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Prodotti deteriorabili e recupero crediti: come procedere?

Qualche tempo fa mi è capitato di assistere un’impresa individuale – più nello specifico, un’impresa agricola – la quale mi ha domandato di recuperare dei crediti per il mancato pagamento di fatture derivanti dalla vendita di latte.

Dopo aver redatto e inviato a mezzo p.e.c. – trattandosi la debitrice di società con obbligo di indirizzo di posta certificata elettronica – messa in mora al fine di sollecitare il pagamento di quanto spettante senza che fosse pervenuto un riscontro dalla debitrice, ho dato corso al mandato conferitomi, proseguendo con il recupero mediante ricorso per decreto ingiuntivo.

Una volta iniziato a redigere il ricorso, mi sono posto il dubbio relativo alla possibilità di chiedere, insieme all’ingiunzione di pagamento, la provvisoria esecutività del decreto ai sensi dell’art. 642 c.p.c.

Questo in quanto l’oggetto della compravendita riguardava svariate quantità di latte: l’art. 62, co. IV, del D. Lgs. n. 231/2002 definisce il latte – o meglio, tutti i tipi di latte – come prodotti alimentari deteriorabili; il coma III del medesimo articolo prevede che il pagamento del prezzo della vendita di prodotti agricoli alimentari debba essere effettuato entro il termine legale di 30 giorni se si tratta di alimenti deteriorabili e di 60 giorni per tutti gli altri prodotti alimentari.

In entrambi i casi sopra citati, il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Nel mio caso, l’emissione delle fatture risalivano ai mesi di febbraio/marzo 2017 senza che, ovviamente, fosse pervenuto il pagamento richiesto.

Cosa succede se il compratore risultasse inadempiente?

Come si è detto, trattandosi di prodotti deteriorabili per i quali la normativa prevede un pagamento di 30 giorni – quindi alquanto accelerato, proprio per la particolarità dei beni oggetto di cessione – la mancata corresponsione entro il termine legale dovrebbe costituire titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Tale interpretazione è confortata dalla previsione di una procedura accelerata per il recupero del credito, evidenziata dall’art. 10 della Direttiva 2011/7/UE, ove agli Stati membri viene assicurato che un titolo esecutivo possa essere ottenuto anche mediante una procedura accelerata e indipendente dall’importo del debito, di norma, entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi l’autorità giurisdizionale o un’altra autorità competente, ove non siano contesti il debito o gli aspetti procedurali.

Trattandosi di merce deteriorabile, quindi, il ritardato pagamento è da considerarsi in sé fonte di grave pregiudizio per la creditrice che inoltre, nel caso specifico, trattasi di azienda agricola che “vive” della produzione e della vendita dei propri prodotti agricoli.

Riportando dette motivazioni nelle premesse del ricorso, ho richiesto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che il Tribunale di Varese mi ha infine concesso.

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Alla fine, è sempre il #latte il responsabile di molti problemi…

Alla fine, è sempre il #latte il responsabile di molti problemi. Eliminatelo, fatevi un favore. Soprattutto, non datelo mai ai vostri figli!  #paleo   #alimentazione  PS di John Briffa, autore di un testo molto bello, torneremo presto a parlare

What dietary change appears to have cured this man’s hay fever overnight?

I was away for the weekend on a walking trip with a couple of good friends. The proprietor of one of the guesthouses where we stayed knew that two of us were do

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timeo Danaos…

L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) ha recentemente sanzionato la società Danone Italia spa per le modalità di pubblicizzazione dello yogurt Danaos, applicando una multa di 170.000€. Secondo il provvedimento n. 24027 dell’Autorità, che si può leggere per intero sul bollettino 45/2012, la Danone avrebbe veicolato un messaggio scorretto al pubblico dei consumatori, sia tramite gli spot tv che tramite il sito internet dedicato allo yogurt.

In particolare, in questi messaggi erano contenute affermazioni non comprovate da dati scientifici (come ad es. «due donne su tre non assumono abbastanza calcio») e il?prodotto veniva presentato come idoneo a coprire il 50% del fabbisogno quotidiano di calcio, che in realtà non è uguale per tutti, ma cambia in base a molti fattori e richiede una valutazione individuale. Secondo il Garante veniva inoltre posta «un’enfasi esagerata alla scelta di assumere un vasetto di yogurt al giorno». Negli spot, veniva infine riportato un «metodo Danaos», riferendosi ad una «collaborazione scientifica del Policlinico Gemelli», in modo ritenuto scorretto per mancanza di informazioni rilevanti circa le caratteristiche, la portata e la natura della collaborazione.

In sostanza, secondo l’AGCM, che si è conformata sul punto ad un parere espresso anche dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, il prodotto era presentato in modo scorretto, inducendo i potenziali consumatori a credere ad eventuali proprietà «para-farmacologiche» dello stesso, mentre in realtà si tratta di un semplice yogurt preparato con latte scremato, addizionato con calcio e vitamina D.

In realtà, il messaggio si presentava non solo potenzialmente fuorviante, ma anche sostanzialmente «fuori fuoco», facendo costantemente riferimento, come ad una verità assodata, all’opportunità di consumare latte e latticini, che, come tali «potrebbero non bastare», ragione per cui, secondo Danone, sarebbe stato necessario per i consumatori aggiungere speciali yogurt condizionati.

Tutto ciò mentre invece diversi studiosi sostengono che latte e derivati non possono costituire una idonea fonte di approvigionamento di calcio per gli esseri umani, che lo possono ricavare per lo più da frutta e verdura, mentre altri esperti ancora sostengono addirittura che i latticini deprivino l’organismo delle proprie riserve di calcio, indicando a riprova di ciò la circostanza per cui i paesi dove si consumano più latte e prodotti relativi sono quelli in cui è più diffusa l’osteoporosi.

Questa pronuncia, insomma, potrebbe rappresentare un primo importante passo verso una informazione alimentare, anche commerciale, più corretta e attenta agli ultimi esiti e sviluppi della ricerca scientifica nel campo, anche se c’è davvero ancora tanta strada da fare.