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Messa alla prova conclusa positivamente e casellario giudiziale.

un ragazzo ventenne (incensurato) a causa di coltivazione con tre amici di alcune piantine di marijuana per uso proprio, è stato rinviato a giudizio. Nell’udienza preliminare il GIP ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per un anno da parte dei quattro ragazzi. Conclusasi positivamente tale prova, il GUP, con apposita sentenza, ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 464 septies C.P.P. Ciò posto, e considerato tutto quanto ha formato sul blog oggetto di discussione in merito alle iscrizioni visibili sul certificato penale del casellario giudiziale e sulla visura richiesta dagli stessi interessati, desidererei conoscere come mai, nel caso di specie, anche su quest’ultima risulta la identica iscrizione del certificato penale e non risulta, invece, l’iscrizione “NULLA”,come mi è sembrato capire dovrebbe essere, atteso che non c’è stata condanna alcuna

La condanna non c’è stata, ma il reato sì, anche se poi si è estinto.

L’estinzione non determina la cancellazione «storica» del reato.

Anche chi ha ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di sentenza, come ad esempio la sentenza di patteggiamento, conserva il precedente, nonostante l’intervenuta estinzione.

Nel caso della messa alla prova, peraltro, il codice prevede che la stessa ordinanza di ammissione della messa alla prova venga iscritta nel casellario. Questa disposizione, tra l’altro, è stata mandata nel 2017 alla corte costituzionale per il vaglio di costituzionalità sulla base di una serie di considerazioni, mi pare dal tribunale di Firenze. Ad ogni modo, fino ad eventuale dichiarazione di incostituzionalità, la ordinanza continuerà ad essere iscritta – cosa che serve nel caso in cui la stessa persona richieda la messa alla prova in un altro diverso procedimento in cui è coinvolta.

Analogamente, la permanenza dell’iscrizione serve anche per valutare la eventuale nuova richiesta di messa alla prova, da parte della stessa persona, che avvenga dopo che la messa alla prova, nel primo procedimento, è stata completata positivamente e si è conclusa con la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato.

L’estinzione del reato elimina gli effetti penali, e spesso nemmeno tutti, dello stesso, ma non cancella il precedente.

Per la cancellazione del precedente, l’unica ipotesi è quella dell’abrogatio criminis e cioè della depenalizzazione del fatto come reato, come è avvenuto ad esempio per coloro che avevano un precedente per ingiuria, che al momento è solo un illecito amministrativo.

Non credo che possa valere la pena approfondire ulteriormente, ma se vuoi farlo puoi valutare l’acquisto di una consulenza.

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11 risposte su “Messa alla prova conclusa positivamente e casellario giudiziale.”

Ciao Pippo, per tutti le MAP anche anteriori a tale data? Intendo .. anche in data retroattiva al novembre 2019?

È paradossale il fatto che “ la non menzione” può essere applicata a persone che hanno subito un processo e condannati per piccoli reati ma non può essere applicata a coloro che hanno estinto un reato con la messa alla prova senza condanna . In buona sostanza un condannato ha dei privilegi che non ha una persona prosciolta da ogni accusa.
È una vergogna solo in Italia avvengono tali ingiustizie.

Carissimi, in merito a quanto precede ed a prescindere dal DLGS n.122/2018, desidererei conoscere la Vs. autorevole opinione circa la applicabilità retroattiva della sentenza n. 231/2018 della Consulta a fattispecie già concluse, considerate, in particolare, le motivazioni sociali e la ragionevolezza, su cui si fondano le argomentazioni giuridiche in essa sviluppate, con peculiare riferimento alla non menzione nel certificato penale richiesto dall’interessato delle iscrizioni relative ai provvedimenti della messa alla prova (ordinanza di sospensione del processo ed estinzione del reato).
In tal senso, infatti, nell’ipotesi negativa, sembrerebbe potersi creare una evidente disparità di trattamento sostanziale fra rapporti giuridici identici, sol perché la relativa disciplina concreta ricade in uno piuttosto che in un altro ambito temporale, anteriore o posteriore al momento in cui si sono prodotti gli effetti della pronuncia. E ciò, ripeto, considerata la importante rilevanza attribuita dalla stessa Corte agli effetti pregiudizievoli per il reinserimento sociale dei soggetti interessati.
In sostanza, un soggetto che nel 2017 ha superato positivamente la MAP ed il cui certificato penale riportava la relativa menzione, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale si vedrà cancellare tale menzione anche prima ed a prescindere dagli effetti del DLGS 122/2018?

Wolf

Sembrerebbe che il problema stia per risolversi: nella bozza di decreto della riforma del casellario giudiziale, è previsto che i provvedimenti relativi alla messa alla prova non vengano mai menzionati ad eccezione che nel casellario “completo” a disposizione dell’Autorità giudiziaria, e non appariranno quindi né nel casellario richiesto dall’interessato né in quello “selettivo” generato per le pubbliche amministrazioni, assieme ai provvedimenti di proscioglimento per tenuità del fatto.

La riforma di cui parlavo è stata approvata. Come annunciato, il problema non si pone più. Dal 10 novembre 2019 i provvedimenti relativi alla messa alla prova, ai reati estinti, ai reati tenui e alle condanne per reati punibili con la sola ammenda non verranno più visualizzate né sul certificato privato né su quello per le pubbliche amministrazioni, risolvendo il problema.

Prego Tiziano, grazie a te per la passione che ci regali! Leggo sempre il tuo blog. Ti consiglio di studiare bene la nuova legge sul casellario perché infroduce importanti novità ad esempio in tema di autocertificazione. Grazie ancora!

Ciao Tiziano, mi ritengo onorato dalla tua proposta ma non sono un giurista… Ti facevo questo suggerimento perché ho visto che tantissime volte ti hanno fatto sostanzialmente le stesse domande su fedine penali, autocertificazioni, non menzione, concorsi e via discorrendo.

Con tanta pazienza e competenza hai dato sempre risposte corrette, ma la nuova normativa ha cambiato la situazione, o meglio la cambierà dall’anno prossimo, perciò potresti giocare d’anticipo e pubblicare un articolo che riassuma le novità. Sono sicuro che sarebbe utile a tante persone. Un’altra cosa che spero ti sia utile, è prevedibile che con le nuove norme la messa alla prova conoscerà una vera e propria esplosione, poiché di fatto cancella il reato, lasciando del tutto incensurato il reo in cambio di un impegno quasi simbolico in una attività di volontariato. Potresti pensare di scrivere una guida su questo procedimento, o di offrire i servizi del tuo studio.

Questi sono solo spunti, te li propongo anche per provare a sdebitarmi delle informazioni che hai condiviso con i lettori.

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