il mio Avvocato mi avrebbe consigliato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in quanto l’assicurazione della persona che mia ha investito ormai il 29/08/2012, mi ha risarcito una somma incongrua, considerando i conteggi fatti, la perizia di parte, il lucro cessante, l’inabilità totale parziale temporanea ed assoluta e inoltre considerando che nell’incidente la polizia stradale mi ha dato totale ragione. La mia domanda è sapere se la conciliazione che può chiedere il CTU, non la possa tentare, in primis il mio Avvocato; lui a questa mia domanda risponde: “Non credo che sia possibile una preventiva mediazione (tramite società autorizzata)”
La conciliazione del legale e quella del CTU sono due cose completamente diverse.
Quella che può tentare di svolgere un avvocato è solo una trattativa con il legale avversario, all’insegna del dialogo, dell’approfondimento in comune e sempre che si riesca ad instaurare un clima con un minimo di buona fede tra i legali.
Di solito, ogni legale in ogni pratica che tratta svolge un tentativo di conciliazione, o una trattativa, di questo genere, per prassi, convenienza, praticità, ma non sempre, nonostante ogni miglior impegno, ci sono i presupposti per raggiungere un accordo.
Una cosa diversa rispetto al ricorso 696 bis che potrebbe fare il legale è la mediazione facoltativa, che sarebbe il tentativo di mediazione svolto presso un organismo di mediazione autorizzato dal ministero, ma in materia in cui la mediazione non è obbligatoria.
Questi tipi di mediazione sono praticati abbastanza spesso nel nostro studio e devo dire che i risultati sono abbastanza buoni, specialmente in situazioni che prima erano difficili da sbloccare.
Tuttavia nel caso di un sinistro stradale, dove la contestazione è peraltro, se ho ben capito, più sul quantum che sull’an del risarcimento, a mio giudizio non conviene affatto la mediazione, molto meglio, come consiglia il tuo avvocato, la CTU preventiva, dove un tecnico nominato dal presidente del tribunale non solo avrà il compito di tentare la conciliazione ma, qualora la conciliazione non dovesse riuscire, effettuerà anche una valutazione scritta dell’ammontare del tuo danno, con una perizia che potrai usare nella successiva causa civile, in caso la questione non si componesse nemmeno dopo il deposito della stessa.
Per questi motivi, mi sembra azzeccato il consiglio del tuo avvocato.
Ti consiglio di leggere attentamente la nostra scheda dedicata alla CTU preventiva.
2 risposte su “Ricorso per CTU preventiva: è meglio della mera trattativa?”
Vorrei ricordare che dal 9 febbraio 2015, chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, avrà l’obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
L’esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e, quindi, obbligatoria nelle controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti; per il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
La condizione di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito da accettazione entro trenta giorni o è seguito da rifiuto espresso dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.
Peraltro uno dei limiti della CTP (Consulenza Tecnica in via Preventiva ai sensi dell’art. 696 bis del Codice di procedura civile-cpc-) ai fini della composizione della lite è rappresentato dal limitato potere di controllo sulla ammissibilità del ricorso che viene di fatto riconosciuto, ed esercitato, dal giudice nella fase di avvio della procedura.
Inoltre, la CTP di cui all’art. 696 bis c.p.c. è strumentale e finalizzato alla proposizione di un’azione di cognizione volta all’accertamento di un diritto di credito di natura risarcitoria ed alla condanna dell’autore dell’illecito, contrattuale o extracontrattuale, ed al relativo pagamento;
sussiste pertanto un collegamento funzionale con il giudizio di merito preannunciato con la presentazione del ricorso ex art. 696 c.p.c., con la conseguenza che fin da tale momento, deve sussistere il "fumus" - cioè la parvenza di fondatezza dell’an (se è effettivamente dovuto il risarcimento) della pretesa risarcitoria che la parte ricorrente preannuncia di far valere in sede di cognizione ordinaria;
infatti, stante la funzione anche preventiva dello strumento di cui all’art. 696 bis c.p.c., il giudice non può disporre la CTP laddove ragioni di diritto o carenze probatorie inducano a ritenere verosimile che, in sede di merito, l’accertamento si rivelerà inutile, in quanto funzionale ad una domanda probabilmente infondata.
Per tutto il resto concordo appieno con quanto già espresso dall’Amico Tiziano alla voce “sinistro stradale”.
Avv. Walter Rossi
Grazie Walter per il tuo intervento, sempre illuminante. Grazie.