione; un esempio di obbligazioni parziarie sono quelle successorie: qui il creditore può chiedere ai singoli eredi solo la rispettiva parte di ciascuno di essi e non l’intero.

Quindi tutto quello che è accaduto è legittimo ed è previsto così perché il CTU, che viene chiamato a prestare la propria opera lavorativa all’interno di un processo senza avere alcuna colpa di eventuali malefatte compiute dall’uno o dall’altra parte, è bene che abbia le maggiori garanzie possibili di ricevere il proprio compenso, anche perché, come ricorda la cassazione, lui lavora cercando di agevolare l’accertamento della verità, cosa che dovrebbe essere nell’interesse di entrambe o tutte le parti del giudizio.

Sotto un altro profilo, comunque, tuo padre non avrebbe dovuto apprendere del pignoramento dalla telefonata della banca, perché, se è vero che il decreto di liquidazione del CTU è titolo esecutivo, è anche vero che la notifica del precetto resta pur sempre necessaria. Tuo padre, dunque, prima del pignoramento avrebbe dovuto ricevere la notifica del precetto. Se l’ha ignorata, purtroppo, deve imputare a sé l’aver fatto andare avanti il pignoramento, con la successiva crescita esponenziale delle spese legali e correlativa figura non eccezionale con la banca.

Per quanto riguarda la causa attualmente pendente, direi che sarebbe stato meglio procedere, in un caso del genere, con un ricorso ex art. 696 bis cpc per CTU preventiva, ma ormai il discorso, essendo la CTU stata fatta, è superato.

Potete valutare l’azione di regresso nei confronti dell’architetto, e magari un esposto disciplinare, per dire di più bisognerebbe vedere la documentazione del pignoramento e quella anteriore e successiva.