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Diagnosi tardiva: il medico è responsabile per danni?

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Ritieni che un tuo parente o amico sia rimasto vittima di negligenza o incompetenza da parte di un medico? Pensi di aver ricevuto una diagnosi errata o tardiva di una patologia?

Il ritardo nella diagnosi non è accettabile, neanche se la malattia è incurabile e il medico si troverà, a quanto sembra, a dover rispondere per il reato di omicidio colposo.

Questo è ciò che stabilisce una recente decisione della Corte di Cassazione dell’8 novembre 2017, la quale sancisce che il medico è ritenuto responsabile, per l’omissione o la tardiva diagnosi di una patologia, in quanto tale comportamento cagiona al paziente un danno, al di là dell’esito inevitabile della malattia.

Quindi anche se il male che affligge il paziente è incurabile e l’esito della patologia sarebbe comunque infausto, non è dato sapere se una diagnosi tempestiva possa ritardare o meno l’esito, pertanto non possiamo fare a meno di prendere in considerazione il fatto che una corretta e tempestiva diagnosi da parte del medico possa allungare la vita del paziente di settimane o addirittura anni e la vita è un bene rilevante dal punto di vista giuridico che deve essere tutelato.

È proprio sulla base di questo orientamento, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50975, ha annullato, una sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva assolto dal reato di omicidio colposo un medico che non aveva diagnosticato per tempo una gravissima forma tumorale, giungendo alla corretta diagnosi quando ormai ogni intervento sul paziente era inutile. È vero che un paziente con una patologia così aggressiva come il carcinoma al pancreas, sarebbe forse deceduto ugualmente, ma se quest’ultimo fosse stato almeno consapevole della malattia, avrebbe potuto ricorrere a terapie o interventi chirurgici in grado, se non di farlo guarire, almeno di incrementare le sue speranze, di dargli una chance o comunque di allungare significativamente la sua aspettativa di vita.

La Corte ha chiarito che, in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.

Vediamo così affermarsi un principio: l’errore diagnostico del medico che consiste nella mancanza di una tempestiva diagnosi è causa dell’evento dannoso in quanto “la stessa scienza medica (…) sostiene la necessità di una sollecita diagnosi delle patologie tumorali e rileva come la prognosi della malattia varia a seconda della tempestività dell’accertamento” e sussiste responsabilità penale anche quando l’omissione del sanitario contribuisca alla progressione del male.

Per tutelare se stessi, i propri familiari o amici in situazioni come questa è fondamentale affidarsi ad un legale che possa seguirti e consigliarti. Se ti è capitato di incombere in errori medici, essere rimasto vittima di malasanità o pensi che la tua situazione possa essere analoga e vorresti un approfondimento in merito, se vuoi puoi contattarci senza impegno compilando il modulo apposito.

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La sentenza di condanna del personal trainer per il decesso della sua cliente.

Tempo fa avevamo parlato di questo caso, in cui un personal trainer era stato condannato per il decesso di una persona sottoposta dallo stesso a trattamento dimagrante.

Grazie al collega che seguiva la famiglia della vittima, sono riuscito a venire in possesso della sentenza, che mi sembra interessante e che quindi metto a disposizione dei lettori del blog.

Cliccate qui per leggere il provvedimento nel suo testo integrale.

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Incidente mortale: cosa devono fare i parenti?

Qualche giorno fà un mio amico è probabilmente passato con il rosso ed è stato investito da un autobus del trasporto pubblico rimanendo ucciso. Purtroppo ci siamo accorti che il motociclo su cui viaggiava era privo di assicurazione, pertanto ciò che voglio chiedervi, essendo lui residente da solo, figurando solo lui sullo stato di famiglia, l’azienda pubblica, può rifarsi sui parenti prossimi per un risarcimento danni? O si potrà rivalere solo dei beni intestati al deceduto (dipendente pubblico)?

La prima cosa da fare è chiarire in modo preciso la dinamica del sinistro o meglio come sono davvero e con precisione andati i fatti.

Essendoci, peraltro, stato un decesso, sicuramente la Procura aprirà un fascicolo per omicidio colposo e, in quella sede, nominerà uno o più esperti al fine di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Consiglierei innanzitutto alla famiglia dello scomparso di nominare un legale difensore di persona offesa nel procedimento penale in modo da seguire le operazioni di accertamento che faranno i tecnici nominati dalla Procura ed avere copia della loro relazione finale.

In alternativa, la famiglia può sempre nominare propri consulenti per verificare quello che è accaduto di preciso, tramite l’acquisizione di una perizia cinematica.

Potrebbe esserci, in effetti, un concorso di responsabilità da parte del veicolo investitore che potrebbe fondare un diritto al risarcimento dei prossimi congiunti della persona deceduta.

Questo anche perché il codice civile contiene, come noto, una presunzione di pari responsabilità nella causazione dei sinistri stradali, che può essere superata solo dalla prova, data dal conducente di uno dei veicoli coinvolti, della colpa esclusiva altrui.

Più banalmente, se magari è vero che la persona deceduta è passata col rosso, può essere – ma, ovviamente, va verificato in concreto – che il veicolo investitore procedesse ad una velocità superiore a quella che si poteva ritenere prevista in relazione alle circostanze del caso, o concretamente indicata per quel tratto di strada, tale per cui, se la velocità fosse stata minore, forse avrebbe potuto mettere in atto una manovra d’emergenza o, anche collidendovi ugualmente, non avrebbe dato luogo ad un esito così pesante.

Per venire, comunque, al tema da te posto, lo stato di famiglia non ha nulla a che vedere con i profili civilistici di responsabilità: se lui risulterà responsabile dell’incidente, coloro che accetteranno, espressamente o implicitamente, la sua eredità, pur se residenti altrove, ne assumeranno anche i debiti, tra cui quello al risarcimento del danno danno.

Anche questo profilo, ovviamente, rende consigliabile per i prossimi congiunti della persona deceduta rivolgersi al più presto ad un legale.

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si può far causa allo Stato per un procedimento penale ritenuto ingiusto?

mi trovo costretto ad affrontare un processo penale del quale pero’ mi sento (e sono) vittima. Mi spiego meglio, due anni fa’ sono stato tamponato da un camion mentre viaggiavo sullo scooter con la mia ragazza, tragicamente lei e’ deceduta(non voglio dilungarmi su questo,mi scuso). Ora vengo accusato (non potevo portare un passeggero), al pari dell’autista del camion, di omicidio colposo e costretto a sopportare le spese processuali che, purtroppo, pesano. Ho richiesto al mio avvocato (fiducioso nell’esito positivo del processo a mio carico) di “imbastire” una richiesta di risarcimento danni sia fisici che morali, al che’ mi sono sentito rispondere che i danni morali, non vengono piu’ risarciti, altresi’ il risarcimento delle spese processuali non e’ contemplato nel procedimento penale. Sono sfiduciato da tutto quello che e’ accaduto e sta accadendo ed inoltre sto perdendo fiducia nel mio legale.

Secondo me non puoi fare assolutamente nulla, non puoi rimproverare niente allo Stato se ti fa questo processo.

Nessuno sostiene che tu abbia voluto la morte della tua ragazza, che rimane una tragedia, ma resta il fatto che tu l’abbia fatta circolare su un veicolo giudicato non idoneo al trasporto di un passeggero e che lei è deceduta, ragione per cui legittimamente le autorità statali possono aprire un procedimento per accertare se vi è responsabilità, di tipo ovviamente colposo, da parte tua.

Le spese del processo penale le puoi recuperare solo se avevi, già da prima del sinistro, un contratto di tutela giudiziaria.