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Violazioni multiple della ZTL

Caro avvocato, mia figlia di 19 anni, neo patentata, è entrata per 10 volte in ZTL a Padova.Ho spiegato alla polizia municipale che mia figlia è entrata in buona fede ignara che in quelle zone non si può entrare. Nulla da fare, mi hanno consigliato di fare ricorso al Giudice di Pace, ma senza farmi troppe illusioni, nel frattempo tre multe le ho pagate, scadevano i 60 giorni, sono disperatamente angosciato…

Violazioni multiple come quella di Sua figlia ne accadono in continuazione e anche a autisti esperti perchè viviamo sempre più in giungle d’asfalto dove le amministrazioni, con scuse “comode” come quelle dell’inquinamento, fanno cassa con i soldi dei contribuenti. Nel frattempo, però, ogni famiglia si compra tre-quattro macchine e avendo un solo garage deve parcheggiarle in strada chiedendo spazio a chi vuole solo parcheggiare.

Comunque, sorvolando sulle questioni economiche può accadere che l’automobilista, ignaro o distratto alla ricerca di un parcheggio passi ripetutamente sotto le telecamere poste per vigilare sulle famose ztl, beccandosi più multe in poche ore. Esiste la possibilità di fare ricorso al giudice di pace adducendo varie giustificazioni, ma tra queste non può valere la buona fede in quanto è ormai principio di diritto che “ignorantia legis non excusat”.

Diverso sarebbe il discorso se si potesse provare un occultamento dei segnali o una loro parziale illeggibilità. Inoltre, lo Stato ha il dovere di rimuovere tutti quegli ostacoli di ordine economico che potrebbero impedire al cittadino di vivere serenamente al propria vita (art.3). Se le multe sono state elevate in un breve periodo si potrebbe sostenere anche la tesi dell’accanimento o dell’eccessivo valore delle stesse.

Infatti il codice della strada stabilisce che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravita’ della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè‚ alla personalita’ del trasgressore e alle sue condizioni economiche“.

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Le multe della figlia maggiorenne

Mia figlia qualche anno fa ha preso delle multe con la mia macchina. Volevo sapere: se la figlia è maggiorenne e non lavora le multe le devono pagare entrambe i genitori? Perchè, dato che siamo separati il padre non le vuole pagare. Per caso c’è qualche sentenza in proposito? Francesca

Le posso dire innanzitutto che la legge obbliga naturalmente i genitori a mantenere, istruire ed educare la prole. Non si tratta solo di un obbligo previsto dal codice civile, ma anche, e soprattutto, di un obbligo sancito dalla Costituzione (art. 30). Si commette però un errore se si pensa che i figli, una volta compiuti i 18 anni debbano, per così dire, arrangiarsi. I genitori sono, volente o nolente, responsabili per essi fino a quando non hanno raggiunto un grado di indipendenza economica che permetta loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze quotidiane.

In particolare, nel 2006, è stato introdotto nel cod. civ. l’art. 155 quinquies che dispone la possibilità per il giudice di riconoscere ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente un assegno di mantenimento periodico. Sicché è un dovere del genitore (meglio, di entrambi i genitori) contribuire al mantenimento dei figli anche oltre la maggiore età e finché questi non abbiano conseguito l’indipendenza economica.

Quindi, può benissimo accadere che un ragazzo di 25 anni, senza lavoro, non sia in grado di pagare, ad esempio, le multe. Tocca allora ai genitori farlo.

La legge, addirittura, prevede che lo stesso figlio, titolare del diritto al mantenimento, possa autonomamente promuovere un giudizio nei confronti dei genitori che non provvedono al suo mantenimento.

Se Sua figlia ha preso una o più multe e non può pagarle dovete intervenite Voi genitori. Dico Voi perchè al mantenimento è tenuto anche il Suo ex marito. Nulla osta, però, che a scopo educativo, decidiate di fare pagare le multe a Vostra figlia (o anche solo una parte) per stimolarla alla responsabilità e alla ricerca dell’indipendenza economica.

multe prese quando lo scooter lo usa un’altra persona

Buongiorno. Qualche mese fa mi è giunta una multa per divieto di sosta di uno scooter. E’ da più di un anno che lasciai questo motorino alla mia ex fidanzata e mi trasferii in un’altra città. Attualmente, non ho modo di contattare la mia ex fidanzata per dirle di restituirmi la targa dello scooter (che evidentemente continua ad utilizzare), ma vorrei salvaguardarmi da eventuali altre multe o da qualcosa di peggio.. come posso fare? Grazie (Giuseppe, via posta elettronica)

Una cosa da non fare mai è lasciare la macchina – o lo scooter, come in questo caso – ad un’altra persona senza un regolare passaggio di proprietà poichè fino a quando ne si è proprietari ne si è responsabili.

Ad esempio, se la Tua ex smettesse di pagare l’assicurazione intestata a Te dovresti pagarla Tu per una cosa che non usi e lo stesso discorso vale per le multe.

Tu, formalmente, sei il proprietario dello scooter e come tale devi rispondere delle multe che vengono fatte alla Tua ex.

La prima cosa da fare quadno Ti viene notificata la multa è controllare che sia stata notificata entro 150 giorni dall’infrazione altrimenti potrai fare ricorso chiedendo di non pagarla perchè la notifica è succesiva al 150esimo giorno.

Per tutalarTi in futuro il primo consiglio che posso darTi è cercare di trovare la Tua ex – magari tramite i genitori, un amico in comune, … – per cercare di risolvere il problema mafari donandogli il motorino o vendendoglielo, …

In caso ciò non sia possibile vai dai Vigili Urbani e fai loro presente che hai lasciato lo scooter alla Tua ex: loro sapranno indicarTi il metodo migliore per il futuro.

la multa per divieto di sosta

come riacquistare punti patente
come riacquistare punti patente

Il giorno 30/8/07 commetto un’infrazione per divieto di sosta, sul parabrezza non trovo nessuna notifica dell’infrazione commessa e quindi nessun modo per pagare quest’ultima. Il giorno 25/11 ricevo la notifica dell’infrazione per posta: il costo e di circa 36 euro per il divieto, aggiuntivi 14 euro circa per spese di posta più spese amministrative. Come posso pagare la sanzione di 36 euro se non mi viene riscontrata? Perchè devo pagare 14 euro per le spese? (Andrea,via posta elettronica)

Gentile Andrea, l’art. 200 del Codice della Strada dispone, come principio generale, che le violazioni alle norme dello stesso codice debbano essere immediatamente contestate e che copia del verbale di contestazione debba essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

L’art. 201 però introduce una scappatoia molto utile (e adeguatamente sfruttata!) per gli accertatori della Polizia Municipale; infatti, questa norma consente che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, sia, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, notificato all’effettivo trasgressore, quando questi non sia stato identificato.

A riprova di ciò, anche l’art. 384, punto f), del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, afferma che un caso di impossibilita’ materiale della contestazione immediata è l’accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

In particolare, proprio nel caso del divieto di sosta, in pratica la contestazione non è mai immediata, per il semplice motivo che manca il trasgressore al momento dell’accertamento.

Alla Polizia Municipale basta indicare nel verbale gli estremi del mezzo in presunta sosta vietata, senza bisogno di giustificare il motivo della mancata contestazione immediata, come invece sono tenuti a fare nel caso, per esempio, di eccesso di velocità.

Purtroppo, nel suo caso, la violazione le è stata contestata entro i 150 giorni dalla presunta violazione, e ciò è stato fatto, correttamente, al proprietario del mezzo.

Per quanto riguarda le spese postali e amministrative, mi paiono assolutamente nella norma.

Come possibile motivo per contestare il verbale potrebbe restare quello della mancanza del numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata. Se nel suo caso non è indicata la norma violata, in particolare, il verbale potrebbe essere, magari tramite un ricorso al Giudice di Pace, nullo.

Per quanto riguarda le spese legali, per l’impugnazione delle sanzioni amministrative chi ne ha diritto può usufruire del gratuito patrocinio.

Per altre considerazioni generali, ma comunque utili, sui ricorsi contro le sanzioni amministrative, ti rimando alla nostra apposita scheda pratica.

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attestazione pagamento multe

E’ possibile risalire al pagamento effettuato nel 2006 presso l’ufficio postale della zona in cui abito, di una multa che ora mi vedo ritornare maggiorata con ingiunzione di pagamento entro 30 gg.? (Rosanna, via posta elettronica)

In base alle informazioni date direttamente da Poste Italiane, è possibile risalire ad un pagamento effettuato l’anno precedente presso un ufficio postale, posto che tale pagamento sia stato effettuato tramite bollettino (modalità con cui solitamente le multe vengono pagate), poichè ogni ufficio postale produce “note giornaliere” di tutti i bollettini pagati dagli utenti ed inoltre invia le stesse insieme ai rispettivi cedolini di bollettini pagati alla propria sede compartimentale, che effettua controlli.

 

Per risalire ad un pagamento effettuato, occorre sapere:
a) l’importo preciso pagato;
b) il giorno preciso nel quale è stato effettuato il pagamento;
c) il numero di c/c sul quale è stato effettuato il versamento.

 

Bisogna poi recarsi presso l’ufficio postale in questione con i dati suindicati completi, ed inoltrare richiesta formale per avere attestazione di pagamento ed eventualmente copia del cedolino di pagamento che, quando si va a pagare in posta, la posta trattiene per sè.

 

Il tutto dovrebbe prevedere un costo di circa 11 euro per il privato, e l’ufficio postale inoltrerà richiesta alla propria sede compartimentale, al quale pervengono appunto tutti i cedolini pagati, per poter produrre l’attestazione richiesta (ed eventualmente anche copia materiale del cedolino). La sede per Modena, ad esempio, è a Verona.

le multe: un business marcio e ipocrita

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Nei primi anni di professione non mi ero quasi mai occupato di opposizioni a sanzioni amministrative, dette volgarmente “multe”, anche perchè spesso le spese per assistenza sarebbero state maggiori dell’importo della multa. Poi è entrato in vigore il sistema della decurtazione dei punti della patente e questo tipo di procedimenti ha assunto una importanza molto maggiore. Di conseguenza abbiamo iniziato ad interessarcene di più, sulla scorta, come sempre succede, della “pratica”.

Oggi, ulteriormente, credo che quello delle sanzioni per violazioni del codice della strada sia diventato un vero e proprio problema politico, da affrontare con riflessioni adeguate che si spingano fino alle radici del fenomeno. Repubblica ci informa che per alcuni comuni italiani gli introiti derivanti dalle multe supera addirittura quello delle imposte ordinarie e anche che c’è qualcuno che ha già trovato il sistema di sfruttare la situazione per realizzare delle vere e proprie truffe.

Ora, è evidente che quando il “reddito” derivante per i Comuni dalle multe supera quello delle imposte, da qualche parte c’è qualcosa di sbagliato. O siamo un popolo di deficienti, cosa che in parte sarà forse anche vera, ma non comunque su proporzioni così vaste, oppure forse vanno riviste le regole della circolazione, in senso di una maggiore snellezza e leggerezza. Ricordo, ad esempio, che in Francia non c’è quasi mai il limite dei 50, ma anche in molti centri abitati c’è, come limite, quello dei 70, se la strada è ampia e sostanzialmente sgombra.

Quando, poi, il Comune che installa un apparato che in teoria dovrebbe servire per l’educazione stradale ne divide i ricavi con la società produttrice, è evidente che siamo fuori da ogni logica. Da una parte la nostra Repubblica consente di vendere tranquillamente auto che superano i 250 km/h, perchè questo fa comodo agli industriali dell’auto, che sono anche finanziati con i soldi di tutti per continuare a produrre nonostante la crisi del mercato, con la scusa dell’occupazione del settore, che però non regge perchè i lavoratori possono sempre essere riconvertiti, mentre dall’altro se usi quelle auto che ti hanno venduto in modo non conforme ad un coacervo di norme non sempre chiare e intuibili, ti fanno la sanzione, che va a finire nelle tasche dei Comuni e di qualche altro industriale che da un lato ti vende l’auto e dall’altro produce i velomatic.

La ciliegina sulla torta è che questo Stato non ha nemmeno l’obbligo di mandarti la comunicazione della multa in cui sei incorso entro un termine congruo, quale sarebbe ad esempio una settimana o al massimo due, così se per caso passi da una strada che improvvisamente è diventata senso unico tutti i giorni e ti arriva ad ottobre una multa per una infrazione presa in maggio puoi solo prepararti a riceverne una cascata.

Oramai è palese che il sistema delle infrazioni al codice della strada non serve più per garantire la circolazione e la sicurezza dei cittadini e per educare all’uso del bene pubblico “strada”, ma come fonte di finanziamento per gli enti locali e per i soliti industriali ben introdotti che, grazie magari ad amicizie o collegamenti politici, visto che gli enti locali come tutti gli enti pubblici sono in mano ai politici, si fanno il loro bel business, in una intollerabile commistione di interessi pubblici e privati.

Chi esce con l’auto oggigiorno non sa quante “frontiere” e quanti posti di pedaggio si troverà a dover passare, magari solo per andare da sua madre o dalla fidanzata che abita a due isolati di distanza e, soprattutto, non sa se e quando gli verrà recapitato il conto del passaggio doganale, almeno a Troisi e Benigni i soldi glieli chiedevano subito e alla fine si poteva anche mandare a quel paese il doganiere, qui invece si può fare lo stesso breve tragitto per mesi e poi scoprire di essere in attesa di dozzine di sanzioni. E, quando andrà a pagare, non potrà neanche lamentarsi, come si può fare almeno per sfogarsi un po’ quando si pagano le tasse, perchè altrimenti diventa – attenzione, attenzione – un “pirata della strada” e allora tutta la società, guidata dai telegiornali di regime, sarà contro di lui.

la multa con il telelaser

Il giorno 09/06/’07 alle ore 00:32 nella frazione di xxx, violai il codice della strada superando di 49 km/h il limite massimo di 50 km/h in centro abitato. La velocità rilevata con il TELELASER LTI 20-20 , Matr.N.13159 era di 104 km/h. La sanzione prevede una multa do 370,00 euro , la decurtazione di 10 punti e la sospensione immediata della patente per un mese. In data 11/06/’07 mi recai dal giudice di pace per fare ricorso ; motivando che la patente mi sarebbe servita per motivi urgenti di avoro il giudice xxx annullò la sospensione della patente che ritirai in questura dopo una settimana. A questo punto le domande che le porgo sono leseguenti :1) E’ possibile evitare il pagamento della multa e la decurtazione dei punti ? 2)Nel ricorso dovetti specificare la ragione sociale dell’esercizio in cui lavoravo in prova senza regolare assunzione: questo dettaglio può provocare qualcosa di grave per il mio datore di lavoro e per me? 3)Presentarsi all’udienza senza avvocato può essere preicoloso? 4)L’udienza quanto può durare? 5)Può stimare un preventivo? (Fabio, via mail).

Per dare una risposta sulle possiblità di azione nella vicenda in questione, bisogna vedere il verbale che è stato compilato dagli Agenti e il ricorso che lei ha presentato, dopodichè si può dare un parere che è solo di massima perchè il tema delle sanzioni amministrative è molto variabile in base al momento (ci sono nuove sentenze tuttii giorni) e alla sede giudiziaria (personalmente cause identiche da me seguite sono state trattate in modo opposto da due giudici diversi, nello stesso periodo).

L’unico preventivo, dunque, che allo stato mi sento di farle è di 50€ per una consulenza per esaminare la documentazione, agli esiti del quale esame ci potranno essere due risposte: o che non c’è niente da fare, risposta utile per mettersi subito il cuore in pace e non perdere altro tempo e denaro, oppure che si può provare, ed in questo caso si tratterà di fare una valutazione delle varie possibilità.

L’unica cosa che posso darle per certo sin da ora è che il suo datore di lavoro non avrà alcun problema, essendo la sanzione una cosa assolutamente personale.

quando si dimentica la contravvenzione

Nel 2004 mi ha fermato un vigile mentre ero alla guida del mio motorino per contestarmi il fatto che stavo circolando “contromano” e perchè non indossavo il casco regolarmente allacciato. La multa era di 36 €, ma io, per sbadataggine, non l’ho mai pagata e me ne sono dimenticato. Fino a quando, qualche giorno fa, mi è arrivato per posta, da parte di un ufficio di riscossione crediti, un sollecito di pagamento di quella multa (che nel frattempo è aumentata fino a più di 180€). E’ giusto che i vigili aspettino 3 anni per richiedere il pagamento di una multa, in questo modo agevolando la “lievitazione” della somma da pagare? Non è previsto l’obbligo di avvisare prima? Posso presentare un ricorso? Matteo, mail.

Occorre inizialmente premettere che sussistono due modalità di contestazione di una infrazione stradale: quella immediata e quella successiva o differita. Esse non sono alternative tra loro, nel senso che la P.A., a sua scelta, possa optare per l’una o per l’altra: la contestazione immediata ha un carattere di logica prevalenza, mentre quella successiva o differita è subordinata al verificarsi di concrete situazioni che la rendono impossibile.

 

L’art. 201 del Codice della Strada disciplina la contestazione differita, disponendo che, nel caso in cui non sia possibile procedere all’immediata contestazione della violazione, “il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore”. Questa procedura, tuttavia, non ha lo scopo di “rinfrescare la memoria” alle persone un pò sbadate che hanno dimenticato di pagare una multa, bensì è prevista dal nostro Codice della Strada per consentire, a chi abbia commesso un’infrazione, di essere portato a conoscenza dell’avvenuto accertamento, per consentirgli la più compiuta difesa. In questo caso, infatti, il trasgressore ha 60 giorni di tempo, a decorrere dalla notificazione del verbale (oppure dalla contestazione immediata) per estinguere la contravvenzione mediante il pagamento della sanzione, oppure per proporre ricorso, che potrà essere presentato al Giudice di pace o al Prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto.

 

Se l’automobilista non provvede a pagare la multa o la successiva ingiunzione, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell’esecuzione forzosa. L’art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale.

 

Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al Giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa; prima però è opportuno verificare bene quanto detto sopra ed in particolare se i termini siano stati rispettati e se notifiche e consegne dei precedenti atti siano stati fatte regolarmente.

 

Credo quindi che in questo caso, essendo stata l’infrazione (regolarmente) immediatamente contestata a Matteo, non ci siano le condizioni e i presupposti che giustificano un ricorso di questo tipo. Purtroppo, a questo punto, conviene pagare, e anche in fretta, per evitare di dimenticarsene!

 

Concludendo, per dovere di completezza, mi preme sottolineare che non di rado le contravvenzioni, che devono essere notificate a mezzo posta, per vari motivi non pervengano all’indirizzo del contravventore. In questi casi, pertanto, il mancato pagamento della multa non gli può certamente essere imputato, se non si dimostra le regolarità della notifica. Per ovviare a questo inconveniente, pertanto, la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 346/1998, stabilendo che, in caso di infrazione in cui non possa procedersi all’immediata contestazione, l’automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna. Credo che sia questo l'”obbligo” a cui fa riferimento Matteo.