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Arresto dell’altro contraente: si può recedere per giusta causa?

Posso recedere dal contratto di agenzia per giusta causa considerato che il contraente è stato arrestato questo martedì per frode, evasione, danni all’erario ed il suo deposito petrolifero sequestrato?

Come spiego meglio in questa scheda dedicata, che ti invito a leggere con attenzione, la «giusta causa» è una «clausola aperta»: ciò significa che la ricorrenza o meno della stessa viene valutata da un interprete che, alla fine, è sempre, nei casi in cui viene sollevata una contestazione, un giudice.

Non esiste un catalogo di cose che costituiscono sicuramente «giusta causa», anche se è vero che ci sono situazioni che sono già state giudicate dalla magistratura e ritenute tali, costituendo un precedente, che, tuttavia, per svariati motivi, non è mai vincolante nel nostro sistema giudiziario, sia perché i giudici devono rimanere liberi, sia perché in realtà è molto difficile che si presentino due casi assolutamente congruenti ed identici, ma ogni situazione è diversa.

Quindi la decisione di recedere o chiedere la risoluzione o comunque lo scioglimento o l’uscita da un contratto per «giusta causa» è sempre basata su di una valutazione di massima che poi può rivelarsi tanto azzeccata quanto non condivisa dal giudice.

È estremamente importante, di conseguenza, che la lettera o diffida con cui si comunica la decisione di «tirarsi fuori» dal contratto sia ben formulata e argomentata perché, nell’incertezza ineliminabile circa la sussistenza o meno della giusta causa, è bene che almeno le motivazioni addotte siano articolate nel modo migliore possibile.

Nel tuo caso, può darsi benissimo che ci siano i presupposti per ritenere, ragionevolmente, sussistente la giusta causa, anche se bisognerebbe capire meglio di che tipo di contratto si tratta e soprattutto in quale settore economico interviene, per vedere se gli eventi che hanno colpito l’altra parte sono così determinanti.

Occorrerebbe quindi fare questo approfondimento poi, in caso la probabile sussistenza della giusta causa sia verificata, procedere con la lettera in cui tale circostanza viene formalmente comunicata e denunciata alla controparte.

Se vuoi procedere, il prodotto da valutare è questo.

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Messa alla prova conclusa positivamente e casellario giudiziale.

un ragazzo ventenne (incensurato) a causa di coltivazione con tre amici di alcune piantine di marijuana per uso proprio, è stato rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare il GIP ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per un anno da parte dei quattro ragazzi. Conclusasi positivamente tale prova, il GUP, con apposita sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 464 septies C.P.P. Ciò posto, e considerato tutto quanto ha formato sul blog oggetto di discussione in merito alle iscrizioni visibili sul certificato penale del casellario giudiziale e sulla visura richiesta dagli stessi interessati, desidererei conoscere come mai, nel caso di specie, anche su quest’ultima risulta la identica iscrizione del certificato penale e non risulta, invece, l’iscrizione “NULLA”,come mi è sembrato capire dovrebbe essere, atteso che non c’è stata condanna alcuna

La condanna non c’è stata, ma il reato sì, anche se poi si è estinto.

L’estinzione non determina la cancellazione «storica» del reato.

Anche chi ha ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di sentenza, come ad esempio la sentenza di patteggiamento, conserva il precedente, nonostante l’intervenuta estinzione.

Nel caso della messa alla prova, peraltro, il codice prevede che la stessa ordinanza di ammissione della messa alla prova venga iscritta nel casellario. Questa disposizione, tra l’altro, è stata mandata nel 2017 alla corte costituzionale per il vaglio di costituzionalità sulla base di una serie di considerazioni, mi pare dal tribunale di Firenze. Ad ogni modo, fino ad eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la ordinanza continuerà ad essere iscritta – cosa che serve nel caso in cui la stessa persona richieda la messa alla prova in un altro diverso procedimento in cui è coinvolta.

Analogamente, la permanenza dell’iscrizione serve anche per valutare la eventuale nuova richiesta di messa alla prova, da parte della stessa persona, che avvenga dopo che la messa alla prova, nel primo procedimento, è stata completata positivamente e si è conclusa con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato.

L’estinzione del reato elimina gli effetti penali, e spesso nemmeno tutti, dello stesso, ma non cancella il precedente.

Per la cancellazione del precedente, l’unica ipotesi è quella dell’abrogatio criminis e cioè della depenalizzazione del fatto come reato, come è avvenuto ad esempio per coloro che avevano un precedente per ingiuria, che al momento è solo un illecito amministrativo.

Non credo che possa valere la pena approfondire ulteriormente, ma se vuoi farlo puoi valutare l’acquisto di una consulenza.

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