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Ddl Zan: addio senza alcun rimpianto.

Il disegno di legge Zan era un’autentica merda.

Lo dico innanzitutto da giurista, da tecnico della materia.

Mal progettato, peggio scritto, raffazzonato ed ingiustificatamente eterogeneo: non avrebbe dato nessuna tutela in più alle categorie che avrebbe dovuto proteggere.

Una vera e propria presa in giro, di cui non aveva bisogno nessuno. Anzi, un vulnus per il nostro ordinamento e quel poco che rimane dei suoi principi.

É per questo che é morto, perché lo schifo che faceva era palese anche a molti, ad esempio, del PD, alcuni dei quali gli hanno votato contro apposta – e hanno fatto benissimo.

Ad alcuni, poi, probabilmente dava anche fastidio che Zan, il promotore, avesse potuto appuntarsi la medaglia di questa «vittoria», per quanto di plastica, sul petto, se fosse passato e così gli hanno, da buoni amici, fatto lo sgambetto.

Che ora costoro, e i loro compagni di partito, protestino indignati contro la destra, i conservatori che tengono bloccato il Paese, l’Italia che é un paese cattolico – uno dei bias cognitivi più infondati – é solo grottesco, come tante cose purtroppo della politica.

La politica appunto che, al contrario di ciò che predicava Platone, non è affidata agli ottimati, ma, al contrario, ai peggiori: a coloro che non sarebbero in grado di guadagnarsi la pagnotta altrimenti, perché non saprebbero né fare, né tantomeno tenersi un lavoro.

Poi ci sono quelli che, senza averlo mai nemmeno letto, sono convinti che si tratti di una sconfitta per «i diritti» – una cosa che non esiste, per puro «sentito dire», simpatia o, viceversa, antipatia, logica del «non so se è vero, ma io intanto lo condivido».

Pazienza.

Forse arriverà un giorno in cui i cervelli verranno pesati, anziché semplicemente contati.

Tiriamo intanto serenamente la catena su questo ennesimo disegno di legge che se ne va – che salutiamo con onore e dignità, perché la morte restituisce a tutti l’innocenza.

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Parità di tempi di permanenza dei figli presso i genitori: ma de che?

ci terrei ad avere una tua opinione sul disegno di legge in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia della bigenitorialità presentato a Pillon e se secondo te verra’ approvato.

Non parlo molto volentieri di progetti di legge. Una delle tante cose sbagliate che fanno i media e i blog che si occupano di informazione giuridica, come ho sottolineato in questo post, è di parlare di progetti di legge, specialmente se di iniziativa governativa, presentandoli come «novità normative», con la conseguenza che molta gente, poi, si presenta a studio per far valere norme giuridiche in realtà mai, poi, approvate. Si alimentano speranza, illusioni, si generano falsi affidamenti… una cosa per me molto brutta.

La qualità dell’informazione giuridica in Italia è infima e io non ho nessuna intenzione di accodarmi con questo blog a questo livello, ma cerco sempre, anche se a volte mi scappa qualche parolaccia, di tenerlo in modo che sia utile, preciso, serio, affidabile e originale.

Sulla premessa, dunque, che, almeno al momento, stiamo letteralmente parlando del nulla, perché non c’è nessuna novità legislativa, ma solo una iniziativa di cui si sta discutendo, si possono fare le seguenti osservazioni.

Intanto, non sono purtroppo in grado di sapere se un progetto di legge verrà approvato. E credo che non lo possa sapere davvero nessuno, dal momento che dipende tra l’altro dalla continuazione di un governo che, come sempre in Italia, può cadere da un giorno all’altro in occasione di particolari snodi politici.

Detto questo, c’è da dire che questo progetto si colloca nel solco delle linee programmatiche indicate nel celebre «contratto di governo», dal momento che anche in quel documento di parla di parità di tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori e mantenimento diretto. Ciò dovrebbe rendere più probabile l’approvazione del progetto, anche se non si sa mai, ci sono mille cose che possono intervenire.

Concludo aggiungendo che la parità di tempi di permanenza è sicuramente un bel concetto, e anche giusto, ma poi la sua realizzazione concreta si scontra con la situazione lavorativa ed occupazionale dei genitori.

Se la mamma non lavora, ad esempio, mentre il padre sì, che senso avrebbe far stare i figli 3 o 4 giorni alla settimana con la baby sitter del padre, mentre costui è al lavoro, quando potrebbero stare con la madre che è invece a casa? O anche viceversa, se vuoi. Ma è difficile trovare famiglie di separati in cui i genitori sono lavorativamente impegnati sempre per lo stesso numero di ore.

In conclusione, a me sembra che sia anche un po’ l’ennesima operazione di «marketing politico»: si buttano dei bei concetti in pasto al popolo, si raggranellano consensi e voti, poi saranno cazzi, come al solito, degli operatori, ad applicare le norme così giulivamente approvate.

E vedrai che purtroppo non mi sbaglio neanche stavolta.

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Leggi mai entrate in vigore o già abrogate: fate attenzione.

Oggi parliamo di due problemi in cui possono cadere quelli che cercano informazioni giuridiche su internet.

Un prima problema non trascurabile che si sta verificando sempre più spesso ultimamente è che molti siti giuridici, anche di qualità e da me personalmente apprezzati per tanti aspetti, presentano, come «novità legislative» alcuni testi che in realtà non sono stati ancora approvati definitivamente.

Questo ingenera davvero tanta confusione nella gente che legge, che poi arriva ad esempio a studio dando per scontato che nel nostro paese sia in vigore una determinata legge che in realtà non è mai arrivata alla fine del suo iter e quindi, giuridicamente, è completamente inesistente.

Per questo motivo, da anni la mia politica editoriale su questo blog è quella di non parlare mai dei progetti di legge, su cui posso fare qualche commento al massimo sui social, ma di usare le mie risorse piuttosto per esaminare a fondo le leggi una volta che sono effettivamente state approvate ed entrate in vigore, sempre con un taglio originale che non trovate da nessuna altra parte.

La gente, oggigiorno, innanzitutto raramente va oltre il titolo di un post, visto magari di sfuggita sui social dove era stato condiviso.

Quando qualcuno anche apre il post intero e legge espressioni quali «la Camera ha approvato il testo di legge» oppure «il Governo ha approvato il disegno di legge» e simili non è in grado di capire, non avendo adeguata preparazione di diritto costituzionale e non conoscendo l’iter di formazione delle leggi, che, ad esempio, per l’approvazione di una legge occorre appunto il consenso di entrambi i rami del Parlamento, cioè Camera e Senato, mentre l’approvazione da parte del governo di un disegno di legge non significa nulla in sé…

Certo, i disegni di legge di iniziativa governativa hanno di fatto molte più probabilità di essere approvati rispetto a tutti gli altri, ma devono pur esserlo e sinché non lo sono, non è intervenuta la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica – che, a stretto diritto, è comunque necessaria e, in ipotesi, può anche non avvenire, dal momento che il Presidente può rimandare la legge alle Camere, che dovranno quindi tornarla ad approvare – e, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il consueto periodo di vacatio legis, cioè 15 giorni dalla pubblicazione, beh comunque si sta parlando del nulla.

Mi sento quindi di rivolgermi a tutti i lettori del blog, a chi capita qui tramite google.

Fate attenzione quando leggete un articolo giuridico, sia pure divulgativo, su internet. Non fate affidamento sulla vigenza di una «legge» o progetto di legge. Verificate sempre con un avvocato o tramite, se ne siete in grado, la consultazione della banca dati governativa «normattiva», che riporta il testo vigente dei testi normativi.

Vi raccomando anche di iscrivervi alla newsletter di questo blog, l’unico che, per politica e precisa scelta interna, non parla mai di progetti di legge, ma solo di leggi già definitive. Pubblichiamo un solo post al giorno, una scelta di formazione che è considerata molto utile dai nostri lettori per evitare «fregature».

Con l’occasione, c’è anche un altro aspetto importante da menzionare e questo vale per tutti i siti giuridici, questo compreso. Il diritto è una materia vivente. Una legge, ad esempio, può essere abrogata da una legge successiva, oppure modificata. Il punto è che non è pensabile che noi blogger si vada a modificare tutti i post che erano stati scritti prima di una modifica legislativa, sia perché sarebbe un lavoro improponibile, sia perché comunque sono troppi e non rintracciabili. Questo blog che, come sapete, è stato il primo blog giuridico in Italia, ad oggi annovera oltre 4100 post… Da ciò consegue che dovete sempre fare attenzione, quando leggete un qualsiasi post o articolo su internet, che la cosa che stato leggendo sia aggiornata; per fare questo, l’unica cosa che potete fare sono ulteriori ricerche di comparazione, anche se qui occorre un minimo di preparazione giuridica di solito, oppure consultarvi, di nuovo, con un avvocato.

In conclusione, il messaggio da «portare a casa» è il seguente: fate sempre attenzione, quando cercate informazioni giuridiche, che i post da cui le attingete si riferiscano a fonti che sono già, o ancora, attualmente valide. Leggi non ancora entrate in vigore oppure leggi abrogate o modificate non solo non vi servono a niente, ma rischiano di provocare gravi danni nella trattazione del problema che vi interessa, come ben sanno coloro che si sono gestiti facendo affidamento su leggi inesistenti, per non essere ancora o mai entrate in vigore o per essere ormai decadute.

In realtà, la consultazione di informazioni legali su internet serve per lo più per farsi un’idea, spesso per trovare l’avvocato cui magari si intende affidare il proprio caso, ma è solo uno spunto che non può mai essere ritenuto esaustivo e che non può mai farvi pensare in grado di poter gestire un problema legale da soli.

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