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CTU preventiva: quand’è che si raggiunge una conciliazione?

a seguito di un sinistro stradale con ragione al 100%, e successiva perdita di lavoro, siamo arrivati a effettuare atp conciliativa ar t696 bis sia per la parte medico legale (che si e conciliata in sede) sia per la parte del danno economico(ove non si e conciliata in sede in quanto non si sono presentati dalla parte dell’assicurazione). le mie domande sono due…… dato che per la parte medico legale la conciliazione e andata in porto e l’assicurazione ritiene che non vuole pagare in quanto secondo loro dovrei fare causa per tutte due situazioni sia medico che economica posso fare emettere un decreto ingiuntivo solo per la parte medico all’assicurazione intanto che paghino l’atp conciliatoria e successivamente andare in giudizio per la solo parte economica?

La tua domanda purtroppo non è molto chiara e ci sono diversi aspetti che invece andrebbero visti per poter dare una risposta completa.

Tenterò comunque di dire quel che posso.

Innanzitutto, se è una procedura ex art. 696 bis cod. proc. civ. non è un’ATP, acronimo di Accertamento Tecnico Preventivo, che del resto è abbastanza desueto, ma una vera e propria CTU preventiva, uno strumento che usiamo anche noi molto spesso, per approfondimenti sulla quale ti rimando all’apposita scheda.

La parte che tuttavia non è chiara riguarda soprattutto l’avvenuta conciliazione.

In caso di conciliazione vera e propria, infatti, dovrebbe essere stato formato un processo verbale. Infatti, i commi 2° e 3° dell’art. 696 bis cod. proc. civ. prevedono che «Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.|| Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale».

Pertanto, se ci fosse un vero e proprio verbale di conciliazione, non ci sarebbe alcun bisogno, né, probabilmente sarebbe ammissibile, di un decreto ingiuntivo, in quanto sarebbe sufficiente richiedere l‘apposizione della formula esecutiva in cancelleria.

Se questo non si può fare, può essere che la conciliazione non sia stata formalizzata e si sia semplicemente raggiunto un generico parallelismo tra le opinioni dei vari consulenti, oppure che sia stata anche formalizzata, ma sia limitata all’ammontare del danno, senza estendersi anche ai profili relativi all’an del dovuto, cioè alla debenza stessa del credito, che, per quanto a tuo giudizio scontata, se non viene messa nero su bianco impedisce che si possa parlare di una vera e propria conciliazione.

In conclusione, per capire se e che cosa può essere possibile fare sarebbe necessario consultare i verbali del procedimento.