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Testamento olografo sbilanciato: si può fare azione di riduzione?

mio padre defunto 04/03/2018 lasciato testamento olografo in cui lascia un legato al sottoscritto di euro 200.000,00 e nomina mia sorella erede universale .euro546.124,80 (patrim.immob.calcolato da rendite catastali)+euro 399.200,94 (patrim.mobiliare tot)- 24.545 debitum.tot.
vorrei fare azione di riduzione per lesa legittima

Non si possono fare valutazioni precise senza avere approfondito il caso e soprattutto avere letto attentamente il testamento olografo, per cui in questa sede mi limito ad alcune osservazioni generali che possono essere utili in casi del genere.

Quando, come in questa ipotesi, sembra che ci sia stata una lesione di legittima, può essere una buona idea, innanzitutto, svolgere alcuni accertamenti per valutare in modo preciso – le rendite catastali a tal fine non sono idonee – l’ammontare della massa ereditaria, tramite un ricorso per inventario o altri strumenti idonei, anche per scoprire eventuali voci o pagamenti che magari sono stati sottratti alla massa poco prima del decesso, come in alcuni casi avviene.

Una volta ricostruito l’ammontare più preciso della massa ereditaria, si può valutare con precisione se vi è stata una lesione di legittima e, ulteriormente, di quale portata.

Ovviamente il primo passo non è mai quello di fare direttamente la causa, ma quello di instaurare una trattativa, aprendo la vertenza con una apposita diffida in cui si dichiarano le proprie pretese, il loro fondamento e a quali condizioni si sarebbe disposti a chiudere la vertenza stessa – condizioni che ovviamente in seguito possono essere negoziate.

L’approccio negoziale in questa materia è assolutamente fondamentale. Conviene fare ogni sforzo possibile per cercare di ottenere una buona soluzione della vertenza senza portarla in tribunale.

Ovviamente però l’andamento della trattativa non dipende solo da quello che farà la parte «lesa», ma anche dalla disponibilità «avversaria», per cui si potrà scoprire solo strada facendo.

È importante ricordare che la materia delle successioni è soggetta a mediazione obbligatoria, per cui, prima di andare in tribunale, c’è anche questo importante passo da completare. Il mio suggerimento è quello di non considerarlo un ostacolo burocratico, ma di cercare di sfruttarlo magari per sbloccare quella trattativa che, anteriormente, non era giunta a conclusioni soddisfacenti. Ovviamente, per fare questo, bisogna investire un po’ di tempi, soldi, attenzione come al solito.

Solo qualora non si dovesse riuscire a negoziare una soluzione soddisfacente, si può valutare, dopo l’avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria, di instaurare una causa per lesione di legittima, che noi come studio tariffiamo a flat su base annuale.

Se vuoi un preventivo per questi lavori, iniziando dalla fase di trattativa stragiudiziale, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito del blog.

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Per la divisione serve mediazione o negoziazione assistita?

vorrei sapere quale strada si deve percorrere in caso di lesione di legittima. Nel mio caso specifico, ho incaricato il mio legale di procedere contro mia sorella ( che ha ereditato tutto). Abbiamo avuto un incontro con i legali e sembrava che si potesse risolvere in via amichevole. Invece sono passati già 4 mesi e mia sorella non ha dato risposta alla mia proposta di divisione. Ora è diventata operativa la legge sulla negoziazione assistita ed io ho chiesto al mio avvocato di inviare una diffida con un termine di 30 giorni , dopo di che si dovrebbe andare in tribunale ( almeno così pensavo io ). Invece nei giorni scorsi l’avvocato mi ha detto che ha appurato che non si può fare la negoziazione assistita ma si deve andare alla mediazione obbligatoria ( con relativi costi aggiuntivi )

Credo che abbia ragione il tuo avvocato.

In caso di divisione, è espressamente previsto dalla legge il tentativo di mediazione obbligatoria, che in effetti in caso in cui l’asse comprenda anche uno o più immobili in special modo, rischia di diventare piuttosto costosetto.

In ipotesi di lesione di una legittima, l’operazione cui dovete pur dar corso, dopo l’eventuale accertamento della stessa, è in ogni caso la divisione dell’asse, eventualmente anche in via «retroattiva», per cui mi pare giusto e comunque prudenziale dar luogo alla fase di mediazione.

Non credo invece che in questa ipotesi si possa procedere con la negoziazione assistita, che sarebbe comunque al di fuori della portata della norma relativa, avendo la tua vertenza un valore superiore ai 50.000€.

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la moglie può impugnare il testamento con cui il marito aveva lasciato tutto al fratello?

mio fratello, nel 1984 aveva acquistato un immobile per se, facendo scrivere lo stato da celibe nel contratto di acquisto e gestendo anche un piccolo mutuo. nel 1986 si è sposato, ma in separazione dei beni e ha deciso di utilizzarlo con la moglie. Lui ha proseguito a pagare il mutuo restante senza avere nessun conto cointestato con la moglie. Dopo vent’anni e ristrutturata la casa di Lei si sono trasferiti nel 2005, ma a seguito di una grave malattia mio fratello decede nel 2010. Nel frattempo aveva redatto un testamento olografo lasciando il suo patrimonio a me come unico fratello. Io ho fatto pubblicare il testamento da un notaio per utilizzare l’immobile come mia prima casa. Ora la moglie pretende la legittima che sembra, a quanto dice lei, le spetta sull’immobile, impugnando il testamento. Ho una possibilità di mantenere le volontà del de cuius senza che io abbia a preoccuparmi delle sue pretese?

L’unica possibilità è tenere la casa ma liquidare in denaro alla moglie la parte che è stata lesa dell’eredità, oltre al diritto di abitazione che eventualmente le spetta per legge.

La moglie, infatti, è una erede necessaria del marito, questo significa che non può essere completamente «diseredata», ma può esserlo solo nell’ambito della quota disponibile. Secondo l’art. 540 del codice civile, infatti, «a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge».

Questa stessa disposizione prevede poi il diritto di abitazione sulla casa familiare del coniuge superstite, a prescindere dalla proprietà, ma mi pare che nel tuo caso non sia applicabile dal momento che i coniugi si erano trasferiti in un’altra casa e quindi quella in questione non era più quella familiare.

Va precisato che il testamento, sia pur se viziato da queste circostanze, è valido ed efficace. Dovrà essere la moglie ad impugnarlo con azione di riduzione, entro i 10 anni dall’apertura della successione