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Spese per la servitù: si può rinunciare?

Ho una servitù di passaggio su una interpoderale di 320ml che continua su un terreno privato di 180ml, alla cui fine accedo alla mia proprietà. I proprietari (10) hanno fatto più riunioni in cui non sono stato d’accordo con la ripartizione spese (l’ultimo servito dalla strada paga di più). Ora mi chiedono il conto dei lavori che coprono solo i 320ml e i 180ml sono impercorribili per assenza di manutenzione (che hanno fatto seppur non ero d’accordo). Mi chiedono 7000 euro per i lavori (asfaltatura, fogne, muretti, etc…). Io non ho usufruito del lavoro perché ho deciso di non usare più quella strada, ho creato un nuovo ingresso da altra proprietà ed ho deciso di rispondere loro che rinuncio alla servitù di passaggio definitivamente compensando le spese perché non ho usufruito dei lavori da quando sono stati fatti.
Possono pretendere comunque il pagamento delle suddette spese sostenute?

Sì.

scenic view of the field from the roadSi tratta di spese correlate alla titolarità di un diritto reale su un immobile, cioè la tua servitù di passaggio, di cui non ci si può liberare rinunciando genericamente alla servitù stessa.

Per rinunciare alla servitù, occorre a mio giudizio un atto specifico con il titolare o i titolari della nuda proprietà, che poi deve essere anche trascritto nei pubblici registri immobiliari, ai fini dell’opponibilità a terzi, e che di conseguenza va redatto per atto pubblico.

Questa cosa, insomma, non si può ottenere unilateralmente ma va negoziata con le controparti.

Naturalmente, le spese che hai menzionato sono già maturate quindi una rinuncia che intervenisse adesso non ne determinerebbe la caducazione, salvo che ciò non fosse concordato, magari in via transattiva, come corrispettivo per la rinuncia del diritto.

Quello che puoi fare, insomma, è provare a negoziare con i proprietari della strada, proponendo la rinuncia alla servitù da parte tua magari a fronte del condono delle spese già maturate, in modo da non avere altre spese per il futuro.

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Consorzio strade vicinali: obbligazioni in solido?

sono il Presidente di un consorzio strada vicinale, sul consorzio da me presieduto e su altri 4 consorzi presenti nel mio comune, abbiamo tra gli utenti, 4 fratelli in comproprietà su diversi lotti di terreno. Per ragioni loro hanno sempre preteso che i contributi venissero divisi per. 4 in maniera che ognuno pagasse la sul quota. 2 fratelli pagano regolarmente le quote, gli altri 2 sono 5 anni che non pagano nulla, nonostante i continui solleciti anche per raccomandata.
La mia domanda è questa, possiamo chiedere ai 2 fratelli che pagano di rispondere in solido per il debito degli altri due?

La questione dovrebbe essere approfondita con un apposito studio sia della situazione di fatto, che non è stata descritta con sufficiente chiarezza, sia della normativa applicabile.

Volendo provare a fare comunque qualche osservazione «a braccio», si può dire che i contributi dovuti per il mantenimento del consorzio della strada probabilmente hanno natura reale, direi che siano oneri reali collegati alla proprietà del fondo «servito» della strada vicinale.

In caso di comproprietà del fondo, il contributo dovuto per quel fondo appartenente a più proprietari è probabilmente dovuto in solido tra tutti loro, mentre ovviamente la relazione di parentela all’interno del consorzio non può avere alcuna rilevanza da questo punto di vista.

Rammento, in generale, che la solidarietà tra condebitori è la regola, per il codice civile, cioè il regime «di default», mentre la parziarietà è l’eccezione – l’ipotesi più nota di obbligazioni parziarie passive è quella dei debiti ereditari, dove i creditori possono chiedere solo a ciascuno la sua parte.

A livello strategico potete comunque tentare una diffida, facendola rigorosamente redigere da un avvocato.

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Diritto di aprire una strada: si perde per prescrizione?

una donazione di terreno fatta da un genitore ( 30 anni orsono) divisa in quattro particelle (e la mia e l’ultima) dove e’ scritto che su un confine ben precisato deve essere aperta una strada privata di mt -4. e’ possibile che dopo anni si perde il diritto aprire questa strada ?

Non ha senso parlare di contratti senza averli potuto visionare, non dico studiare approfonditamente ma almeno vederli e leggerli.

Bisognerebbe più in particolare vedere esattamente di che contratti si trattava, che tipo di operazione, nel loro complesso, erano diretti a realizzare e come era formulata in concreto questa clausola. Ogni clausola contrattuale infatti si interpreta per mezzo di tutte le altre, delle circostanze del contratto e del suo «scopo» di base, in riferimento alle regole per l’ermeneutica dei negozi dettate direttamente dal codice civile.

Non potendo fare questo, almeno al momento (se credi, puoi acquistare una consulenza per fare questo lavoro di approfondimento), posso fare solo alcune considerazioni di ordine generale.

I diritti, salvo rare eccezioni, si estinguono per il decorso del tempo, generalmente per prescrizione. Il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni (prescrizione decennale, appunto). I diritti reali su cosa altrui, tuttavia, come ad esempio l’usufrutto, ma anche le servitù, si prescrivono in un termine più lungo, di venti anni (prescrizione ventennale).

Può darsi che nel tuo caso fosse stata costituita una servitù o un onere reale o comunque una situazione giuridica soggettiva per la quale si potesse postulare l’esistenza del termine ventennale. Tuttavia credo che ormai, se sono decorsi trent’anni dal perfezionamento del contratto, fare questo approfondimento sarebbe comunque inutile, stante il decorso abbondante peraltro del termine ventennale.

È evidente, peraltro, che se hai preso possesso di quei terreni e per 30 anni non hai esercitato quel diritto, né ti sei preoccupato di interrompere il decorso della prescrizione, cosa per la quale sarebbe probabilmente bastata anche una semplice raccomandata, la legge può presumere che a te quel diritto non interessasse più e può di conseguenza farlo estinguere.

Se questa è la situazione, per l’apertura della strada non ti resta che valutare altre eventuali possibilità, che possono essere le più varie, a cominciare dalla costituzione coattiva di una servitù di passaggio, o anche altre, a seconda appunto della situazione dei fondi e persino del modo in cui sono stati goduti sino ad oggi (potrebbe ad esempio anche configurarsi una usucapione di servitù, ad esempio).

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Proprietario fondo servente turba la servitù?

Alcuni anni fa ho venduto ad una terza persona un piccolo frustolo di terreno su cui insiste parte della strada di accesso alla mia abitazione riservandomi su detta particella il diritto di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo (premetto che il fabbricato si trova sul colmo di una collina ed è circondato da un terreno di circa tre ettari che personalmente coltivo con la qualifica di imprenditore agricolo non a titolo principale) Il nuovo proprietario creato sulla particella da me vendutagli uno spiazzale di carico e ha posto lungo il tracciato da mè percorso dei bancali di legno quasi a delimitare un tracciato. Alla mia richiesta di rimuoverli ha risposto in maniera offenziva. Da circa due anni ha lasciato crescere sul lato sx s del tracciato degli arbusti di nocciolo mentre sul lato destro continua a mantenere dei bancali di legno carichi di pietre, inoltre di notte versa secchi di cenere e terra sul lato sx tanto che la sede stradale att ualmente si è ridotta a circa 3.5 mt. Un legale al quale mi sono rivolto mi ha diffidato dal rimuovere gli ostacoli ma di continuare ad esercitare la mia servitù.
Chiedo per cortesia di sapere a quanto ammonta la larghezza di una servitu a piedi e con qualsiasi mezzo dato che io potrei un giorno usufruire della strada anche con una mietitrebbia e che il tracciato in questione si trova anche in curva, posso rimuovere direttamente io gli ostacoli? posso chiedere a un giudice di delimitare un giusto tracciato stradale.

Il legale a cui ti sei rivolto di ha dato una giusta informazione. Infatti non spetta a te rimuovere gli ostacoli alla tua servitù, semmai al proprietario su cui grava la stessa, mentre è corretto da parte tua continuare ad esercitare il tuo diritto per quanto ti è reso possibile.

Non esiste, naturalmente, una legge che si occupa delle dimensioni  delle strade che servono per l’esercizio di diritti di servitù di passaggio. Ci sono, tuttavia,  disposizioni generali, contenute nel codice civile, a cui ci si può rifare per tentare di capire quale possa essere la risposta giusta nel caso concreto.Secondo l’art. 1063 cod. civ., “l’estensione e l’esercizio della servitù sono regolate dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”. L’art. 1064, comma 1°, cod. civ. aggiunge che “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”. Mentre l’art 1067, comma 2° aggiunge che “il proprietario del fondo servente  non può compiere  alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”

Perciò  dovrà essere esercitata una tipica azione a tutela della servitù, la cd. azione confessoria, volta  ad ottenere  la cessazione degli altrui atti di turbativa.  Quindi dovrai ancora una volta rivolgerti al tuo legale che potrà chiedere in sede giudiziaria la cessazione dell’attività molesta nei tuoi confronti da parte del proprietario del fondo servente.

Dunque, se la servitù è stata concordata per il diritto di passaggio a piedi e con qualsiasi mezzo ,  e quindi anche con  il passaggio di mezzi meccanici, che possono essere tanto le automobili quanto i mezzi agricoli, che hanno una larghezza molto maggiore, il criterio per  stabilire l’ampiezza del passaggio è semplicemente quello per cui, il proprietario del fondo servente, deve stare ad una distanza tale da non impedire questo passaggio.