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riflessioni

10 cose sulla conservazione dei documenti durante e dopo una pratica legale.

1) É buona norma, per i clienti di una pratica legale, creare una cartella o fisica o digitale o di entrambi i generi in cui inserire man mano i documenti della pratica stessa.

2) I documenti si possono, al limite, conservare anche dentro la mail, ma é preferibile sistemarli, in modo ordinato, all’interno di una cartella apposita.

3) Il rischio, conservando in documenti nella mail o in altri modi non ben ordinati, é quello di non trovare quello che ti serve al momento del bisogno.

4) Avere i documenti in ordine può servire in molti casi e per molteplici aspetti, puoi ad esempio aver bisogno di cambiare avvocato, di rileggere alcune cose, prendere qualche dato e così via.

5) É vero che in teoria si recupera tutto, però: ottenere la copia che ti serve potrebbe richiedere molto più tempo di quello che credi inoltre in alcuni casi potrebbe essere impossibile, come ad esempio in caso di smarrimento o furto del fascicolo.

6) Al termine di alcuni processi si ottiene un documento conclusivo importante e utile in occasioni successive, come una sentenza, un decreto di omologa di una separazione e così via: esso va conservato con cura e attenzione.

7) Mi sono già capitati diversi casi in cui, al momento di fare il divorzio, era impossibile trovare una copia del verbale di
separazione: non si trova più in tribunale, non ce l’ha più l’avvocato che ha seguito la separazione, non ce l’ha nemmeno il cliente e nemmeno l’ufficio di stato civile, dal momento che in fase di separazione il tribunale non manda una copia del provvedimento ma solo uno schema riassuntivo.

8) In tribunale queste situazioni sono molto più comuni di quel che si può pensare e possono accadere sia per smarrimento che per furto dei fascicoli che per incendio o altro.

9) La digitalizzazione dei procedimenti civili ha avuto inizio solo nel 2014: se il tuo documento é anteriore devi fare ancora più attenzione, perché in caso di smarrimento può essere anche più difficile trovarlo.

10) Conserva sempre con cura sia i documenti digitali che quelli cartacei che ti passa il tuo avvocato: in caso di smarrimento si può in alcuni casi fare la ricostruzione del fascicolo, ma non è sempre possibile e comunque non é così semplice.

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diritto

Affido ai servizi sociali: conviene il ricorso in cassazione?

Da 12 anni combatto per difendermi legalmente dal mio ex marito che malgrado ne ha fatte di tutte a. me e ai miei figli è sempre uscito ridendo dalle varie udienze dicendomi vai dove vuoi mio padre è un massone io ti distruggo! E così è stato dopo un rincorso in appello aa Corte di Genova per riprendermi i miei figli in affido dallo scorso anno ai serv. Soc, motivazione del Giudicee nostre dispute economiche, tenendo conto che io non ho nulla il mio ex molto molto ricco gra, je ai Giudice nel corso degli anni li ha privati di tutto. Oggi i miei figli hanno 17anni nessun Giudice ha mai accettato la richiesta che vengano sentiti, neanche in appello che ha mantenuto l’affido ai s. Soc che non solo non accettano le relazioni dell’ASL ma li minacciano se non fanno quello che loro stabiliscono, naturalmente su richiesta del padre, di chiuderli in una struttura. Cmq il giudice senza motivare con termini di legge il suo rifiuto ha lasciato me e i. miei figli senza giustizia, addirittura negando loro il tenore di vita, dicendo che sarebbero troppo viziati, quindi non ne hanno diritto! Secondo lei con lo schifo di corruzione che c è nel ostro paese se vado in cassazione, tenendo conto che non ho possibilità economiche rischio di piangere di più di quanto ho pianto? E i miei figli che hanno visto di tutto da quando avevano 5anni.he fine possono fare con un padre che pur di distruggermi li fa passare per inadeguati?

Per sapere se una sentenza di appello è impugnabile in cassazione e, ulteriormente, se, una volta accertatane la impugnabilità, ciò sia ulteriormente conveniente, bisogna prima studiare approfonditamente le due sentenze precedenti e i fascicoli relativi.

Al netto di questo, si può fare qualche osservazione generale.

Intanto, il giudizio di cassazione non è un terzo grado di giudizio, dove la materia può essere di nuovo completamente ridiscussa, come avviene, almeno tendenzialmente, in appello, ma un grado di legittimità, in cui si dibatte per lo più sull’applicazione corretta o meno delle norme giuridiche, anche se gli aspetti di fatto in qualche modo a volte rientrano.

Ovviamente, è un grado di giudizio in cui la corte giudica «a fascicolo chiuso» cioè sulla base di un fascicolo già formato e dove è escluso che si possano introdurre nuove prove, documenti, tantomeno CTU e così via.

Soprattutto, la considerazione che mi pare assorbente è il fatto che i tuoi figli abbiano già 17 anni, con la conseguenza che il prossimo anno le disposizioni in materia di affido sono destinate comunque a cadere, anche se ovviamente se ci sono altre disposizioni sul mantenimento queste permangono sino al raggiungimento dell’autosufficienza.

A seconda delle modifiche, comunque, che si riterrebbero opportune per l’interesse dei minori, si potrebbe forse anche lasciar passare in giudicato la sentenza di appello per poi presentare un’istanza di modifica condizioni, ma anche questo va valutato accuratamente.

Se vuoi approfondire la situazione, puoi, se credi, valutare l’acquisto di una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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diritto

Divorzio consensualizzato: si può impugnare?

ieri mi sono recato in tribunale con la mia ex moglie per la prima Udienza Presidenziale di divorzio giudiziale da me richiesto.
Il giudice ha deciso che la ns. non era una causa per la quale si dovevano discutere mantenimenti o condizioni all’inifinito, pertanto ci ha proposto di raggiungere un accordo in sede di udienza per chiudere il tutto quel giorno (accordo sfavorevole per la mia ex visto che chiedeva un mantenimento elevato sia per lei che convive che per ns. figlia che lavora, a tempo determinato, ma lavora).
Tale accordo però è stato accettato sia da me che dalla mia ex.
Avrei due domande:
In pratica è come se il divorzio da giudiziale si fosse trasformato in consensuale?
Nonostante lei fosse d’accordo e non sia stato fatto firmare l’atto di aquiescienza, potrebbe comunque impugnare la sentenza entro 30 gg dalla notifica del ns. avvocato?
Il mio avvocato dice di no, ma non lo vedo molto convinto.

Purtroppo non posso darti maggiori informazioni di quelle che può darti il tuo avvocato, che ha partecipato all’udienza, ha visto il provvedimento del presidente e conosce sia il fascicolo che il tuo caso.

In generale, c’è da dire che sei stato molto fortunato a trovare un giudice del genere, che si è prodigato per farvi consensualizzare subito il divorzio: ti sei risparmiato anni inutili di lite, che purtroppo molte altre persone si devono sorbire.

Come sia avvenuta la consensualizzazione di preciso non lo so, può darsi che vi abbia fatto andare a conclusioni congiunte come avviene nella maggior parte dei casi, in questa ipotesi deve comunque ancora essere scritta e depositata la sentenza relativa.

Al di là della impugnabilità o meno della sentenza o dell’altro provvedimento che si è formato nel tuo caso, di cui potremmo discutere a lungo, ma comunque poco utilmente, se solo sapessimo di preciso cosa è accaduto, è estremamente improbabile che un coniuge possa impugnare una soluzione di tipo consensuale e, soprattutto, è ancor più improbabile che la sua impugnazione possa mai venire accolta.

A naso, direi che abbia dunque ragione il tuo avvocato e che tu possa stare tranquillo ed essere grato per come sono andate le cose.

Ovviamente per poter dire di più bisognerebbe vedere il verbale, il provvedimento e il fascicolo, cosa per fare la quale dovresti acquistare una consulenza, ma non credo proprio, onestamente, che ne potrebbe valere la pena.

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diritto

Giudice rigetta le mie prove: cosa posso fare?

Riconoscimento paternità legge 219/12. Prove: DNA parziale tra fratellastri (7 su 10) tre testimonianze scritte. Controparte invoca “pietas defunti” per evitare DNA su padre defunto nel 1956. Ordinanza giudice primo grado non ammette le prove, difende la pietas defunti. Cassazione 12549/2012 :”inammissibile la censura,DNA non è invasivo. Cosa posso fare?

Il caso non è descritto con sufficiente chiarezza, provo comunque ad abbozzare qualche considerazione.

A quanto capisco io, la Cassazione che citi non è stata resa nel tuo caso, ma in un altro processo e tu la vorresti invocare come «precedente» utile anche nel tuo.

Quindi il punto dovrebbe essere vedere quali rimedi o impugnazioni sono esperibili contro l’ordinanza istruttoria con cui il giudice, nel corso del processo di primo grado, che, a quanto sembra di capire, sarebbe ancora pendente.

Per fare questa valutazione, bisogna capire meglio la motivazione di questa ordinanza istruttoria perché a volte ci sono sfumature molto importanti e non è detto che tutto si possa esaurire nella pietas defunti; quand’anche fosse, poi, bisognerebbe vedere in che modo è stato richiamato in causa il concetto.

Ad ogni modo, parlando in generale, le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili dal giudice che le ha emesse. Ovviamente, questa considerazione generale non ci è molto utile, dal momento che è estremamente difficile che un giudice possa cambiare idea senza che ci siano elementi di novità, anche se si può sempre provare, ma se esistono margini per un tentativo del genere si può valutare solo studiando l’intero fascicolo del procedimento e paragonandolo alla motivazione.

Peraltro, può anche darsi che il giudice abbia ritenuto le prove in questioni inutili, cioè superflue, perché si è già convinto, sulla base delle prove appunto già assunte, in un senso o nell’altro, magari anche proprio a tuo favore. Questo accade abbastanza frequentemente.

Comunque, se queste non fossero le ipotesi, non ci sono altri mezzi di impugnazione. Se il giudice, dunque, non cambia idea sulla prove e alla fine rigetta la tua domanda, l’unico modo per «lamentare» l’ingiustizia della decisione sulle prove è quello di appellare la sentenza. Tale evenienza va valutata molto attentamente, perché, a parte le norme processuali generali, di fatto è abbastanza difficile che in sede di appello una corte proceda ad una nuova istruttoria del procedimento.

In conclusione, se non sei convinto di quanto ti riferisce al riguardo il tuo avvocato attuale, ti consiglio di chiedere un secondo parere ad un altro avvocato, che non fa mai male, previa ostensione dell’intero fascicolo in modo che possa vedere se possibile praticare qualcosa.