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L’altro genitore separato può portare il figlio in scooter?

Affidamento congiunto con collocazione materna. Il papa’ puo’ portare il figlio di anni 9, , contro la volonta’ della mamma, in scooter?Tra l altro lo porta soltanto con il casco senza ultetiori protezioni che per se indossa invece.Ovviamente ha anche la macchina.Ci sono precedenti sentenze?

In primo luogo, sono importanti anche le circostanze, non ha molto senso, come predico ormai da oltre 25 anni, esporre un caso astraendolo dalla situazione in cui si colloca, come se vivessimo tutti in un empireo di anime e non sulla terra.

Sarebbe stato importante capire, ad esempio, se questi viaggi avvengono per diletto o, magari, per andare a scuola in un momento in cui, sempre ad esempio, il traffico automobilistico è particolarmente intenso…

In generale, si può osservare solo quanto segue.

Nei casi di affidamento congiunto, la responsabilità genitoriale ordinaria spetta al genitore col quale si trova il figlio in quel momento; a mio modo di vedere, la scelta del veicolo con cui effettuare gli spostamenti rientra nell’ufficio ordinario, salvo casi particolari che non mi pare sussistano in questo caso.

Ovviamente, il trasporto deve avvenire in modo conforme alle regole del codice della strada per i minori, che, in alcuni casi, rende necessaria l’adozione di speciali seggiolini, da installare sulla sella dello scooter.

Può essere il caso che tu ponga la questione direttamente all’altro genitore, tramite la diffida di un avvocato, valutando attentamente i pro e i contro.

Per ulteriori approfondimenti, considera di acquistare una consulenza.

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Padre che si risposa: come si divide eredità?

MIA MADRE E MIO PADRE SONO SEPARATI .LUI HA AVUTO UN’ALTRA FIGLIA DA UN’ALTRA DONNA. MIA MADRE E MIO PADRE HANNO COMPRATO CASA DURANTE IL LORO MATRIMONIO. ORA SE MIO PADRE CHIEDI IL DIVORZIO E SI RISPOSA CON LA SUA COMPAGNA DA CUI HA AVUTO UNA FIGLIA SUL SUO 50% HANNO DIRITTO ANCHE LORO AD UNA PARTE ANCHE SE LA CASA E’ STATA ACQUISTATA CON MIA MADRE?SE SI IN CHE PERCENTUALE?

Mancano alcuni dettagli essenziali per capire, innanzitutto, qual’è la situazione proprietaria della casa all’origine, a prescindere dalle vicende intervenute successivamente, e cioè il modo in cui è avvenuto l’acquisto della casa e il regime patrimoniale dei coniugi al momento dell’acquisto, due aspetti intimamente collegati tra di loro e interdipendenti.

Supponendo, seguendo la logica dell’ipotesi più probabile, che la casa fosse stata oggetto di comunione tra i coniugi, non in regime di comunione ordinaria, ma di comunione appunto tra coniugi che, secondo la celebre forma della corte costituzionale è una «comunione senza quote», allora la situazione giuridica potrebbe essere la seguente.

La casa era appunto oggetto di proprietà condivisa sia di tuo padre che di tua madre, ma è appunto una comunione dei beni tra coniugi, quindi il fenomeno è più simile a quello di una società commerciale con un proprio patrimonio sociale, dove al posto della società abbiamo la famiglia e nel patrimonio abbiamo i vari beni entrati in comunione tra cui la casa.

Si tratta di una comunione che si scioglie al momento del decesso di uno dei due coniugi o, come è probabilmente avvenuto nel tuo caso, al momento della separazione, che ha determinato il mutamento di natura della comunione, da comunione tra coniugi a comunione ordinaria.

Dunque al momento la casa, sempre nell’ipotesi che la configurazione originaria fosse quella tratteggiata nei paragrafi precedenti, è oggetto di una comunione ordinaria al 50% dei tuoi genitori.

Se tuo padre, previo divorzio, si risposa con la sua attuale compagna, al suo decesso la moglie, tua sorella e tu sarete chiamati alla sua eredità in ragione di 1/3 alla moglie e 1/3 ciascuno tu e tua sorella – supponendo anche qui che non ci siano altri figli. Dell’eredità farà parte il 50% della casa familiare, quindi alla fine dell’intera casa voi tre «avrete diritto» a 1/6 ciascuno, mentre gli altri 3/6 rimarranno comunque a tua madre.

Attualmente, invece, che non c’è nessuna seconda moglie, ma, in assenza di divorzio, la moglie di tuo padre è ancora tua madre, il 50% della ex casa familiare di proprietà di tuo padre andrebbe diviso come segue:

  • 1/3 a tua madre
  • 1/3 a tua sorella
  • 1/3 a te

Ciò sempre a condizione che non ci sia stata – anche qui manca un dettaglio fondamentale – separazione giudiziale con addebito a tua madre, nel qual caso tua madre non sarebbe chiamata all’eredità di tuo padre, che dunque sarebbe divisa solo tra te e tua sorella.

Se vuoi approfondire ulteriore, anche se non credo che possa valerne la pena, puoi valutare di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Divorzio e trasferimento da USA a Italia: si può fare?

Mia figlia risiede in Florida, Stati Uniti, divorziata legalmente, con doppia cittadinanza, ha una bambina di 5 anni, purtroppo ha nostalgia della famiglia, essendo sola, vorrebbe tornare in Italia vicino ai propri genitori, chiedo: può il marito, essendo stato lui a volere il divorzio perché accompagnatosi con altra persona, impedire che madre e figlia possano venire stabilmente in Italia, preciso che nulla osta che lui possa venire a trovarla o la piccola se accompagnata andare dal padre come avviene attualmente.

Il presupposto implicito del problema è che il marito di tua figlia è statunitense e, se lei si trasferisse in Italia, le visite e le frequentazioni della figlia con il padre sarebbero notevolmente compromesse.

Prima ancora di fare considerazioni di merito su una situazione di questo genere, bisogna dire che la problematica non è di facile trattazione, perché probabilmente in materia si ha innanzitutto comunque la giurisdizione dei giudici degli Stati Uniti, prima ancora che quella dei giudici italiani, che va verificata attentamente.

In generale, gli Stati Uniti interpretano peraltro molto largamente le disposizioni a favore dell’esistenza della loro giurisdizione e spesso emettono provvedimenti in anche in situazioni al limite, o dove ci sono già provvedimenti italiani – mi è capitato svariate volte di assistere a cose del genere.

La prima cosa da fare, dunque, sarebbe un adeguato approfondimento per vedere se sussiste la giurisdizione italiana sul punto, cioè il diritto dei giudici italiani di regolamentare la situazione, cosa che per tua figlia rappresenterebbe molto probabilmente un vantaggio.

Ma chiudiamo questa parentesi molto avvocatesca, ma necessaria e completamente «reale», e parliamo un po’ del merito della vicenda.

Chi abbia chiesto il divorzio e per quali motivi non ha alcuna influenza su dove debba o possa stare la bambina, dal momento che è un aspetto relativo ai rapporti della stessa con i genitori.

Se il padre nega il consenso al trasferimento all’estero della madre, l’unico sistema è ottenere l’autorizzazione da parte del giudice.

Prima di arrivare a questo, con tutti i conseguenti problemi di giurisdizione e costo della giustizia (specialmente negli Stati Uniti), è il caso di fare tutti i tentativi possibili di realizzare questa cosa in via consensuale, magari tramite alcune sedute di mediazione familiare.

In effetti, non è poi un caso così raro: seguo un’altra famiglia disgregata con figli che stanno per la pressoché totalità dell’anno in Italia e per le vacanze estive interamente con l’altro genitore a Miami. Pertanto, una soluzione in qualche modo è sempre possibile trovarla.

Un assetto consensuale avrebbe peraltro molti altri vantaggi cioè molta più collaborazione in seguito tra i genitori nonostante la situazione difficile.

Se, tuttavia, nonostante ogni sforzo prodigato in questo senso, non si riuscisse a raggiungere un accordo, non resterà che valutare il ricorso alla magistratura.

Da questo punto di vista, a mio giudizio il «primo passo» da individuare a riguardo, la prima cosa che è opportuna da fare, è un adeguato approfondimento per vedere se possibile adire, in luogo della magistratura statunitense, quella italiana.

Se vuoi un preventivo per questo lavoro, puoi chiedercelo compilando il modulo nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Padre che maltratta e non lascia andare all’estero: che fare?

Sono una madre single, ho 23 anni. Ho interrotto la mia relazione con il papà di mia figlia a causa di ripetute violenze domestiche davanti alla mia figlia di un’anno e mezzo. L’ultimo episodio risale agli inizi di Giugno dove mi fratturo le ossa nasali, sono uscita addirittura sulla Gazzetta di Mantova. Ho sporto diverse denunce e ho ottenuto solo un allontanamento da me. Non si interessa della figlia e non manda alcun tipo di aiuto solo saltuariamente “supplicandolo” . Ho una situazione economica molto difficile , vivo con mia madre ma siamo entrambe cittadine Americane e vorremmo tornare al nostro paese perché abbiamo famigliari che ci potrebbero aiutare e inoltre una miglior qualità di vita, la situazione sta diventando molto tragica.. mio nonno sta morendo e non posso neanche poter andare a trovarlo per colpa del padre della bambina che si rifiuta di firmare alcun tipo di documento che sia passaportocarta d’identità. Sono molto frustrata e arrabbiata!

Innanzitutto, mi dispiace per la tua vicenda.

Detto questo, cominciamo… dall’ultima riga. Come ti puoi immaginare, né la frustrazione né la rabbia ti potranno aiutare a gestire la situazione in cui ti trovi. Nè, soprattutto, un avvocato e le soluzioni che un avvocato ti potrebbe fornire o meno possono aiutarti da questo punto di vista. La prima cosa che devi fare, dunque, è cercare di recuperare, per quanto possibile, un po’ di serenità per poter disporre di tutte le tue risorse spirituali che, come immagini, ti saranno preziose in questo periodo. Valuta anche di frequentare uno psicologo o un counselor o, se sei credente, un consigliere spirituale: vicende come la tua metterebbero in crisi chiunque.

Detto questo, che è molto importante, direi che sul piano legale giudiziario il primo passo sarebbe quello di far regolamentare l’affido di tua figlia dal tribunale. Ti consiglio di muoverti subito perché comunque è una cosa che, nella probabile mancanza di collaborazione da parte del padre, richiede un certo tempo.

In quella stessa sede di regolamentazione dell’affido, puoi richiedere anche l’autorizzazione al trasferimento all’estero, dimostrando che lo stesso è conforme all’interesse di tua figlia, anche per il grave comportamento manifestato dal padre, sia nei tuoi confronti, sia nei confronti di tua figlia, verso la quale il padre manifesta comunque completo disinteresse.

Per quanto riguarda tuo nonno, potresti ottenere l’autorizzazione ad un viaggio temporaneo con un ricorso al giudice tutelare.

Il primo passo, dunque, è comunque scegliere un bravo avvocato che possa seguirti in questo iter. Se vuoi un preventivo da parte nostra, puoi richiederlo compilando il modulo apposito, pratichiamo anche tariffe agevolate per persone in particolare difficoltà o con basso reddito annuale.

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Separazione: posso togliermi mia figlia se non ho reddito?

sono separata ancora non legalmente possono togliermi mia figlia di 10 mesi ed AFFIDARLA a lui solo perché vivo con mia madre e non abbiamo reddito? E un altra cosa così piccola può richiedere il pernotto le spetta? Io so che un minore può pernottare dal padre solo dai 3/4 anni

Sono domande purtroppo che non hanno molto senso.

La decisione circa l’affido di un figlio viene presa dal giudice considerando tutte le circostanze del caso concreto e, comunque, non è prevedibile, per cui la prima considerazione utile da fare è che in prima battuta conviene, per questo e mille altri motivi, tentare di raggiungere, con l’aiuto di un avvocato bravo e con una grande propensione alla negoziazione, una soluzione di tipo consensuale.

Ovviamente, l’assenza di reddito non è una circostanza dirimente, non può mai esserlo, specialmente da sola, va considerata l’intera situazione dei genitori alla luce dell’interesse del minore. Anche se ti consiglio di attivarti per superare questa condizione, mettendoti alla ricerca, se possibile, di un’occupazione o chiedendo comunque ai servizi sociali se ci sono dei sussidi o degli aiuti.

Anche per quanto riguarda il pernotto è un po’ il solito discorso, dipende sempre dall’interesse del minore, dalla situazione concreta e da come lo vede il giudice. Ci sono sentenze che stabiliscono a quattro anni il momento in cui può avvenire il pernotto presso il padre, ma altre sentenze, a mio giudizio più azzeccate, sostengono che dipende sempre dalla maturità del figlio.

In conclusione, ti serve un progetto completo per la gestione della crisi familiare, da far gestire ad un avvocato scelto molto oculatamente e, se possibile, anche da un mediatore familiare. Finché ti focalizzerai su singoli aspetti non realizzerai molto di costruttivo.

Il primo passo per te è scegliere un avvocato. Se non disponi di sostanze per compensarlo, forse puoi chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato.

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Posso trasferirmi con mia figlia se il padre non vuole?

Sono separata da tre anni, voglio trasferirmi a Milano con mia figlia di 12 anni, li ci sono i miei figli.
A Minervino sono sola, con il mio ex non corrono buoni rapporti, lui è contrario al mio trasferimento perché così non vedrà più la bambina nei giorni stabiliti dal giudice. La bambina vuole trasferirsi con me a Milano perché li ci sono i suoi i suoi fratelli grandi ed io lo faccio anche perché ho bisogno di stare con i miei figli e loro pur adulti hanno bisogno di una madre vicina. Il giudice ascolterebbe le mie motivazioni? La minore dodicenne può decidere con chi stare?

È un problema di cui abbiamo parlato molto spesso nel blog, per cui ti invito a fare una ricerca anche nell’archivio dei vecchi post.

Per situazioni di questo genere, ci sono due possibili approcci al problema.

Il primo è quello di invitare il padre di tua figlia davanti ad un mediatore familiare. È un approccio più morbido e magari che richiede anche più pazienza, e forse tempo, ma che, se porta frutto, può essere utile anche su un piano più generale della comunicazione tra genitori, a prescindere dalla questione del trasferimento o meno.

È il sistema che ti inviterei ad esaminare in prima battuta.

Se questo metodo, invece, non lo vuoi o puoi praticare, ovvero se, praticato, fallisce, l’unico sistema è purtroppo quello di un ricorso giudiziale per ottenere l’autorizzazione.

Sicuramente il giudice ascolterebbe le tue motivazioni, ma la sua decisione al riguardo sarebbe imprevedibile. Tua figlia ha diritto di essere ascoltata nel procedimento e può senz’altro dire la sua, questo è sicuramente un fatto positivo ma non conferisce alcuna garanzia.

Se vuoi un preventivo per il ricorso per ottenere l’autorizzazione, puoi richiederlo compilando il modulo che trovi nel menu principale del blog. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Bimba che si fa male alla scuola materna: che fare?

mia figlia al giardino di scuola materna cade e dal PS esce con la diagnosi flc frontale in trauma cranico minore non commotivo, suturata con 4 punti. L’ora d’infortunio risale alle dalle 15:00 alle 15:30 di pomeriggio quando il resto della classe dormiva. Per non disturbare , il gruppetto di bimbi che non dormono sono portati nel giardino. Non sono sicuro che sono stati sorvegliati.Vorrei un Suo gentile parere, per quanto riguarda l’infortunio e relativo risarcimento, cosa possiamo aspettare e a quanto potrebbe ammontare questo risarcimento?
Possiamo fare la leva sul fatto che sia successo in giardino e che magari a quella ora la bimba doveva essere alla classe invece di stare al giardino?

La valutazione del danno può farla solo un medico legale e solo quando sarà intervenuta la completa guarigione, anche se vi consiglio di fare vedere subito la bambina e seguire le sue (del medico legale) indicazioni per poter disporre di prove e documenti sicuramente più ricchi di quanto si avrebbe senza la sua assistenza.

Per il resto, non occorrono direi leve di nessun tipo, la bambina era affidata alla scuola, sotto la custodia degli insegnanti, questo determina pressoché automaticamente la loro responsabilità, tant’è vero che tutte le scuole sono più o meno adeguatamente assicurate per eventi del genere.

La circostanza della presenza in giardino piuttosto che altrove potrebbe al massimo assumere natura di aggravante, ma credo che alla fine sostanzialmente la situazione cambi davvero poco.

Le prime cose da fare per trattare una situazione di questo genere sono le seguenti:

  • Scegliere un bravo avvocato per fare subito la richiesta danni tramite diffida e scegliere insieme un medico legale;
  • Portare la bambina e/o la documentazione dal medico legale per una prima valutazione.

Fate attenzione perché, se non avete una polizza di tutela legale, tutte le spese legali e di assistenza medico legale le dovete anticipare voi, senza alcuna garanzia che poi vi vengano rimborsate.

Se volete un preventivo per seguire questa vicenda, potete chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

In bocca al lupo.

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Divorzio consensualizzato: si può impugnare?

ieri mi sono recato in tribunale con la mia ex moglie per la prima Udienza Presidenziale di divorzio giudiziale da me richiesto.
Il giudice ha deciso che la ns. non era una causa per la quale si dovevano discutere mantenimenti o condizioni all’inifinito, pertanto ci ha proposto di raggiungere un accordo in sede di udienza per chiudere il tutto quel giorno (accordo sfavorevole per la mia ex visto che chiedeva un mantenimento elevato sia per lei che convive che per ns. figlia che lavora, a tempo determinato, ma lavora).
Tale accordo però è stato accettato sia da me che dalla mia ex.
Avrei due domande:
In pratica è come se il divorzio da giudiziale si fosse trasformato in consensuale?
Nonostante lei fosse d’accordo e non sia stato fatto firmare l’atto di aquiescienza, potrebbe comunque impugnare la sentenza entro 30 gg dalla notifica del ns. avvocato?
Il mio avvocato dice di no, ma non lo vedo molto convinto.

Purtroppo non posso darti maggiori informazioni di quelle che può darti il tuo avvocato, che ha partecipato all’udienza, ha visto il provvedimento del presidente e conosce sia il fascicolo che il tuo caso.

In generale, c’è da dire che sei stato molto fortunato a trovare un giudice del genere, che si è prodigato per farvi consensualizzare subito il divorzio: ti sei risparmiato anni inutili di lite, che purtroppo molte altre persone si devono sorbire.

Come sia avvenuta la consensualizzazione di preciso non lo so, può darsi che vi abbia fatto andare a conclusioni congiunte come avviene nella maggior parte dei casi, in questa ipotesi deve comunque ancora essere scritta e depositata la sentenza relativa.

Al di là della impugnabilità o meno della sentenza o dell’altro provvedimento che si è formato nel tuo caso, di cui potremmo discutere a lungo, ma comunque poco utilmente, se solo sapessimo di preciso cosa è accaduto, è estremamente improbabile che un coniuge possa impugnare una soluzione di tipo consensuale e, soprattutto, è ancor più improbabile che la sua impugnazione possa mai venire accolta.

A naso, direi che abbia dunque ragione il tuo avvocato e che tu possa stare tranquillo ed essere grato per come sono andate le cose.

Ovviamente per poter dire di più bisognerebbe vedere il verbale, il provvedimento e il fascicolo, cosa per fare la quale dovresti acquistare una consulenza, ma non credo proprio, onestamente, che ne potrebbe valere la pena.

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Mantenimento dopo nuova convivenza: si può chiedere?

il mio compagno ha fatto ricorso per divorzio giudiziale dopo 10 anni di separazione (lei ostacolava in tutti i modi un consensuale).
La prima udienza sarà a gg.
Hanno due figlie di cui una con un bimbo e residente dal padre, mentre l’altra residente dalla madre.
In fase di separazione ognuno si impegnava a mantenere una figlia (senza pretendere spese né ordinarie ne extra dall’altro)
Lei si è costituita chiedendo:
-350€ per lei (si sta facendo licenziare dopo 15 anni poiché dice di non poter piu’ lavorare – con certificati medici)
– 350€ per la secondogenita residente con la madre,un lavoro a tempo determinato con il quale prende 1500€, scadrà a Luglio
-2500€ x spese arretrate straord.
Lui chiede:
-150€ di mantenimento per la figlia (prende 1000€/mese c/contratto fino a luglio) e 150€ per il nipote residenti con lui)
Può lei prendere il mantenimento nonostante conviva da 10 anni con un altro e hanno una figlia insieme?
e i mantenimenti per le figlie?

Secondo la giurisprudenza pressoché costante, la nuova convivenza determina il venir meno della solidarietà post coniugale, con conseguente impossibilità di richiedere un mantenimento per il coniuge che vive con un nuovo compagno.

Se, infatti, il coniuge dopo la separazione o il divorzio, forma un nuovo nucleo familiare, di fatto o di diritto, tramite celebrazione di un nuovo matrimonio, non si vede perché, in caso di bisogno, questo coniuge debba continuare a farsi aiutare dall’altro coniuge, dividendo attualmente la vita con un nuovo compagno, cui toccano i relativi doveri di solidarietà, a livello etico nella convivenza, giuridico nel matrimonio.

Secondo una pronuncia di Cassazione del 2015, peraltro, una convivenza con una certa durata esclude la possibilità di richiedere di nuovo il mantenimento al precedente coniuge anche dopo la sua eventuale cessazione… Anche qui è facile capire che una solidarietà post coniugale non può durare per sempre, specialmente se nel frattempo il coniuge ha avuto rapporti stabili, duraturi e importanti, tanto che il rapporto con l’ex coniuge è molto sfilacciato ed allentato e non si può certo farlo rivivere solo quando si tratta di percepire del denaro.

Il mantenimento per i figli può sempre essere chiesto, ma bisogna vedere se ci possono essere i presupposti. In sede di divorzio, invece, non si possono affatto chiedere arretrati di spese straordinarie.

Mi sembra una situazione che ben avrebbe dovuto e potuto essere gestita consensualmente, probabilmente uno dei coniugi si è impuntato su richieste che non hanno tanta ragione di essere, facendo perdere, come spesso accade, tempo e soldi a tutti.

Non credo che vi serva un avvocato per la gestione di questa fase del divorzio, dal momento che avete già un difensore che mi pare abbia impostato correttamente ogni cosa, ma se mai doveste averne bisogno, anche a livello di un secondo parere, potete chiedere un preventivo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.