Questa cosa che la Cassazione, in alcuni casi in cui fissa per la trattazione in camera di consiglio (procedimento ormai divenuto di default, come spiego meglio in questo precedente post), allega anche la proposta favorevole del relatore credo che presupponga una maturità che le parti del giudizio e, più in generale, la società di fatto non hanno.
Inviare ad un cliente un documento, in cui un giudice di cassazione scrive che il ricorso a suo giudizio andrebbe accolto, genera nello stesso cliente uno scontato e per niente sorprendente effettivo psicologico: «abbiamo già vinto».
Peccato che la corte sia composta da cinque membri che ben potrebbero essere di parere diverso dal relatore. E che il giudizio di cassazione spesso si limiti a «cancellare» una sentenza, cosa dopo la quale in non rari casi bisogna fare un’ulteriore fase di giudizio (quello di rinvio) per stabilire chi in effetti alla fine «ha ragione».
Mi ricorda un po’ quegli organi giudicanti, soprattutto stranieri, in cui c’è l’istituto della dissenting opinion, come la Corte Suprema degli Stati Uniti, dove vengono pubblicati i nomi dei giudici che dissentono dalla sentenza conclusiva del procedimento…
È naturalmente una cosa di alta civiltà giuridica, ma il celebre cittadino comune rischia di rimanere molto smarrito e perplesso di fronte a evenienze di questo genere.
Non credo nemmeno che possa mai raggiungere quello scarto evolutivo che lo porterebbe a comprendere che anche la scienza giuridica è estremamente venata di soggettivismo e punti di vista, tanto che, legittimamente, in molte situazioni ed occasioni, due giudici possono vederla e decidere in modo diverso, come in celebre caso ha fatto proprio la stessa cassazione.
Forse questo è anche un segreto che alcuni avvocati – di certo non tutti – custodiscono gelosamente, pensando che sarebbero guai se la generalità del pubblico comprendesse quanta parte di alea – dovuta alla legittima discrezionalità dei giudici e a mille altri fattori – ci sia nelle cause giudiziarie.
Fatto sta che la percezione del «diritto» da parte del comune cittadino è spesso ancora quella di un sistema coerente che fornisce risposte univoche, una specie di «catalogo di soluzioni» che sarebbe sufficiente sfogliare sino ad arrivare, finalmente, alla pagina che contiene il proprio caso.
Peccato che non esista un caso uguale ad un altro, che le maglie della legge – per quanto numerose siano, specialmente nel nostro Paese – non riescano mai a catturare tutte le ipotesi, anzi, e che spesso si debba ragionare per interpretazione, analogia e così via.
Per non dire di quello che può, banalmente, succedere in istruttoria al momento in cui si tenta di ricostruire un fatto…
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