«Gli esperti … hanno definito un «quoziente emotivo» (QE) per misurare l’intelligenza emotiva in base a quattro funzioni essenziali:
1) l’attitudine a identificare il proprio stato emotivo e quello degli altri;
2) l’attitudine a conoscere il naturale sviluppo delle emozioni (paura e collera hanno evoluzioni temporali diverse, come il pedone e il cavallo si muovono sulla scacchiera seguendo regole diverse);
3) l’attitudine a ragionare sulle proprie emozioni e su quelle altrui;
4) l’attitudine a gestire le proprie emozioni e quelle di chi ci circonda.
Questi quattro elementi costituiscono le fondamenta dell’autocontrollo e del successo sociale, sono alla base della conoscenza di sé, della compassione, della cooperazione e della risoluzione dei conflitti. Tutto questo sembra ovvio, e ognuno è convinto di eccellere in tutti e quattro i campi. Ma non è affatto così.»
Il quoziente emotivo, a quanto pare, è dunque molto più funzionale di quello intellettivo, il celebre QI, che consiste nell’attitudine a risolvere problemi logici ed astratti.
Ci sono, dunque, diverse forme di intelligenza, quella emotiva è però più importante di quella meramente intellettiva: garantisce molto di più il successo nella vita e, soprattutto, il proprio benessere spirituale e la propria centratura.
Quale tipo di intelligenza sviluppa tuttavia la scuola? Quella meno utile, la intellettiva, per creare una generazione di schiavi insoddisfatti e non di uomini liberi e felici. Un popolo di mentalizzati, come in effetti siamo, in uno stato di nevrosi permanente.
Al momento, lo sviluppo e l’educazione delle e alle qualità dell’essere viene lasciato alle famiglie (dove però siedono quasi sempre adulti inconsapevoli e disorientati), per i giovani, e al lavoro di crescita personale che ognuno decide di fare su se stesso, per gli adulti.
Ricordati. Lo sviluppo della tua forza, della tua resilienza, passa per la tua crescita personale.
La crescita passa dal lavoro sul corpo e dallo sviluppo delle qualità dell’essere.
Vai in palestra, leggi i grandi capolavori della letteratura mondiale, e russa in particolare, medita, inizia un percorso di counseling.
Prenditi cura della tua anima, è il solo modo in cui potrai essere felice e aiutare gli altri ad esserlo.
In queste ore, molti mi chiedono se con i tre decreti attuali si possa fare sport all’aperto.
Ovviamente da soli, e non in gruppo, perché gli sport di gruppo come il mio amato calcio, sono comunque esclusi, visto che è vietata ogni forma di assembramento – art. 1 comma 2 secondo decreto: sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Insomma, si può andare a fare la classica corsetta appunto da soli e quindi con l’osservanza delle distanze?
Il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha detto chiaramente quanto segue: «si deve uscire lo stretto necessario e anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione».
A questo si aggiungono le considerazioni per cui, in caso di incidente o infortunio, è molto più difficile essere curati, anche perché bisogna evitare in ogni modo di andare nelle strutture ospedaliere e nelle cliniche private, che in questo momento sono ingolfate e in grave difficoltà già per i contagiati e non possono mettersi a curare chi si è procurato una contrattura, una distorsione o una frattura solo per essere andato a fare, ad esempio, jogging.
Comunque il primo decreto, valevole ormai a mente del secondo per tutto il territorio nazionale, è molto chiaro sul punto: «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori …, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute»
Il decreto, come spesso succede nel nostro paese, è scritto male, è mal formulato, ma non è difficile capire cosa dice veramente.
Se noti, gli spostamenti vietati sono anche quelli «all’interno dei medesimi territori», quindi le questioni relative ai comuni a cui molti hanno pensato (posso uscire dal mio comune?) non hanno in realtà alcuna rilevanza, è vietato qualsiasi spostamento che non sia sorretto da una adeguata giustificazione.
Il decreto avrebbe dovuto essere formulato, e deve essere comunque letto, nel modo seguente: ogni persona deve restare dentro alla propria casa e può uscirne solo per i motivi previsti che devono essere seri e reali.
In conclusione, anche la legittimità della «corsetta» purtroppo è da escludere ai sensi della legislazione vigente. Ai sensi, poi, del buon senso e dell’opportunità, in un momento come questo, anche.
Come allenarsi?
L’unica è allenarsi in casa.
Personalmente, ho due schede con esercizi a corpo libero, che mi ero fatto fare per le volte in cui non avevo occasione di andare in palestra, e userò quelle. Penso che manderò a prendere una power cage con bilanciere e panca, sto valutando in questi giorni.
In rete, comunque si trova di tutto, se credete potete anche prendere un coach on line, con tutti i limiti del caso è sempre meglio che fare da soli. Io mi servo del bravissimo Marco Testa. La mia palestra, La palestra ASD di Savignano sul Panaro, inoltre, ha fatto un gruppo fb dove ogni giorno mette dei video con degli allenamenti, se sei cliente o comunque interessato ti consiglio di seguirli perché sono ottimi.
Ti raccomando di continuare a muoverti, è importante per non deprimere il tuo sistema immunitario, ma anche il tuo umore e il tuo stato psico-fisico in generale, sotto minaccia in un momento in cui sei costretto a stare in casa.
Ti consiglio anche di esporti al sole in questi giorni se hai la possibilità di farlo da casa, sempre per i motivi di cui sopra.
Conclusioni.
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Aggiornamento del 13/3/2020 ore 21:40: attento alle fake news.
Correre e fare altri sport, come ad esempio il ciclismo, all’aria aperta, anche da soli, non si può.
Alcune fonti, anche quelle considerate «ufficiali» dicono di sì, ma sbagliano, quello cui devi fare riferimento sono i tre decreti e comunque la normativa vigente.
In questo post appena pubblicato spiego meglio tutta la questione, se vuoi approfondire dacci un’occhiata.
Aggiornamento del 18/3/2020 ore 23:45: in Emilia Romagna non si può.
La regione Emilia-Romagna questa sera ha approvato una nuova ordinanza con la quale è espressamente vietato camminare, correre e andare in bicicletta all’aperto.
Puoi leggere l’ordinanza, in vigore già da domani 19 marzo, qui.
È chiaro che questa ordinanza sarebbe bene fosse estesa ad ogni parte del territorio nazionale, probabilmente verrà copiata anche degli altri governatori se non addirittura recepita dal governo centrale di Roma.
Il provvedimento della regione Emilia-Romagna conferma quello che ti avevo già detto essere ricavabile in via di interpretazione dai decreti nazionali.
Dopo i primi due decreti, arriva oggi il terzo, in vigore da domani 12/3/2020 (tra pochi minuti, considerato che scrivo alle 23:20 del giorno 11)
Con questo provvedimento, vengono chiusi pressoché tutti i negozi e gli esercizi commerciali, sempre con lo scopo di limitare i contatti tra le persone e quindi il contagio. L’elenco delle eccezioni, cioè degli esercizi che rimangono aperti, lo trovi nell’allegato al decreto stesso.
Questo purtroppo cagionerà molti danni all’economia, ma anche molti disagi agli utenti, anche perché non si può comprare tutto su Amazon…
Proprio domani ad esempio avevo appuntamento per tagliarmi i capelli. Inoltre, dopo che mi avevano chiuso la palestra e impedito di giocare a calcio, volevo andarmi a comprare un paio di scarpe per andare a correre, cosa per la quale, per ovvi motivi, preferisco sempre il negozio fisico dove me le posso provare e le posso scegliere dal vivo. Naturalmente non potrò fare nessuna di queste due cose. Mi consola che almeno stamattina sono andato a fare scorta di cioccolato…
Restano aperti gli studi professionali, domattina sul blog un post in cui spiego se e come si possa andare ancora di persona dal counselor, dall’avvocato o da un altro libero professionista.
Gli altri due decreti e il coordinamento.
Il terzo decreto prevede che le sue disposizioni incompatibili con quelle dei due precedenti abbiano la prevalenza. I due decreti precedenti sono dunque implicitamente abrogati nelle sole parti – al momento non me ne viene in mente nemmeno una – incompatibili con quelle del terzo decreto.
I decreti precedenti con note e relativi commenti degli utenti si trovano in questi precedenti post del blog.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;
DECRETA:
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2 (Disposizioni finali)
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2 Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse
Conclusioni.
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Ma a Vignola o dintorni ci sono posti pubblici con attrezzi (sbarre, ecc.) dove uno cui hanno chiuso la palestra come me potrebbe andare per tentare di allenarsi un po’? Grazie.
sono a contattarvi perchè ho un problema con la mia palestra. A settembre 2013 ho sottoscritto un contratto biennale con una specifica clausola, ossia che il contratto fosse cedibile a terzi in ogni momento. Da una settimana siamo venuti a sapere che la palestra ha cambiato proprietà e, non solo è rimasta chiusa fino ad ora da almeno due settimane senza avvertire nessuno, ma pare che la nuova società appartenga al CONI o una cose del genere e quindi ogni anno dovremo pagare una tessera di 20 euro che prima non era contemplata. infine non mi sanno dire se la clausola della cedibilità, senza la quale, sottolineo, non avrei mai sottoscritto il contratto, sarà garantita o meno. A questo punto vi chiedo: -1) devo pagare per forza la tessera di 20 euro? – 2) se non mi riconosceranno la clausola di cedibilità potrò rescindere il contratto? -3) anche nel caso conservino la clausola potrei rescindere il contratto perchè non l’ho sottoscritto con l’attuale proprietà?
Sui 20€ non ti so proprio dire, può darsi che sia necessaria come somma per spese assicurative e cose del genere, anche se dovrebbe esserci comunque da parte tua un atto di adesione volontario, non è certo una cosa che possono importi.
Analogamente, il contratto dovrebbe continuare con la nuova società di gestione della palestra, anche se bisognerebbe capire meglio cosa significa che c’è stato un cambiamento di proprietà: un conto è una cessione dell’azienda, ad esempio, un conto la chiusura della vecchia società e l’apertura di una nuova, nel qual caso potrebbe non esserci stata la trasmissione dei rapporti esistenti e potresti avere dei problemi molto più grandi di quelli da te evidenziati.
In generale, se la palestra è la stessa, compresi gli istruttori, direi che non ci sia facoltà di recesso, non credo sia considerabile come un contratto intuito personae. Ma bisognerebbe prima capire meglio cosa è successo, come dicevo nel paragrafo precedente.
Quest’anno a giugno ho fatto un contratto per 15 mesi in una palestra dalla mia citta e da qui inizia il mio incubo. Il responsabile che mi fatto fare il contratto non e stato onesto con me e a omesso di dirmi che mi fa un finanziamento con Consel Spa. Quando ho firmato le carte non mi ricordo di aver visto anche il contratto con Consel Spa e lui non mi dato poi anche a me una fottocopia. Ho solo il contratto con la palestra. Il mese di giugno era gratuito pero non lo sapevo e poi perché dovevo andare fuori Italia ho chiuso per 3 mesi l’abbonamento in palestra senza sapere che il pagamento con la Consel doveva continuare lo stesso. Prima di andare via ho lasciato i soldi solo per un mese. Adesso al mio ritorno in Italia ricevo delle telefonate da Consel che devo fare il bonifico per la somma di 167 euro, il pagamento per quei 2 mesi + la mora ( luglio e settembre) se no manda la pratica a Agenzia di Entrate. Cosa posso fare ?
Però purtroppo il contratto di finanziamento lo hai firmato, anche se non ricordi bene di averlo fatto, ma questa è stata anche colpa tua, che avresti dovuto guardare meglio.
A tuo favore resta il fatto di fondo per cui non ha senso fare un finanziamento per pagare un anno di iscrizione in palestra al fine di avere uno sconto sul corrispettivo, quando probabilmente questo sconto viene vanificato dal pagamento degli interessi sul finanziamento…
Però purtroppo questo potrebbe non essere sufficiente per rendere nulli i contratti che hai firmato.
Non posso che consigliarti di rivolgerti ad un legale, cui dovrai mostrare i contratti e che ti saprà consigliare per il meglio. Ovviamente, se non hai una tutela giudiziaria, questo legale lo dovrai pagare tu.