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Come gestire una convivenza?

Abito a casa del mio compagno da quasi 3 anni, non abbiamo figli e vorremmo dichiara la convivenza presso il comune Milano di dichiarando:
– coabitazione ma io vorrei mantenere residenza anagrafica nel mio appartamento
– tutela reciproca in caso di malattia, ricovero, incapacità di intendere e volere (vorrei che in caso di disgrazia fosse lui a prendere decisioni per me e non mio padre o i miei zii, i miei unici parenti)
– separazione dei beni e gestione in cui ognuno partecipa alle spese comuni in base alle proprie possibilità
(A questo aggiungeremmo testamento olografo per designare il partner come legittimo erede delle proprietà)
Come dobbiamo procedere?

Lo strumento da utilizzare per la parte centrale di quello che volete fare è l’accordo di convivenza, direi tuttavia che sia «obbligatorio» che vi rivolgiate ad un legale: facendo da voi il rischio di scrivere e fare affidamento su cose che poi non hanno tenuta legale è piuttosto alto.

La coabitazione e la convivenza, infatti, mantenendo la residenza anagrafica da un’altra parte a mio giudizio non si può assolutamente fare, tanto più in presenza di un vincolo affettivo e, ancor di più, di un accordo di convivenza.

Il tema successorio è un aspetto da vedere a parte e che non può essere trattato in sede di regolamentazione della convivenza, se non a livello solo temporaneo di – chiamiamolo così – diritto del convivente superstite sulla casa familiare.

Insomma, è molto giusta la tua premura di regolamentare i vari aspetti che riguardano la vostra vita in comune, ma non ci sono soluzioni magiche, nè la possibilità di scrivere un unico documento in cui disciplinare ogni cosa con la speranza che tale documento sia valido: come spesso accade, bisogna sedersi con un bravo professionista, esaminare insieme a lui quello che si vorrebbe fare e trovare, nei casi in cui è possibile, la formula più adeguata per farlo.

Se vuoi affidarmi questo incarico, chiama il numero dello studio 059 761926 per concordare data e ora del primo appuntamento, che ovviamente può essere anche online tramite videochiamata, oppure acquista direttamente da qui.

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Testamenti olografi contemporanei: sono validi?

vorrei sapere cosa succede se esistono due testamenti olografi con la stessa data di cui uno è già stato pubblicato e dove ci sono io come erede universale e invece l’altro è erdey universale la compagna di mio zio, in sede mediazione si può fare un accordo e annullare entrambi i testamenti

È discussa la «lettura» giuridica dei testamenti contemporanei. Una prima interpretazione giurisprudenziale conservativa vorrebbe fosse valida una sorta di «combinazione» dei due, non credo peraltro praticabile nel vostro caso in cui i due testamenti sono radicalmente diversi tra loro.

Secondo altri autori, ad esempio BRANCA, Dei testamenti ordinari, p. 81, i testamenti che paiono essere contemporanei dovrebbero essere ritenuti nulli, anche perché non è che uno possa averli scritti insieme, uno con la sinistra e l’altro con la destra, ma uno dei due è stato sicuramente scritto dopo, e viceversa, con la impossibilità – solo – di determinare l’ordine temporale tra di loro.

In mediazione si può raggiungere sempre un accordo, con quale formula non saprei al momento immaginare, in ogni caso se vi fosse l’accordo delle parti una soluzione e una veste giuridica si potrebbe sempre dare.

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Voglio fare testamento: come si procede?

Evita di fare un testamento invalido.

Avrei bisogno di fare testamento… Come posso procedere?

Le forme principali di testamento sono due:

  1. testamento olografo;
  2. testamento pubblico.

Nessuno di questi due testamenti è fatto da un avvocato, ma può senz’altro essere redatto con l’assistenza e la consulenza di un avvocato, specialmente nei casi in cui il patrimonio di cui si vuole disporre è di una certa entità o anche semplicemente per evitare di fare, come purtroppo molto spesso succede, un testamento invalido, che poi può essere impugnato.

Nel nostro paese, la libertà di disporre per testamento è peraltro molto limitata. Se una persona ha un coniuge e/o dei figli, la quota delle proprie sostanze di cui può disporre per testamento è molto limitata. Tutto il resto va necessariamente agli eredi necessari, persone cui la legge riserva comunque una quota dell’eredità.

testamento documento legale

Un figlio, ad esempio, è sempre un erede necessario e il padre o la madre non possono «diseredarlo», come prometteva costantemente di fare zio Paperone con Paperino…

La parte di cui si può disporre per testamento, in questi casi, è appunto limitata e dipende dalla presenza o meno, e, nel primo caso, dal numero di eredi necessari.

Un discorso a parte vale per le aziende, per le quali le esigenze di continuità delle medesime hanno fatto sì che la legge abbia riconosciuto all’imprenditore il potere di decidere, ad esempio, a quali tra i suoi svariati figli destinare l’azienda di famiglia, restando agli altri solo una liquidazione. Questo serve per evitare che una azienda di pregio, che magari costituisce una importante risorsa per l’economia, anche solo locale, finisca in malora per liti tra eredi. È una riforma recente, peraltro.

Va notato, peraltro, che un testamento redatto in violazione dei diritti degli eredi necessari e quindi delle quote di legittima è perfettamente valido ed efficace. Può ovviamente essere impugnato da parte degli eredi pretermessi, ma finché non viene eventualmente impugnato continua a produrre i propri effetti e diventa anche definitivo se non impugnato entro i termini di legge. Da ciò consegue che alcune persone redigono testamenti che sanno essere impugnabili, confidando sul fatto che chi è legittimato ad impugnarli difficilmente lo farà o che, nel caso in cui ciò avvenisse, sarebbe poi facile per le persone interessate raggiungere un accordo.

Ma chiudiamo la parentesi e torniamo ai testamenti.

Scegli un tipo.

Quello olografo è un testamento scritto di proprio pugno, cioè a mano, dal testatore, da lui datato e sottoscritto. Tutti questi tre elementi, la scrittura di pugno, l’indicazione della data e la sottoscrizione sono essenziali per la validità del testamento. Chiaramente, il testatore può farsi scrivere la «bozza» del testamento da un avvocato, anzi, se non è scemo, specialmente nel caso in cui ci siano cose di una certa importanza da gestire, come ad esempio immobili, se la farà sempre scrivere da un avvocato competente. Il testamento olografo viene poi conservato senza particolari formalità in casa, naturalmente comunicando a persone di fiducia la sua esistenza, oppure presso lo studio di un professionista, in questo secondo caso bisognerà pagare per il servizio di deposito e gestione che verrà effettuato dopo l’apertura della successione e cioè il decesso.

Il nostro prodotto a forfait per l’assistenza per la redazione di bozza di un testamento olografo si trova qui

Il testamento pubblico è invece quello raccolto da un notaio e fatto presso lo stesso.

La differenza tra i due testamenti è grossomodo che l’olografo costa molto meno del pubblico, ma, avendo natura sostanzialmente di scrittura privata, offre minori garanzie di tenuta rispetto ad un testamento pubblico, che può comunque essere contestato sotto molteplici profili, compresa la capacità di testare e quindi di intendere e di volere del suo autore, ma più difficilmente, dal momento che tutto è avvenuto davanti ad un pubblico ufficiale.

Nel caso, dunque, di persone che non presentano particolari problemi di lucidità e non dispongono di un grande patrimonio, il testamento olografo può andare benissimo. Anche perché, come vedremo subito dopo, essendo un testamento più informale, è anche più facile modificarlo e si presenta dunque più elastico rispetto a quello pubblico. Quest’ultimo, il testamento pubblico appunto, può essere invece interessante se ci possono essere problemi di possibili contestazioni o se il patrimonio è molto importante, cosa che giustifica l’adozione di maggiori formalità.

Per i costi del testamento pubblico, non sono in grado di aiutarti: devi chiedere un preventivo ad un notaio. Di solito costa circa 7/8 volte di più di un olografo, grossomodo.

Come accennato, il testamento è sempre revocabile. Si può revocare tout court oppure si può modificare, sostituendolo con un nuovo testamento. Vale la regola per cui prevale sempre il testamento successivo. La libertà di testare permane pienamente sino al momento della morte, cosa che gli antichi giuristi romani esprimevano con l’immagine plastica usque ad extremum vitae exitum. Il testamento, dunque, non è un contratto: non si può fare alcun affidamento su quanto disposto in esso, nemmeno se si svolgono delle prestazioni che, da parte di chi le pone in essere, vengono sentite come in rapporto di corrispettività. Se io ad esempio ti lascio tutte le mie sostanze in cambio del fatto che tu ti prendi cura di me durante la vecchiaia, tu lo fai per anni, ma poi io, gli ultimi tre giorni di vita, cambio idea e lascio tutto ai miei gatti, il secondo testamento a favore dei gatti (diciamo una onlus che protegge i gatti) è validissimo e non può essere impugnato per il lavoro svolto, per il quale semmai spetterà un’azione per il conseguimento della retribuzione o per arricchimento senza causa.

Cosa fare adesso?

Se vuoi direttamente che ci mettiamo al lavoro sulla redazione del testamento, puoi acquistare il prodotto relativo da qui.

Se invece pensi che prima di procedere sia più opportuno approfondire puoi valutare una consulenza da questa pagina.

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Testamento olografo sbilanciato: si può fare azione di riduzione?

mio padre defunto 04/03/2018 lasciato testamento olografo in cui lascia un legato al sottoscritto di euro 200.000,00 e nomina mia sorella erede universale .euro546.124,80 (patrim.immob.calcolato da rendite catastali)+euro 399.200,94 (patrim.mobiliare tot)- 24.545 debitum.tot.
vorrei fare azione di riduzione per lesa legittima

Non si possono fare valutazioni precise senza avere approfondito il caso e soprattutto avere letto attentamente il testamento olografo, per cui in questa sede mi limito ad alcune osservazioni generali che possono essere utili in casi del genere.

Quando, come in questa ipotesi, sembra che ci sia stata una lesione di legittima, può essere una buona idea, innanzitutto, svolgere alcuni accertamenti per valutare in modo preciso – le rendite catastali a tal fine non sono idonee – l’ammontare della massa ereditaria, tramite un ricorso per inventario o altri strumenti idonei, anche per scoprire eventuali voci o pagamenti che magari sono stati sottratti alla massa poco prima del decesso, come in alcuni casi avviene.

Una volta ricostruito l’ammontare più preciso della massa ereditaria, si può valutare con precisione se vi è stata una lesione di legittima e, ulteriormente, di quale portata.

Ovviamente il primo passo non è mai quello di fare direttamente la causa, ma quello di instaurare una trattativa, aprendo la vertenza con una apposita diffida in cui si dichiarano le proprie pretese, il loro fondamento e a quali condizioni si sarebbe disposti a chiudere la vertenza stessa – condizioni che ovviamente in seguito possono essere negoziate.

L’approccio negoziale in questa materia è assolutamente fondamentale. Conviene fare ogni sforzo possibile per cercare di ottenere una buona soluzione della vertenza senza portarla in tribunale.

Ovviamente però l’andamento della trattativa non dipende solo da quello che farà la parte «lesa», ma anche dalla disponibilità «avversaria», per cui si potrà scoprire solo strada facendo.

È importante ricordare che la materia delle successioni è soggetta a mediazione obbligatoria, per cui, prima di andare in tribunale, c’è anche questo importante passo da completare. Il mio suggerimento è quello di non considerarlo un ostacolo burocratico, ma di cercare di sfruttarlo magari per sbloccare quella trattativa che, anteriormente, non era giunta a conclusioni soddisfacenti. Ovviamente, per fare questo, bisogna investire un po’ di tempi, soldi, attenzione come al solito.

Solo qualora non si dovesse riuscire a negoziare una soluzione soddisfacente, si può valutare, dopo l’avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria, di instaurare una causa per lesione di legittima, che noi come studio tariffiamo a flat su base annuale.

Se vuoi un preventivo per questi lavori, iniziando dalla fase di trattativa stragiudiziale, puoi chiedercelo compilando il modulo apposito del blog.

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Testamento forse falso: come devo agire?

ho un dubbio circa un testamento redatto dalla sorella di mia mamma e suo marito: hanno lasciato come erede universale il fratello di lei. Ora questo fratello è venuto a mancare nel dicembre 2016 ( la sorella ed il cognato nei mesi di giugno e luglio 2015) lasciando come erede universale una signora che lo ospitava, anche se aveva la possibilità di stare in casa sua, e come legatario me che sono suo nipote diretto, in quanto figlio dell’ altra sorella, lasciandomi metà bosco e due appartamenti in un caseggiato indipendente. Ora ho il dubbio che la firma dei due testamenti olografi degli zii mancati prima, sia falsa poiché, in primis, loro oralmente, mi avevano sempre detto che avrebbero lasciato tutto a me, e secondo l’ultimo zio , mancato a dicembre, abbia falsificato la firma, con la consapevolezza del notaio, per scavalcare il fratello del cognato ed avere tutto intestato a lui. E’ possibile impugnare i testamenti degli zii o è troppo tardi?

Intanto non si può parlare di falsificazione della sola firma, ma semmai dell’intero testamento, dal momento che l’olografo è un testamento che deve essere non solo sottoscritto, ma anche redatto interamente dal testatore.

La legge lo vuole così evidentemente per poter consentire verifiche sulla sua genuinità che dalla sola firma sarebbero molto più difficoltose.

A mio giudizio, non dovrebbero esserci termini di prescrizione o decadenza per contestare questo testamento, però il punto è semmai avere qualche elemento in più per vedere se una contestazione del genere può avere fondamento o meno.

Ti suggerirei quindi di procurarti una copia di questo testamento, se possibile. Se è stato «pubblicato», come avviene di solito, puoi chiederla al notaio presso cui la pubblicazione è avvenuta.

Una volta che ne avrai una copia, puoi farla valutare ad un grafologo per vedere se è verosimile che sia genuino o meno. Tieni presente che il grafologo avrà bisogno di «scritture di comparazione» e cioè di scritti dell’autore del testamento che sono certamente genuini, per poterli confrontare.

Ovviamente, puoi sempre comunque provare ad aprire la vertenza a livello stragiudiziale, con una diffida.

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La mia seconda moglie può rinunciare alla mia eredità controfirmando il mio testamento?

sono vedovo con un figlio, sono proprietario di una casa . Vorrei sposarmi nuovamente con separazione dei beni. in caso di mia morte la mia seconda moglie avrebbe diritto ad una percentuale sulla casa? e’ possibile fare prima un testamento controfirmato dalla mia seconda moglie che prevede di lasciare il 100% a mio figlio? potrebbe essere impugnato?

Sì, la tua seconda moglie sarebbe una tua erede necessaria, a prescindere dal regime patrimoniale adottato per la vostra famiglia, cioè se comunione o separazione dei beni, che non ha rilevanza sotto questo aspetto.

Purtroppo, una sottoscrizione del testamento da parte di tua moglie non avrebbe alcun valore perché fatta in violazione del divieto dei patti successori e sarebbe sicuramente nulla, anzi probabilmente renderebbe invalido l’intero testamento.

Nel nostro Paese, infatti, è vietato disporre, in qualsiasi modo, anche per rinuncia, di una successione non ancora aperta, cioè di una persona ancora in vita.

Ti consiglierei di parlarne con un avvocato, anche se gli spazi per quello che volete fare sono abbastanza ridotti e non è sicuro che si trovi una strada per praticarli in modo sicuro.

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Alla morte delle titolari del diritto di abitazione la casa si può vendere?

Alla morte di mia zia (sorella di mio padre) nel 2008 e’ stato trovato un testamento olografo dove la stessa zia lasciava la propria casa in godimento alle sue due sorelle. Nel testamento si legge: “Lascio a mie sorelle E. e A. la mia casa di Via[ ……], dove potranno abitare fino alla loro morte.” Solo la sorella E. con marito e figlio aveva usufruito dell’uso della casa durante i periodi estivi per diversi anni. Ora anche le due sorelle sono decedute mentre i rispettivi coniugi sono ancora in vita, uno pero’ sembrerebbe non piu’ in grado di intendere e di volere, mentre l’altro con figlio pare non abbia nessun interesse nella casa.
I fratelli ancora in vita vorrebbero vendere la casa, ma sorgono dei dubbi: 1. Possono farlo o bisogna prima fare una nuova successione? Se si, su chi incombe l’onere? 2. il diritto di abitazione della casa cessa con la morte delle zie o prosegue verso i coniugi e figlio? Chi ha diritti sulla casa? E’ necessario ricorrere al notaio?

Innanzitutto bisognerebbe capire se il testamento olografo è stato pubblicato, e quali formalità sulla base dello stesso sono poi eventualmente state compiute.

Da quello che riferisci sembra trattarsi del legato di un diritto di abitazione, anche se pure qui per essere sicuri bisognerebbe leggere per intero il testamento; se comunque così stessero le cose il diritto di abitazione si dovrebbe considerare estinto con il decesso delle sue originarie titolari.

Vi consiglierei comunque di far esaminare in concreto la situazione e la documentazione relativa da un professionista per sicurezza, probabilmente è sufficiente anche una consulenza di base da un’ora.

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la moglie può impugnare il testamento con cui il marito aveva lasciato tutto al fratello?

mio fratello, nel 1984 aveva acquistato un immobile per se, facendo scrivere lo stato da celibe nel contratto di acquisto e gestendo anche un piccolo mutuo. nel 1986 si è sposato, ma in separazione dei beni e ha deciso di utilizzarlo con la moglie. Lui ha proseguito a pagare il mutuo restante senza avere nessun conto cointestato con la moglie. Dopo vent’anni e ristrutturata la casa di Lei si sono trasferiti nel 2005, ma a seguito di una grave malattia mio fratello decede nel 2010. Nel frattempo aveva redatto un testamento olografo lasciando il suo patrimonio a me come unico fratello. Io ho fatto pubblicare il testamento da un notaio per utilizzare l’immobile come mia prima casa. Ora la moglie pretende la legittima che sembra, a quanto dice lei, le spetta sull’immobile, impugnando il testamento. Ho una possibilità di mantenere le volontà del de cuius senza che io abbia a preoccuparmi delle sue pretese?

L’unica possibilità è tenere la casa ma liquidare in denaro alla moglie la parte che è stata lesa dell’eredità, oltre al diritto di abitazione che eventualmente le spetta per legge.

La moglie, infatti, è una erede necessaria del marito, questo significa che non può essere completamente «diseredata», ma può esserlo solo nell’ambito della quota disponibile. Secondo l’art. 540 del codice civile, infatti, «a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge».

Questa stessa disposizione prevede poi il diritto di abitazione sulla casa familiare del coniuge superstite, a prescindere dalla proprietà, ma mi pare che nel tuo caso non sia applicabile dal momento che i coniugi si erano trasferiti in un’altra casa e quindi quella in questione non era più quella familiare.

Va precisato che il testamento, sia pur se viziato da queste circostanze, è valido ed efficace. Dovrà essere la moglie ad impugnarlo con azione di riduzione, entro i 10 anni dall’apertura della successione

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una madre può lasciare per testamento la sua casa ad uno solo dei tre figli?

Una madre lascia in eredità un appartamento e solo questo. Gli eredi sono i tre figli ma uno di essi è legatario attraverso un testamento olografo, senza difetti di forma e contenuti, dell’intero appartamento. Trattandosi, l’eredità, del solo appartamento che si identifica con il legato, è vero che la legittima degli altri due fratelli è totalmente lesa e che il testamentario risulta unico proprietario dell’immobile?

Gli altri due fratelli possono impugnare il testamento chiedendo la riduzione della disposizione testamentaria (non importa a questo fine che si tratti di un legato o della nomina di erede) in modo che le quote siano rideterminate secondo le regole previste per la successione necessaria, che riservano ai figli, quando sono più di uno come in questo caso, i 3/4 dell’eredità.

Dividendo, pertanto, l’eredità in 4 parti, il figlio a favore del quale è stato disposto il legale otterrà 2/4, di cui uno per effetto delle disposizioni in materia di successione necessaria, mentre l’altro per effetto della parte residua ancora valida della disposizione testamentaria della madre, incidente sulla «quota disponibile», mentre gli altri due fratelli riceveranno 1/4 ciascuno, in virtù appunto delle regole sulla successione necessaria.

Ovviamente sono possibili soluzioni negoziali, tipicamente il fratello che ha ricevuto il legato può liquidare agli altri due fratelli una somma corrispondente ad 1/4 del valore dell’immobile, previa stima a cura di un tecnico di comune fiducia.