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Ricorso per CTU preventiva: è meglio della mera trattativa?

il mio Avvocato mi avrebbe consigliato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in quanto l’assicurazione della persona che mia ha investito ormai il 29/08/2012, mi ha risarcito una somma incongrua, considerando i conteggi fatti, la perizia di parte, il lucro cessante, l’inabilità totale parziale temporanea ed assoluta e inoltre considerando che nell’incidente la polizia stradale mi ha dato totale ragione. La mia domanda è sapere se la conciliazione che può chiedere il CTU, non la possa tentare, in primis il mio Avvocato; lui a questa mia domanda risponde: “Non credo che sia possibile una preventiva mediazione (tramite società autorizzata)”

La conciliazione del legale e quella del CTU sono due cose completamente diverse.

Quella che può tentare di svolgere un avvocato è solo una trattativa con il legale avversario, all’insegna del dialogo, dell’approfondimento in comune e sempre che si riesca ad instaurare un clima con un minimo di buona fede tra i legali.

Di solito, ogni legale in ogni pratica che tratta svolge un tentativo di conciliazione, o una trattativa, di questo genere, per prassi, convenienza, praticità, ma non sempre, nonostante ogni miglior impegno, ci sono i presupposti per raggiungere un accordo.

Una cosa diversa rispetto al ricorso 696 bis che potrebbe fare il legale è la mediazione facoltativa, che sarebbe il tentativo di mediazione svolto presso un organismo di mediazione autorizzato dal ministero, ma in materia in cui la mediazione non è obbligatoria.

Questi tipi di mediazione sono praticati abbastanza spesso nel nostro studio e devo dire che i risultati sono abbastanza buoni, specialmente in situazioni che prima erano difficili da sbloccare.

Tuttavia nel caso di un sinistro stradale, dove la contestazione è peraltro, se ho ben capito, più sul quantum che sull’an del risarcimento, a mio giudizio non conviene affatto la mediazione, molto meglio, come consiglia il tuo avvocato, la CTU preventiva, dove un tecnico nominato dal presidente del tribunale non solo avrà il compito di tentare la conciliazione ma, qualora la conciliazione non dovesse riuscire, effettuerà anche una valutazione scritta dell’ammontare del tuo danno, con una perizia che potrai usare nella successiva causa civile, in caso la questione non si componesse nemmeno dopo il deposito della stessa.

Per questi motivi, mi sembra azzeccato il consiglio del tuo avvocato.

Ti consiglio di leggere attentamente la nostra scheda dedicata alla CTU preventiva.

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Soldi prestati al mio ex: come posso farmeli restituire?

Ho prestato dei soldi al mio ex tre anni fa con un assegno circolare ma senza contratto scritto, con la promessa che me li avrebbe restituiti il mese dopo. Ad oggi mi ritrovo con nemmeno un quarto della cifra e a dover elemosinare i miei soldi scrivendogli ogni santo giorno o quasi. La risposta é sempre che quando li avrá me li dará, ma intanto fa la bella vita, si é comprato una bella macchina nuova (non intestata a lui), é andato a vivere da solo, viaggia etc. E io mi sento davvero presa in giro! So che ho tempo 10 anni (a questo punto 7) per intraprendere una causa. Non ho una prova scritta del prestito ma ho diversi msg telefonici in cui si parla del debito e in cui lui ammette la sua esistenza, bonifici con causale “restituzione prestito” e corrispondenza date dei msg “ho fatto un bonifico” e dell’accredito sul conto. Come posso agire? Quanto può venirmi a costare una causa simile e come sono i tempi? Grazie mille! Sono disperata!

Quando uno si rivolge a me dicendo di essere disperato mi fa sempre sorridere, perché lo so già perfettamente: nessuno che non fosse disperato si rivolgerebbe mai ad un essere considerato viscido, inutile e parassitario come un avvocato.

A parte questo, è un recupero crediti come gli altri, con tutti i problemi del caso, in punto a prove e solvenza.

Rimandando per i profili generali alla scheda sul recupero crediti, faccio le seguenti osservazioni particolari.

Non mi sembra così vero che non ci sia prova scritta del credito: forse hai la copia dell’assegno, hai i suoi messaggi, hai le causali dei bonifici parziali di restituzione. Probabilmente sarebbe sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo.

Quanto alla prescrizione, non è mica una condanna: puoi interromperla anche facendo inviare una diffida da un legale, o inviandola anche tu stessa se te la senti, co cui richiedi la restituzione. In questo caso, ricomincia a decorrere da capo e puoi rinnovarla ogni volta che vuoi. Sta solo a te tenere vivo il tuo credito.

Come puoi agire, dunque? Il primo passo è sicuramente quello di far inviare una diffida da un avvocato. Dopodiché, lo strumento più utilizzato è il ricorso per decreto ingiuntivo, per il quale ti manderò il preventivo con mail a parte; alternative interessanti potrebbero essere il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. o l’istanza di mediazione facoltativa, cosa quest’ultima che ultimamente sto utilizzando molto spesso con ottimi risultati.

A livello di prevenzione, raccomando a tutti quelli che si trovano in situazioni come la tua di redigere sempre una scrittura privata, per maggior sicurezza. E di munirsi di un contratto di protezione, proprio per evitare queste ed altre imprudenze, che poi possono costare care.

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Mediazione facoltativa: come sfruttarla al meglio.

Il d. lgs. 28/2010 è salito agli onori della cronaca (quasi nera..) forense per aver introdotto la cd. mediazione obbligatoria: questa ha creato un effetto alone negativo – di matrice  culturale-ideologica – che impedisce di considerare e quindi sfruttare adeguatamente alcuni meccanismi interessanti legati al rapporto tra mediazione e processo.

La regola base è quella della “impermeabilità”: tutto quello che succede in mediazione è coperto da riservatezza e non può essere valutato dal giudice. Come ogni regola che si rispetti ha ovviamente delle eccezioni; nel processo possono essere infatti valutati:

  1. la mancata partecipazione della parte invitata
  2. la mancata accettazione della proposta del mediatore

La prima eccezione è disciplinata dall’art. 8, comma 4 bis, prima parte che stabilisce:

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Tale disposizione sembra applicabile alla mediazione facoltativa giacché:

  • la mediazione è per sua natura facoltativa, anche a livello di legislazione europea, quindi la disciplina contenuta nel d. lgs. 28/2010 riguarda prima di tutto questa forma di mediazione  e poi quella obbligatoria che ne è solo una specificazione;
  • la seconda parte dello stesso articolo 4 bis prevede un effetto ulteriore (pagamento di una sanzione pari all’importo del contributo unificato) solo nel caso della mediazione  obbligatoria: è chiaro quindi che la prima parte si applichi ad entrambi i tipi di mediazione, giacché quando il legislatore ha voluto differenziare gli effetti della mancata partecipazione, lo ha     fatto espressamente. Di conseguenza la mancata partecipazione in     mediazione obbligatoria comporta 2 effetti (sanzione e valutazione ex art. 116 c.p.c.), mentre la mancata partecipazione in mediazione obbligatoria solo 1 (valutazione ex art. 116 c.p.c.)

La seconda eccezione è invece contenuta nell’art. 13:

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

Per i motivi già esposti, anche questa disciplina sembra applicabile anche alla mediazione facoltativa.

Dunque invitare la controparte in mediazione obbligatoria ha 2 vantaggi:

  1. può davvero condurre ad una soluzione negoziata veloce e soddisfacente e conveniente anche perché al pari della mediazione obbligatoria anche quella facoltativa gode degli incentivi fiscali di cui all’art. 17 del d. lgs. 28/2010 ( 2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.)
  2. può essere un’ottima strategia per mettere in risalto l’atteggiamento collaborativo del proprio cliente, stigmatizzando quello competitivo (e in certo senso contrario a buona fede) dell’avversario.

L’importante è capire quale tipo di controversia si presti di più ad essere definitiva in mediazione a prescindere dalla selezione effettuata dal legislatore che potrebbe benissimo non intercettare la controversia mediabile: qui segnalo uno strumento sperimentale di recentissima ideazione da parte dei docenti dell’Ente di formazione per mediatori dell’Università di Camerino.