Affidamento congiunto con collocazione materna. Il papa’ puo’ portare il figlio di anni 9, , contro la volonta’ della mamma, in scooter?Tra l altro lo porta soltanto con il casco senza ultetiori protezioni che per se indossa invece.Ovviamente ha anche la macchina.Ci sono precedenti sentenze?
In primo luogo, sono importanti anche le circostanze, non ha molto senso, come predico ormai da oltre 25 anni, esporre un caso astraendolo dalla situazione in cui si colloca, come se vivessimo tutti in un empireo di anime e non sulla terra.
Sarebbe stato importante capire, ad esempio, se questi viaggi avvengono per diletto o, magari, per andare a scuola in un momento in cui, sempre ad esempio, il traffico automobilistico è particolarmente intenso…
In generale, si può osservare solo quanto segue.
Nei casi di affidamento congiunto, la responsabilità genitoriale ordinaria spetta al genitore col quale si trova il figlio in quel momento; a mio modo di vedere, la scelta del veicolo con cui effettuare gli spostamenti rientra nell’ufficio ordinario, salvo casi particolari che non mi pare sussistano in questo caso.
Ovviamente, il trasporto deve avvenire in modo conforme alle regole del codice della strada per i minori, che, in alcuni casi, rende necessaria l’adozione di speciali seggiolini, da installare sulla sella dello scooter.
Può essere il caso che tu ponga la questione direttamente all’altro genitore, tramite la diffida di un avvocato, valutando attentamente i pro e i contro.
Per ulteriori approfondimenti, considera di acquistare una consulenza.
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