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Cassazione in camera di consiglio: come funziona?

La camera di consiglio nuovo rito di default.

Oggi ti parlo di come funziona il procedimento civile in camera di consiglio presso la Cassazione, rimandando per il resto alla mia scheda di base sul ricorso per cassazione che puoi trovare qui.

scrivere in tribunale

È un rito molto importante ormai perché, da fine 2016, la Corte di Cassazione, quando opera a sezioni semplici, decide di default in camera di consiglio, cioè in una udienza privata senza la partecipazione diretta delle parti, e non più in pubblica udienza, appunto con la partecipazione delle parti.

Sostanzialmente, si è passati ad una forma scritta di trattazione del procedimento, sempre alla faccia del principio di oralità del processo, che in realtà è scomparso da decenni anche presso i giudici di merito e forse non è mai stato davvero praticato se non in forma molto limitata.

Per parti, ovviamente, si intendono il ricorrente, la controparte, che può aver presentato controricorso o ricorso incidentale, e il pubblico ministero.

La riforma è stata introdotta dal D.L. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.10.2016, n. 197, che ha introdotto il nuovo art. 380 bis del codice di procedura civile.

La possibilità per le parti di svolgere le proprie difese avviene, nel meccanismo previsto dalla nuova legge, consentendo alle stesse di depositare delle proprie memorie scritte entro un certo termine anteriore alla data fissata per l’udienza in camera di consiglio.

L’esempio più noto di memorie scritte è quello delle memorie ex art. 183 che vengono utilizzate nel procedimento di primo grado e su cui puoi trovare maggiori informazioni in questo post.

Come funziona.

L’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. prevede quanto segue.

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti.

Ad ogni modo, le regole di base, a riguardo, sono le seguenti:

  • innanzitutto, quando la Corte fissa l’udienza in camera di consiglio deve darne avviso alle parti almeno 40 giorni prima; questo avviso, nei procedimenti che ho seguito negli ultimi anni, è sempre arrivato tramite pec sulla mia casella;
  • a quel punto, il pubblico ministero ha 20 giorni per scrivere una propria memoria, che potrà depositare entro 20 giorni prima quello della data dell’udienza in camera di consiglio; nei processi che ho seguito, il pm non ha mai formulato le proprie conclusioni, la cancelleria della corte comunica anche in questi casi un avviso in cui specifica che il pm non ha depositato proprie conclusioni;
  • i difensori delle parti (ricorrente, controricorrente, ricorrente in via incidentale, ecc.) hanno 30 giorni per depositare una loro memoria, che quindi dovrà essere depositata 10 giorni prima quello fissato per l’udienza in camera di consiglio.

I termini cambiano nelle ipotesi in cui il giudizio viene di ritenuto di facile soluzione in un senso o nell’altro. L’art. 380 bis cod. proc. civ. dispone infatti quanto segue:

Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. || Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Il termine per i difensori, dunque, può essere di dieci giorni o di cinque, nei casi in cui il giudizio è ritenuto di più semplice soluzione. 

Fare la memoria conviene?

Conviene fare la memoria prevista per i difensori?

In generale, sono più per una risposta negativa, ma c’è da dire che dipende dalla situazione o, in altri termini, bisogna vedere che cosa hanno fatto o scritto le altre parti.

Ad esempio, se ti trovi nella posizione di aver fatto ricorso, le controparti non si sono costituite con controricorso, il pm non ha depositato le proprie conclusioni (ipotesi questa che è probabilmente la più comune), a che cosa servirebbe depositare una ulteriore memoria, che potrebbe solo infastidire i giudici che non amano le ripetizioni fini a loro stesse?

Diverso potrebbe essere invece il caso opposto, in cui le controparti si sono costituite e il pm magari ha depositato conclusioni scritte «contrarie» all’accoglimento del ricorso; in questo caso, il ricorrente potrebbe sfruttare il termine per alcune brevi e sintetiche repliche a quanto sostenuto dalle altre parti.

Ovviamente, nei casi in cui il ricorso sia stato ritenuto di facile soluzione, in senso favorevole al cliente, ci sono meno vantaggi nel depositare la memoria; viceversa nel caso opposto, in cui il giudizio è stato ritenuto di facile soluzione a favore del rigetto: in questo caso la memoria può essere un’opportunità.

La memoria, nei casi in cui viene formata, deve essere la più breve possibile, la sintesi non verrà mai raccomandata abbastanza per gli atti giudiziari e in cassazione vale ancora di più.

Conclusioni.

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La tranquilla giornata di un avvocato.

Voglio raccontarti la mia giornata professionale di ieri, un po’ perché penso possa essere utile ai più giovani che stanno ancora, nonostante tutto valutando questa carriera lavorativa, un po’ per quelli che svolgono già la professione e possono esserne incuriositi (a loro consiglio di aprire e leggere bene ogni link inserito nel testo) e infine anche per quelli che ogni tanto si azzardano ancora a chiedermi quale sarebbe la mia specializzazione…

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Il primo appuntamento del mattino è stato col legale rappresentante di una spa per definire un contratto annuale di assistenza. Sono contratti che facciamo da sempre come studio in cui includiamo a fronte di un pagamento appunto annuale, eventualmente frazionabile in rate mensili, un «pacchetto» di prestazioni di assistenza, ovviamente al netto delle spese e definendo quali tipi di lavori rientrano (tipicamente ad esempio rientrano le diffide per recupero crediti) e quali no.

Il secondo appuntamento cambia completamente scenario e riguarda la situazione di una strada, oggetto di proprietà privata, ma sulla quale insiste un diritto di servitù di passaggio a favore di altri. Come purtroppo non di rado accade in ipotesi di questo genere, si generano dei conflitti e dei dissidi relativamente all’uso e alla manutenzione del bene oggetto di servitù, in questo caso la strada. I «diritti reali» sono una delle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria, per cui, preso atto del fallimento delle trattative, di cui ho comunicato per deontologia l’interruzione al legale avversario, abbiamo valutato di promuovere la fase di mediazione civile davanti ad un organismo appunto di mediazione. La mia idea riguardo alla mediazione è sempre quella di cercare di sfruttare questa fase, che può essere particolarmente interessante in diverse ipotesi in cui magari le posizioni delle parti non sono particolarmente distanti tra loro. Di solito, la mia istanza di mediazione, proprio per questi motivi, nonostante non sia obbligatorio, è molto circostanziata ed articolata, venendo a costituire la base dell’atto introduttivo del giudizio che andrò a fare successivamente.

Col terzo appuntamento, di due ore, il quadro cambia completamente di nuovo. In questo incontro, scrivo, insieme al cliente, la comparsa di risposta in un procedimento in cui sono stati richieste, contro il mio cliente, degli ordini di protezione. Questi ordini, di cui ho parlato anche nel mio libro Come dirsi addio, sono stati mutuati dall’esperienza statunitense: hai mai visto un telefilm in cui un adulto divorziato dice una cosa come «non posso avvicinarmi ad un raggio di 250 metri da lui/lei»? Sono i restraining orders, servono per proteggere le vittime di violenze in famiglia prescrivendo appunto un divieto di avvicinamento all’altra persona. Sono un po’ un’americanata.

Ad ogni modo, come sai il mio metodo di scrittura degli atti è collaborativo col cliente, li scrivo con lui presente, o in studio o via Skype, come ho spiegato meglio in quest’altro post che ti invito a leggere. In questo modo, io scrivo mentre lui mi fornisce direttamente i chiarimenti, se ci sono decisioni da prendere, relativamente a strategie difensive da adottare o meno, si prendono immediatamente, si valutano insieme i documenti avversari e i propri. A mio giudizio, un metodo molto veloce e molto superiore a quello classico che usano tutti gli avvocati di redigere una prima bozza e mandarla al cliente per eventuali osservazioni.

Soprattutto, è un metodo che è molto compatibile e tagliato su di me, compresi i miei difetti: quando ho in mano un caso, preferisco fare tutto quello che c’è da fare prima di metterlo via. A volte ho messo via un fascicolo con l’intento di riprenderlo dopo pochi giorni, finendo invece per tornare a lavorarci dopo oltre un mese, per un motivo o per l’altro. Siccome mi conosco, cerco di prevenire le mie stesse possibili inefficienze, e di trovare strade per concludere le cose senza parcellizzare in lavoro in più fasi se non quando è strettamente necessario.

Naturalmente, una volta terminato l’atto l’ho passato alla mia assistente per il deposito telematico. In questo modo, ho completato questa parte di lavoro. Il prossimo momento in cui tornerò sul caso sarà il giorno dell’udienza, che, per la mia grande gioia, si svolgerà telematicamente, quindi il mio cliente verrà presso il mio studio e ci collegheremo insieme via Microsoft Team. Ovviamente, ho già segnato data e ora nell’agenda di studio, che è google calendar, in modo che non mi mettano altri appuntamenti.

Regolare e definire tutti gli aspetti possibili di un caso finché lo si ha in mano credo sia fondamentale per una efficiente cultura e pratica del lavoro.

Nota anche un altro principio organizzativo: io delego tutto quello che posso delegare. Non faccio i depositi telematici, li faccio fare alla mia assistente. Ovviamente, gli atti non li posso far scrivere ad altri, li devo scrivere io, così come io devo tenere i rapporti con la parte assistita. Ma tutto il resto viene delegato, così ho più tempo per poter fare bene le cose che posso fare solo io.

Conclusa in questo modo la mattina, ho ripreso il lavoro dopo la pausa pranzo alle quindici.

Il primo appuntamento del pomeriggio riguardava la regolazione di un affido. Quando le coppie di fatto, i conviventi, con figli si disgregano, bisogna a mio giudizio, specialmente se ci sono dei problemi nella gestione dei figli stessi o dei rapporti pendenti tra le parti, come spiego meglio nella scheda appunto sull’affido che ti invito a consultare. Naturalmente, il primo passo è sempre quello di inviare una lettera all’altro genitore con un invito a contattare lo studio, personalmente o tramite un suo legale di fiducia, per vedere eventuali possibilità di consensualizzazione della situazione, che potrebbero consentire di depositare un ricorso a firma di entrambi i genitori, che come tale garantisce risparmio di tempo, spese e soprattutto una maggior speranza di adempimento delle condizioni di affido una volta emesso il decreto del tribunale o comunque raggiunto l’accordo.

Ovviamente, insieme alla questione dell’affido, c’erano delle questioni patrimoniali di cui ho tentato ugualmente di impostare la gestione. Il metodo migliore, almeno all’inizio, è sempre quello della negoziazione, qualsiasi sia la situazione o il comportamento mantenuto da una o più parti bisogna sempre tentare di trattare, per mille motivi.

Nel secondo appuntamento del pomeriggio, quinto ed ultimo della giornata, ho fatto un divorzio per convenzione di negoziazione assistita (accordo in house) di un diplomatico straniero, in servizio presso la sua sede estera, quindi impossibilitato se non con grave difficoltà a tornare in Italia, tramite Skype, come spiego meglio in questo altro precedente post.

Dopo questa simpatica trafila sono andato a casa ad allenarmi…

E così è terminata la mia giornata.

Credo sia stato interessante raccontartela per farti capire che tipo di cose, in realtà abbastanza eterogenee, fa un avvocato al giorno d’oggi, come è cambiata la pratica, rispetto anche solo a qualche anno fa, e quali principi e regole organizzative e funzionali utilizzo nel mio lavoro.

Una regola di cui non ho parlato nel post, ma che è in qualche modo sottesa a tutto, è che la mia agenda è gestita completamente dalla mia assistente. Io non ci metto assolutamente mano. Fa parte di quelle cose delegabili, per cui l’affidamento alla mia assistente è in realtà un corollario della regola del delegare tutto il delegabile, che nel caso dell’agenda vale ancora di più perché riuscire a trovare e combinare momenti che vadano bene a tutti non è affatto facile. Poi ci sono gli spostamenti, la gente che disdice: non avrei tempo di tener dietro a queste cose

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Note udienza trattazione scritta: il modello

Premessa.

Oggi sul blog propongo un modello, a beneficio dei colleghi avvocati, per la pratica giudiziaria.

Personalmente, non ho mai capito fino in fondo la mania di molti colleghi di cercare, a tutti i costi, un modello per quello che c’è volta in volta da fare, anche per le cose più semplici.

modello

Probabilmente è dovuta ad una certa insicurezza di base e comunque allo stress di cui soffre la pressoché totalità degli operatori del diritto, che hanno a che fare con un sistema burocratico, da una parte, e con assistiti, dall’altra, con cui è sempre più difficile comunicare.

Fatto sta che i post più cliccati sul blog da parte degli avvocati sono quelli, come ad esempio questo, in cui propongo dei modelli, per cui naturalmente quando posso cerco di condividere tutto quello che metto a punto per la mia stessa pratica.

Il modello di oggi riguarda le note per la trattazione scritta delle udienze, di cui ho parlato anche in questo precedente post e consente appunto, adeguatamente compilato, di formulare note per questo particolare tipo di «udienze», che poi udienze non sono, note che vanno poi naturalmente trasformate in PDF e depositate telematicamente.

Puoi scaricare il modello, in formato Word – successivamente zippato, cliccando qui. Per decomprimerlo, dovrebbe essere sufficiente cliccarlo, una o due volte, da un computer da scrivania, probabilmente funziona anche da cellulare, ma con minor facilità.

Deposito.

Per il deposito, come noto personalmente utilizzo slpct. Di solito, marco le note di trattazione scritta come istanza generica

memoria generica in slpct

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Un abbraccio.

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Coronavirus: udienze a trattazione scritta.

Le udienze civili dei procedimenti pendenti che si dovrebbero tenere con la presenza delle parti in questo periodo sono in corso di conversione, da parte dei magistrati titolari, in «udienze a trattazione scritta».

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La legislazione emergenziale sull’epidemia da coronavirus, infatti, ha previsto questo sistema per poter consentire di celebrare ugualmente le udienze nonostante l’obbligo di tenere chiuso il tribunale ed evitare la comparizione delle parti. Ovviamente solo per quelle udienze per cui non è prevista la comparizione delle parti personalmente, cioè i diritti interessati, ma è prevista solo quella degli avvocati.

Scrivo a riguardo qualche nota illustrativa, anche perché sto ripetendo le stesse cose a tutti i clienti dello studio cui stanno capitando queste «conversioni» alla trattazione scritta e può quindi essere utile avere come al solito un testo unico consultabile da tutti, oltre che, come pure avviene ormai da molti anni, utilizzabile anche dai colleghi.

Come funzionano le udienze a trattazione scritta?

È intanto, bisogna dirlo subito, un bisticcio linguistico  forse avrebbero potuto trovare un’altra formula per denominarle, perché udienza, per definizione, è qualcosa che si svolge alla presenza delle parti e del giudice, mentre qui non c’è proprio nessuna udienza, c’è solo una trattazione scritta, anche se è vero, che, legislativamente, è paragonata all’udienza, in virtù dell’emergenza.

Assodato che nessuno compare da nessuna parte, nessuno va nemmeno in giro, perché i depositi che ci sono da fare sono tutti telematici, come funziona dunque questa trattazione?

Il giudice fa un provvedimento che fissa la data della nuova «udienza» o meglio «non udienza». Più che una data di udienza, dunque, sembra essere un termine, anche se non è vincolante per il magistrato che si riserva di decidere anche in seguito, come peraltro avviene nelle udienze tradizionali, come ho spiegato anni fa in questo post.

Oltre a fissare la data della «udienza a trattazione scritta», il giudice fissa anche un termine, di solito di circa una settimana o due prima, entro il quale le parti devono fare quelle richieste che avrebbero fatto all’udienza con un «foglio», che poi in realtà è un file, di solito un documento di Word per capirci, che poi viene depositato telematicamente tramite appunto il processo civile telematico.

In alcuni provvedimenti che mi è capitato di leggere, il giudice invita anche ciascun avvocato, nel momento in cui fa il deposito, a mandarne una copia via pec ai colleghi avversari costituiti. Mi sembra opportuno seguire questo invito, anche per sopperire con un po’ di correttezza tra di noi a eventuali malfunzionamenti o ritardi delle pec – che, peraltro, non sono nemmeno dovute e venivano mandate solo per cortesia – che in questo periodo sono tutt’altro che improbabili.

Anche questi termini per i depositi anteriori all’«udienza» sono di incerta definizione e di discutibile portata, in un altro provvedimento mi è capitato ad esempio di vedere assegnato un termine per «eventuale rinuncia agli atti del giudizio in caso di accordo», ma è assolutamente certo che la rinuncia agli atti del giudizio si possa fare in qualunque stato e grado e di sicuro anche dopo l’eventuale scadenza del termine – diciamo che in questo caso è il giudice che chiede agli avvocati la cortesia di avvertirlo per tempo nel caso di raggiunta transazione, ma non è per certo un termine in senso stretto.

Come ho già scritto qualche post addietro, sempre a proposito della situazione attuale di epidemia da coronavirus e soprattutto lockdown, i signori assistiti degli studi professionali, e anche i professionisti stessi, devono cercare di avere molta pazienza… Purtroppo, si naviga molto a vista. Le stesse udienze a trattazione scritta sono previste da decreti legge che potrebbero cadere o essere modificati, anche significativamente, in sede di conversione. Da un giorno all’altro esce o può uscire un nuovo provvedimento normativo destinato a cambiare il quadro o la cornice normativa del processo, almeno in questo periodo.

Da parte nostra, come avvocati, noto che c’è una estrema attenzione e una grande cura nel seguire la legislazione in materia e nel cercare di capire come è meglio operare, quindi mi sento di dire che questa sia una prova che la classe forense italiana stia superando dando, per una volta, prova di grande serietà, competenza, efficienza e dedizione e questo mi rasserena e mi conforta davvero molto.

Se sei un cliente, dunque, segui le indicazioni del tuo avvocato con fiducia, alla luce delle illustrazioni che ti ho fornito sopra, tenendo presente che la situazione è difficile ma che i rimedi ci sono e le cose in qualche modo le cose dovrebbero andare avanti.

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