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Preliminare non registrato: può essere annullato?

Ho sottoscritto un preliminare di vendita per un immobile commerciale, senza registrare lo scritto, ala buona, conoscendo i proprietari. La vendita dovrebbe avvenire a fine anno, dopo la sistemazione di alcune servitù. Ora sto già occupando l’immobile con contratto di locazione. A breve, la società che ora possiede l’immobile verrà acquisita da una holding straniera. Potrei rischiare di veder annullato il preliminare se il nuovo proprietario non ne approvasse le condizioni? E’ meglio registrare il compromesso per essere certi di riuscire ad acquistare?

La registrazione del preliminare, introdotta da una riforma legislativa di non molto tempo fa, serve per lo più ad evitare che lo stesso venditore alieni, ceda o venda lo stesso immobile a più persone contemporaneamente, realizzando quella che, di fatto, è una truffa, frequente nel settore immobiliare.

In questi casi, infatti, il venditore promette in vendita lo stesso immobile, poniamo, ad una dozzina di persone o società, facendosi dare da ognuna una caparra o un anticipo, solo che, ovviamente, uno solo di essi potrà poi acquistare definitivamente l’immobile.

Se il compromesso viene stipulato per scrittura privata, infatti, nessuno di coloro cui lo stesso immobile viene promesso, successivamente al primo soggetto, ha modo di sapere che il medesimo immobile è già stato promesso in vendita.

Facendo, invece, la registrazione nei registri immobiliari della conservatoria, tra i vari promissari acquirenti dello stesso immobile, prevale chi ha effettuato la registrazione. L’immobile, in effetti, rimane vincolato ufficialmente a costui, tant’è vero che chi agisce sul mercato per quell’immobile ha l’onere di consultare eventuali vincoli esistenti in conservatoria, con la conseguenza che se, nonostante la registrazione, conclude ugualmente il preliminare di compravendita, non può poi avere alcuna pretesa sull’immobile – salvo ovviamente il diritto al risarcimento del danno nei confronti del truffatore – dal momento che è stata una sua mancanza non verificare la situazione del bene.

Tutto questo per dirti che la registrazione del preliminare non conferisce più o meno validità al preliminare stesso. Il contratto conserva la forza che aveva originariamente, la differenza sta solo nell’opponibilità a terzi.

Direi, pertanto, che la registrazione non sia uno strumento che ti possa essere utile. Se questa nuova proprietà è interessata a sciogliere il preliminare, farà leva su altri aspetti, relativi al contenuto del contratto stesso e al suo adempimento o meno.

Se pensi che questa possa essere la situazione, ti consiglio di farti seguire sin da subito da un avvocato. Se vuoi un preventivo da parte del nostro studio, puoi chiederlo compilando il modulo apposito nel menu principale del blog.

PS: il termine «registrazione» è utilizzato qui impropriamente, in realtà si intende la «trascrizione» del contratto preliminare. Grazie a Francesco per avermelo fatto notare, meglio precisarlo 😉

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Ponte costruito su suolo altrui: come muoversi?

Sono proprietario e residente di una casa con terreno confinante a una strada di servitù (accordo stipulato con firma nel 97 tra proprietari e comune) per potervi accedere ho costruito un ponte con autorizzazione del comune, ora il proprietario del mezzo fosso rivendica soldi perché non ho chiesto a lui il consenso/permesso. Come devo comportarmi?

Ti conviene sicuramente trovare un accordo con lui, definendo una somma accettabile per definire la questione.

Il punto è che l’autorizzazione del comune non può in alcun modo pregiudicare i diritti dei terzi, cioè i diritti di proprietà o di altro genere di cui sono titolare altre persone nell’area in questione. L’autorizzazione comunale riguarda solo gli aspetti urbanistici, di sicurezza, viabilità, idrogeologici e così via, ma è evidente che per occupare aree di proprietà altrui occorre sempre il consenso del titolare del relativo diritto.

È vero che esiste una disposizione, che è l’art. 840, comma 2°, del codice civile, secondo cui «il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle» però mi pare che l’applicazione di tale principio ad un ponte, che bisognerebbe comunque vedere nelle sue caratteristiche concrete, sia discutibile, anche se certamente una regola così può avere una sua importanza nelle trattative volte alla determinazione di una somma da corrispondere per definire la questione.

Trattandosi di questioni fondiarie ed immobiliari, ti consiglio, per la conduzione delle trattative con il vicino, di incaricare un bravo avvocato, portato alla mediazione, per raggiungere presto e bene una soluzione soddisfacente. Da valutare anche se trascrivere la scrittura con cui formalizzerete l’accordo con il vicino, per renderla opponibile a terzi successivi acquirenti dell’area in questione, nel qual caso occorrerà purtroppo un passaggio dal notaio.