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400 euro di mantenimento: non sono troppi?

Nella puntata di oggi del podcast, parliamo di separazione giudiziale, mantenimento, reclamo e modifica delle condizioni. A partire da un messaggio vocale lasciatoci da un utente.

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Moglie si inventa violenza e ottiene la casa: che fare?

mia moglie è andata via di casa con mio figlio 13enne,si è inventata tramite un centro antiviolenza, violenza psicologica, in prima istanza ma ancora senza notifica il giudice ha deciso che dovrei lasciargli la casa con mutuo cointestato entro fine settembre, e 350 euro al mese.Come è possibile che una che si inventa una cosa del genere non rischi nulla anzi viene premiata con l’assegnazione della casa, tra l’altro guadagna più di me e si può permettere un affitto,e il marito debba solo subire, e lottare per il figlio completamente manipolato da lei

Se ho capito bene, hai «subito» una separazione giudiziale, c’è già stata l’udienza presidenziale e il presidente ha assegnato la casa familiare a tua moglie, prevedendo il pagamento di un mantenimento di 350€ al mese, non si capisce se a favore di tua moglie o per tuo figlio.

Non capisco, a riguardo, cosa c’entri la notifica. La notifica dei provvedimenti presidenziali viene fatta solo quando uno è contumace, se conosci il contenuto dei provvedimenti mi sembra improbabile che tu sia rimasto contumace.

Ad ogni modo, una soluzione di questo genere è quello che avviene di solito in casi di questo tipo, anche senza un contesto di eventuale violenza. Per la tutela del figlio minore, la casa familiare viene assegnata alla madre, che così viene a godere indirettamente di un vantaggio, ma non in quanto tale bensì quale genitore che comunemente viene ritenuto come più adatto alla cura del figlio.

Ovviamente tutto questo è oggetto di contestazione da molti anni e attualmente c’è un disegno di legge volto a cambiare questa situazione, che però non mi convince del tutto perché eventuali nuove disposizioni sono comunque destinate a fare i conti con la realtà delle famiglie disgregate che è diversa da caso a caso.

Il tuo caso, peraltro, sarebbe da approfondire perché in queste poche righe si intuisce che ci sono tematiche molto complesse, ma in questa sede non si può dire più di tanto.

Se credi, valuta di acquistare una consulenza. Ti raccomando, con l’occasione, di iscriverti alla newsletter del blog, o, se non ti piace la mail, al gruppo Telegram, in modo da non perderti importanti e utili aggiornamenti quotidiani

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Pago 500€ per due figli e faccio l’operaio: non è troppo alto?

Sono in fase di separazione, ho due figlie di 8/13 anni.Da un anno vivo in una casa in affitto lontano dal paese dove vivevo fino alla separazione circa 20 km.Un primo accordo non firmato mi vedeva debitore su base standard di 500 euro + extra visto che guardando circa 1500 euro.Sono turnista in fabbrica e soggetto a cassa integrazione e contratti di solidarietà, per cui il mio stipendio appunto dipende dalla mole di lavoro svolto.La permanenza delle bambine presso la mia abitazione è non inferiore a 15gg, tempo doppio rispetto all’accordo e quindi ragione della mia non firma.Durante questo anno appunto essendomi spostato fuori città le spese sono aumentate in funzione dei km fatti, risparmio di casa ma spendo triplo per costi auto, le bambine vivono da me per il periodo menzionato suddiviso per i turni che svolgo.Durante lo stesso anno ho conosciuto avvocati e un ex giudice minorile i quali mi dicono che la cifra è errata rispetto ai tempi di permanenza massimo 250.Posso ricorrere?

Il caso purtroppo non è descritto con la chiarezza necessaria per poter dare delle indicazioni valide.

Ricorrere esattamente a che cosa? E «in fase di separazione» che cosa significherebbe in particolare? Parli di un «primo accordo non firmato» e non si capisce davvero che cosa sia accaduto nel tuo caso e quale sia la situazione attuale. Può darsi che ci siano solo trattative, nel corso delle quali stai facendo degli adempimenti spontanei, che sia stata conclusa una separazione consensuale, che ci sia stata una separazione giudiziale dopo una prima proposta di bozza non sottoscritta dai coniugi, che ci sia una separazione giudiziale tout court e, in questo ultimo caso, bisognerebbe ulteriormente capire in quale fase ci si trovi.

Capire esattamente la situazione in cui si versa è fondamentale per poter passare in rassegna i tipi di rimedi o impugnazioni che si possono praticare per la situazione medesima.

Tanto per fare un esempio, se hai sottoscritto un verbale di separazione consensuale e sono passati, putacaso, tre mesi, è estremamente improbabile che tu possa ottenere una modifica condizioni in assenza di forti elementi di novità rispetto al quadro esistente al momento in cui la separazione è stata consensualizzata. Leggermente diverso il caso in cui la separazione è giudiziale, e le condizioni sono state dettate, sempre ad esempio, dal giudice, ma anche qui bisogna capire se parliamo dei provvedimenti presidenziali, se istruttore è un altro giudice o lo stesso presidente, quanto tempo è passato dalla definizione precedente e così via.

Insomma, così non si può proprio ragionare né tantomeno abbozzare una strategia valida.

Già impugnare una situazione tentando di cambiarla e volgerla a proprio vantaggio è un affare delicato e da condurre con la massima attenzione anche avendo tutte le informazioni disponibili, quando poi se ne parla solo in generale, astraendo completamente dalla situazione in cui ci si trova, è davvero inutile e insensato.

Si possono, dunque, fare solo delle considerazioni di portata generale.

Il primo consiglio è quello di richiedere queste informazioni al tuo attuale avvocato, che conosce il tuo caso meglio di chiunque altro e può darti un primo parere di sicuro valore, anche se magari non condivisibile è comunque una indicazione utile. Qualora non fossi soddisfatto dell’opinione del tuo legale al riguardo, potresti sempre richiedere un secondo parere ad un altro legale, ma in quel caso dovrai metterlo in grado di capire bene come stanno le cose, dandogli copia del fascicolo e, se possibile, facendolo anche interloquire col primo legale.

La seconda considerazione che ti posso fare è che la valutazione degli importi dei mantenimenti, nelle situazioni di famiglia, non è mai algebrica o strettamente matematica ma equitativa. Non ci sono criteri di riferimenti precisi al riguardo, non vedo come possano dei giuristi come quelli da te interpellati stabilire con tale sicurezza che l’importo da te corrisposto è troppo alto, a mio modo di vedere si possono al riguardo stabilire solo delle valutazioni di massima, senza mai essere tranchant proprio perché non si tratta affatto di inserire dei dati in un computer che poi manderà fuori il risultato.

Alla luce di tutto questo, in conclusione, quello che ti consiglierei è di interpellare bene il tuo legale attuale al riguardo, qualora la sua opinione non fosse soddisfacente valutare di investire un po’ di soldi per un secondo parere – considera che ci vorranno almeno un paio di ore di lavoro – di un altro avvocato specializzato in diritto di famiglia e soprattutto con un po’ di sale in zucca.

A parte questo, un consiglio che è sempre valido e potrebbe essere utile anche nel tuo caso sarebbe quello di invitare la tua ex moglie ad un percorso di mediazione familiare in cui tutte queste tematiche potrebbero essere affrontate con un approccio negoziale che in casi come questi potrebbe dare eccellenti risultati.

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Il provvedimento emesso in sede di divorzio sostituisce la sentenza di separazione o si limita a integrarla?

un provvedimento del giudice successivo alla sentenza di separazione in un divorzio giudiziale, non modifica l’intera sentenza di separazione, ma solo il punto interessato dal provvedimento, vero? Il resto resta invariato?C’è giurisprudenza in tal senso?

Non esiste, ovviamente, una regola generale al riguardo, ma bisogna esaminare i due provvedimenti e vedere innanzitutto se il secondo provvedimento affronta espressamente la questione e, nel caso, che cosa prevede

In mancanza, invece, si deve confrontare il contenuto e cercare di capire, attraverso un’operazione appunto di *interpretazione* se il secondo provvedimento può essere ritenuto solo integrativo del primo o al contrario integralmente sostitutivo.

In diritto le domande generiche, che prescindono dal caso concreto, non hanno **mai** senso.