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Arresto dell’altro contraente: si può recedere per giusta causa?

Posso recedere dal contratto di agenzia per giusta causa considerato che il contraente è stato arrestato questo martedì per frode, evasione, danni all’erario ed il suo deposito petrolifero sequestrato?

Come spiego meglio in questa scheda dedicata, che ti invito a leggere con attenzione, la «giusta causa» è una «clausola aperta»: ciò significa che la ricorrenza o meno della stessa viene valutata da un interprete che, alla fine, è sempre, nei casi in cui viene sollevata una contestazione, un giudice.

Non esiste un catalogo di cose che costituiscono sicuramente «giusta causa», anche se è vero che ci sono situazioni che sono già state giudicate dalla magistratura e ritenute tali, costituendo un precedente, che, tuttavia, per svariati motivi, non è mai vincolante nel nostro sistema giudiziario, sia perché i giudici devono rimanere liberi, sia perché in realtà è molto difficile che si presentino due casi assolutamente congruenti ed identici, ma ogni situazione è diversa.

Quindi la decisione di recedere o chiedere la risoluzione o comunque lo scioglimento o l’uscita da un contratto per «giusta causa» è sempre basata su di una valutazione di massima che poi può rivelarsi tanto azzeccata quanto non condivisa dal giudice.

È estremamente importante, di conseguenza, che la lettera o diffida con cui si comunica la decisione di «tirarsi fuori» dal contratto sia ben formulata e argomentata perché, nell’incertezza ineliminabile circa la sussistenza o meno della giusta causa, è bene che almeno le motivazioni addotte siano articolate nel modo migliore possibile.

Nel tuo caso, può darsi benissimo che ci siano i presupposti per ritenere, ragionevolmente, sussistente la giusta causa, anche se bisognerebbe capire meglio di che tipo di contratto si tratta e soprattutto in quale settore economico interviene, per vedere se gli eventi che hanno colpito l’altra parte sono così determinanti.

Occorrerebbe quindi fare questo approfondimento poi, in caso la probabile sussistenza della giusta causa sia verificata, procedere con la lettera in cui tale circostanza viene formalmente comunicata e denunciata alla controparte.

Se vuoi procedere, il prodotto da valutare è questo.

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Indennità di disoccupazione per rimpatriati: come averla?

Ho lavorato in Svizzera per 5 anni e sono rimpatriato da 3 mesi facendo la domanda per la disoccupazione per rimpatriati in italia.La domanda mi é stata respinta perché mi sono dimesso volontariamente,però é stato per giusta causa cioé ho riscontrato delle ernie al disco che mi hanno portato a blocchi continui con la schiena e facendo lavori pesanti non avevo possibilitá di continuare questo lavoro e ho deciso di ritornare in italia.Peró nella lettera di dimissioni non ho specificato questo problema di salute ma ho scritto una semplice lettera di dimissioni per rimpatrio definitivo.La mia domanda é questa: vale la pena fare ricorso all’inps e in che modo oppure non ne vale la pena?

Purtroppo non sono in grado di prevedere cosa possa decidere l’istituto, o il giudice che si occuperebbe del ricorso, però si possono fare alcune considerazioni.

Ovviamente, l’errore è stato quello di fare una lettera di dimissioni sic et simpliciter: sarebbe stato preferibile, se l’intento era quello di richiedere una indennità di disoccupazione, richiedere l’assistenza di un avvocato o quantomeno di un sindacato italiani, in modo da formulare la lettera nel miglior modo possibile.

Senza avere la documentazione a posto sin dall’origine, dunque, la vedo abbastanza grigia. Anche se immagino che tu un po’ di documentazione dei tuoi problemi di salute la abbia.

Tutto considerato direi che puoi tentare con un «ricorso» o una trattativa in via amministrativa, senza pensare a impugnazioni o ricorsi giurisdizionali per i quali probabilmente mancherebbero adeguate basi legali, soprattutto a livello istruttorio. Puoi cioè, a mio giudizio, tentare di negoziare con l’INPS e spiegare le tue ragioni.

Ti consiglio in questa fase di farti finalmente assistere da un esperto del ramo, un avvocato in primis, ma se non vuoi incaricare un legale o, dopo aver richiesto alcuni preventivi, questo legale ti costa un po’ troppo, almeno un sindacato o patronato.

Se vuoi approfondire maggiormente, puoi valutare di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani.

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Recesso anticipato da locazione: come farlo?

ho stipulato quattro anni fa un contratto di locazione a canone concordato per un appartamento in cui convivo con la mia compagna. Da circa un anno e mezzo la mia compagna ha perso il lavoro e con il mio solo stipendionon riusciamo più a coprire tutte le spese. Per risolvere questa situazione ho accettato una proposta di lavoro all’estero, ma mi hanno chiesto di essere disponibile nel giro di soli due mesi. In queste condizioni, è possibile recedere dal contratto di locazione senza dover pagare tutti i 6 mesi del preavviso previsti dalla legge e indicati sul contratto?

Abbiamo parlato centinaia di volte di questi aspetti. Abbiamo persino una scheda, che ti invito a leggere con attenzione.

Il fatto è che purtroppo non esiste, né potrebbe mai esistere, un «catalogo» di situazioni che sicuramente conferiscono il diritto di recedere anticipatamente.

Appositamente, infatti, si usano clausole aperte come i «giusti motivi», o i «gravi motivi» per lasciare all’interprete la possibilità di valutare caso per caso, restando solo inteso che un recesso anticipato non può avvenire gratuitamente, ma occorre un fatto, una situazione, un qualcosa di «speciale» rispetto a quello che esisteva al momento in cui il contratto è stato stipulato.

A livello di gestione, questo si traduce nella opportunità, in tutti i casi come il tuo, di gestire negozialmente la cosa, cercando cioè di trovare un accordo con il proprietario, soppesando i pro e i contro di ogni alternativa.

Ovviamente, puoi richiedere il recesso motivando sulla base di quanto hai indicato, ma la bontà e il fondamento del recesso ti possono essere contestati. In quel momento, si apre la trattativa, su cui è bene investire un minimo per riuscire a definirla nel modo migliore possibile e in breve tempo.

Una eccellente idea, da questo punto di vista, è far fare, anche se si spende un po’, la lettera di recesso anticipato da un avvocato. Dovrai firmarla anche tu, insieme a lui, ma è ovvio che la presenza di un legale, che scrive anzi lui per primo, oltre che a circostanziare e formulare molto meglio la lettera, è comunque un segno della tua serietà e determinazione ed è idonea ad indurre anche nel proprietario la sensazione che sia preferibile trovare un accordo e, viceversa, a desistere dal voler sollevare questioni.

Viceversa, una lettera scritta solo da te, magari non formulata nemmeno nel modo più corretto, sarebbe una lettera molto più debole e sarebbe molto più alta la probabilità di vedertela contestata dal tuo legale.

Per questo tipo di lettere, abbiamo un prodotto specifico nel nostro ecommerce, che puoi valutare qui Chiedi se credi un preventivo anche ad altri avvocati di cui puoi avere fiducia e che sono in grado di impostare correttamente una iniziativa del genere.

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Posso recedere anticipatamente dalla locazione se quelli sopra a me fanno chiasso?

il mio problema è questo : da meno di 12 mesi ho affittato l attuale abitazio però gli inquilini al piano di sopra sono irrequieti, disturbano alle 5 del mattino e in qualsiasi ora del giorno, e di ciò il proprietario dell appartamento ne è al corrente. Negli ultmi giorni io e mia madre siamo stati insultati, criticati e minacciati (anche di morte) da questi inquilini. Vorrei sapere se per questi motivi possiamo diisdire il contratto di locazione senza preavviso poiche il proprietario dell immobile non ci ha tutelati quindi senza il pagamento delle 6 mensilita di preavviso

Mi sembra opinabile, sotto il profilo per cui il proprietario non ha alcuna responsabilità nei fastidi che possano provenire da altre unità dell’immobile, o comunque potrebbe assolverle semplicemente limitandosi a sollecitare l’intervento dell’amministratore.

Inoltre, c’è sempre il problema della prova di questi problemi, che facilmente potrebbero essere contestati da un proprietario che non vive nello stesso stabile.

Vi consiglierei come al solito di raggiungere una soluzione negoziale col proprietario.

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In presenza di alcuni problemi posso recedere subito dalla casa in locazione?

No stipulato un contratto 4+4 a marzo2013, dopo aver fermato l’immobile6mesi prima, in attesa di lasciare il mio vecchio appartamento. nei6mesi che la casa era ferma, nessuno ha provveduto a controllare lo stato generale della casa, per cui pago un affitto di 700 euro mensili. i problemi sono: 1:sono stata avvisata dell’esistenza del canone di spese condominiali (90 euro mensili)solo al momento della firma.non c’è n’è la donna delle pulizie scale n’è un amministratore da pagare, ma solo un ascensore che fa2piani. 2:una volta avviate le utenze di acqua luce ecc, il frigo e la lavastoviglie risultavano non funzionanti. il frigo è stato cambiato dopo 15 giorni dopo numerosi solleciti(e dopo aver chiamato per disperazione il tecnico, a mie spese)la lavastoviglie tutt’ora non è stata cambiata. l’impianto elettrico è malfunzionante, con diverse prese fulminate, o ke fanno contatto tra loro. dalla finestra della sala se piove entra acqua.posso recedere prima dei 6 mesi?

È un caso un po’ limite. Le spese condominiali, specialmente quando c’è un ascensore, è notorio che ci siano. Gli elettrodomestici: occorrerebbe vedere che cosa prevede il contratto e che cosa hai fatto una volta che hai verificato che non erano funzionanti nei confronti della proprietà, cioè se il locatore è stato messo in grado di intervenire e poi vedere che cosa ha fatto o meno. Analogamente per quanto riguarda l’impianto elettrico. Per le infiltrazioni di acqua, ugualmente, bisognerebbe verificare meglio e più in concreto la natura del problema.

Suggerirei come sempre un approccio negoziale.

Ti consiglio anche di leggere la nostra FAQ in materia di risoluzione o recesso per giusta causa o giusti motivi.

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I motivi di recesso per giusta causa nel contratto di locazione.

Il contratto di locazione da me sottoscritto alla prima clausola cita e riporto testualmente:”la durata del contratto è fissata in anni 4. Il contratto si rinnova tacitamente solo per un periodo di 4 anni, se nessuna delle parti comunica all’altra con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo per i motivi di cui all’art.3 L. n.431/1998, con preavviso di almeno 6 mesi. Qualora ricorrano giusti motivi, il conduttore può recedere da contratto con preavviso di almeno 3 mesi con lettera raccomandata al proprietario”. Vorrei chiederle quali motivazioni potrei utilizzare come “giusti motivi” per recedere dal contratto e se devo giustificarli o provarli in qualche modo. Desidererei inoltre chiederle chi stabilisce se è un giusto motivo?

In caso di «giusti motivi» o «giusta causa», un contratto può quasi sempre essere sciolto senza o con minori conseguenze, anche al di là delle previsioni contrattuali, in virtù di principi base del nostro sistema legislativo, che rispondono a una logica elementare, spesso espressamente codificata per i singoli contratti dalle leggi di settore.

Nel nostro caso, la previsione che ci è interessa è l’art. 4 della legge 392 del 1978 (al momento in cui revisiono questo post – 27 maggio 2016 – ancora in vigore), secondo cui «È in facolta’ delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo’ recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata».

Come spiego meglio in questa scheda, che ti invito a leggere con attenzione, le nozioni di «giusti motivi» o «giusta causa» sono espressamente e volutamente generiche ed aperte, una specie di «valvola di sicurezza» del sistema, in modo che possano ricomprendere tutti i casi in cui viene sentito come giusto che una persona possa liberarsi di un vincolo contrattuale.

Deve quindi trattarsi di fatti solitamente di una certa gravità e, almeno di solito, non riconducibili alla volontà della parte che chiede lo scioglimento, pertanto usualmente fatti imprevisti o determinati da forza maggiore o caso fortuito.

Poniamoci un attimo, per comodità di esposizione, nei panni dell’altra parte contrattuale, il locatore, per vedere alcuni casi di fatti che sono stati ritenuti integranti i gravi motivi: ad esempio la Cassazione con sentenza n. 2275 del 1988 ha considerato cambio di destinazione e quindi motivo di risoluzione ai sensi dell’art.80 L. 1978, n. 372, l’avere il conduttore, per ampliare il vano cucina, abbattuto parte del vano perimetrale, ed istallato sull’attiguo balcone una verandina a vetri, turbando tra l’altro l’estetica del fabbricato e creando problemi di sicurezza.  Anche il semplice trasferimento dei mobili costituendi l’arredamento dell’immobile locato integra un grave inadempimento dell’obbligazione del conduttore di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di servirsene per l’uso determinato dal contratto ai sensi dell’art. 1587 c.c., con conseguente legittimazione del locatore a richiedere la risoluzione del contratto (C. App. Napoli, 15/7/1992 ).

È importante comunque sottolineare che in caso di contestazione alla fine, se le parti non trovano un accordo, è sempre un giudice che valuta se i fatti invocati a sostegno della richiesta di risoluzione sono tali da consentirla o meno.

Tutto ciò non ha niente a che fare con la disdetta atta ad impedire il rinnovo automatico del contratto, prevista ad esempio  qualora il locatore di un immobile urbano adibito ad uso abitativo intenda disdire il contratto; in questi casi, egli deve darne avviso al conduttore almeno 6 mesi prima della scadenza fissata, mediante lettera raccomandata, per i motivi di cui all’art.3 L. n.431/1998. Infatti, il locatore a differenza del conduttore non può richiedere lo scioglimento del contratto prima della scadenza del quadriennio ad eccezione del caso in cui il conduttore non ponga in essere comportamenti per i quali il locatore sia legittimato a chiedere la risoluzione anticipata del contratto.

Il consiglio finale è quello di valutare con attenzione la gravità dei motivi che si intendono porre a base dello scioglimento per giusta causa, redigendo poi una lettera in cui gli stessi sono enunciati ed illustrati in modo corretto ed efficace, cosa per la quale ti consiglio senz’altro di farti aiutare da un avvocato. Puoi spedire anche la lettera a nome tuo, ma la bozza fattela preparare da un legale o comunque fagliela controllare.