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Finalmente la UE fa una riforma…

Finalmente la UE fa una riforma di ampio
respiro e parla al cuore di tutti gli Europei.

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Viva la Polonia, abbasso la malefica UE dei satanici neoliberisti!

Oggi a Bruxelles 32 membri del Parlamento europeo, durante la sessione plenaria, hanno ricreato i colori della bandiera arcobaleno con i propri abiti, come ges?
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C’è da dire che, senza la UE, noi popoli Europei non saremmo mai potuti arrivare a detestarci reciprocamente così tanto.

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Quando saremo fuori dalla UE, i Napoletani potranno continuare a dire «ueeeeee»?

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Quando saremo fuori dalla UE, i soldi potremo stamparli con le stampanti 3d?

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Mattarella si incazza con la UE, Bergoglio parla di Dio. Vuoi vedere che ci voleva il coronavirus perché si mettessero a fare il loro mestiere?

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Divorzio romeno: che valore ha in Italia?

Rapporti fra sentenze di divorzio di paesi membri dell’Unione Europea. Lo strano caso Italia – Romania. Sentenza Corte Ue causa 386-17 del 16 gennaio 2019.

Recentemente è stata posta alla Corte di Giustizia europea la questione pregiudiziale in materia di riconoscimento di sentenze pronunciate da autorità di diversi stati membri in unione europea. Nel caso di specie si tratta di una questione di diritto di famiglia e del riconoscimento di una sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale romeno mentre era pendente presso il tribunale italiano il procedimento per la separazione dei coniugi. La coppia si sposa in Italia nel 2005 e dopo un anno, con la nascita del primo figlio, entra in crisi. La donna torna nel suo paese portando con sè il figlio. L’uomo, italiano, chiede dunque la separazione presso il Tribunale territorialmente competente in Teramo e la ottiene nel 2012 con disposizioni in merito all’affidamento del minore e condizioni specifiche di separazione. La donna però, aveva intrapreso azione per la pronuncia di divorzio dal marito italiano già nel 2009, dato che l’istituto della separazione non esiste nella disciplina romena.

In sostanza il Tribunale di Bucarest disponeva molto più velocemente in merito alla condizione dello status dei due coniugi e in merito all’affidamento del minore quando nel tribunale italiano si disponeva solo sulla separazione e non sul divorzio. Il Tribunale italiano nel 2013 invece riconosce affido esclusivo del minore al padre e dispone in merito alla separazione e rigetta la domanda della donna la quale, forte della pronuncia ottenuta in Romania, chiede al tribunale competente per territorio in Italia il riconoscimento della sentenza di divorzio con affido esclusivo del minore come era stato previsto, in quanto sentenza straniera di paese UE suscettibile di avere valore in Italia. L’uomo cerca di far riconoscere gli effetti della pronuncia italiana anche in Romania dato che il Tribunale italiano è stato il primo ad essere adito,sollevando eccezione di litispendenza,ma la corte rumena ritiene non sussista violazione delle regole della litispendenza poichè in Italia era stata pronunciata sentenza di separazione ed in Romania invece sentenza di divorzio, non sussistendo l’istituto della separazione in Romania. La donna invece ricorre in appello in Italia e questa volta la Corte ribalta il verdetto di primo grado, riconoscendo la sentenza di divorzio romeno con le conseguenti disposizioni sull’affido esclusivo del figlio alla stessa. Questa giustificazione non piace all’uomo che fa ricorso in Cassazione per ottenere riconoscimento del corretto procedere del Tribunale di merito in ragione della violazione delle regole della litispendenza da parte della Romania.

La Suprema Corte solleva però questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea sull’applicazione dei regolamenti di riconoscimento delle sentenze straniere, in particolare sul divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine. In questo caso infatti l’autorità romena avrebbe violato le regole della litispendenza soggettiva, pronunciandosi su una questione con le medesime parti in causa e su un fatto di causa attinente alla situazione fra coniugi.

Dall’esame della CGE deriva però che non vi sia stata violazione delle regole sulla litispendenza in quanto all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione.

In sostanza, anche se sono state violate delle norme sulla litispendenza, perchè era pendente in un altro paese una causa con le medesime parti, ciò non significa che l’autorità adita per prima, cioè quella italiana, possa rifiutarsi di riconoscere una pronuncia definitiva di un altro stato membro. Secondo la Corte Europea, l’autorità giurisdizionale rumena ha in effetti violato le regole sulla litispendenza, visto che in Italia pendeva già il procedimento di separazione ma questo tuttavia non significa che la violazione delle norme europee sulla litispendenza siano di ostacolo al riconoscimento di una decisione per contrarietà alle regole di ordine pubblico, che, in questa fattispecie, non sono state violate.

Non rilevando violazioni di regole di peso inerenti l’ordine pubblico quindi, la definitività del provvedimento fa sì che quello romeno di divorzio prevalga su quello italiano. Detto precedente non lascia liberi da perplessità, poichè la differenza fra i giudizi di separazione e divorzio sussistenti in Italia e non presente in Romania dovrebbe dare spazio ad un confronto fra i paesi e ad una analisi più approfondita degli strumenti giuridici di tutela in materia di diritto privato internazionale, anziché limitarsi a riconoscere direttamente la pronuncia romena solo, di fatto, in nome di una maggiore rapidità del procedimento.

Se hai necessità di consulenza o assistenza legale in materia di separazione, divorzio, affidamento figli e suddivisione dei beni dopo la crisi matrimoniale fra persone di diversa nazionalità in ambito comunitario non esitare a contattarci compilando il modulo apposito del blog.

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diritto

Nonni e nipoti: novità dalla CGUE.

Problema spesso comune, che si aggiunge alla conflittualità ed alla crisi dopo la fine del matrimonio o della relazione è la possibilità dei minori di continuare ad avere rapporti e frequentazioni non solo con il genitore con cui, di fatto, non vivranno più, ma anche con la di lui o di lei famiglia. 
Nonni, zii, cugini, sono il tessuto familiare della persona e spesso con la crisi dei genitori questi rapporti si degradano sino a sfaldarsi.
L'interesse del minore a mantenere però rapporti e relazioni con tutti i familiari anche dopo la crisi della coppia genitoriale degli stessi è stato considerato essenziale e rilevante. 
In Italia la tutela del diritto dei nonni a continuare a frequentare i nipoti anche dopo crisi matrimoniale o rottura della coppia è prevista ex art.317 bis c.c. - come sostituito dall’art. 42, D.Lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2, L. n. 219/2012- che prevede in capo agli ascendenti una legittimazione ad agire in giudizio, nel caso in cui l’esercizio del diritto venga impedito, "affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse dei minori", con azione dei nonni da proporre dinanzi al Tribunale per i Minorenni. 
Il diritto dei nonni è qui inteso non come un vero e proprio diritto di visita ma come il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti.
 
Con una recente sentenza del 31 maggio 2018, CGUE Causa C 335/17,  la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha però inteso ampliare a livello comunitario la nozione di diritto di visita contenuta nel Regolamento c.d. Bruxelles II (Regolamento (CE) n.2201/2003) in materia di tutela della vita privata e familiare dei cittadini membri, intesa solitamente come relativa al rapporto genitori-figli anche applicabile al rapporto nonni-nipoti.
Una nonna bulgara voleva continuare a vedere il nipote, un giovane di sedici anni, che, dopo il divorzio dei propri genitori, madre bulgara e padre greco, era stato affidato al padre, cittadino greco, ed era andato a vivere con lui. 
La Corte bulgara rinviava pregiudizialmente la questione alla Corte di Giustizia europea per comprendere se fosse applicabile anche al rapporto fra nonni e nipoti il diritto di visita analogo a quello fra genitori e figli e quindi se fosse il giudice nazionale a poter decidere in materia. 
Partendo dall’importanza per un minore di intrattenere rapporti personali con i propri nonni, nei limiti in cui tali contatti non siano contrari al suo interesse, ma anzi siano fondamentali per il suo sviluppo e la sua crescita emotiva e relazionale, la Corte interpreta il regolamento n. 2201/2003 in materia di responsabilità genitoriale nell’ottica del principio del primato dell’interesse superiore del minore e dichiara applicabile il detto regolamento anche nei rapporti fra nonni e nipote.
Infatti il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da “qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale».
Secondo tale decisione quindi “è opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza”. 
Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, “salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale” 
L’individuazione delle persone, oltre ai genitori, con cui il minore possa intrattenere relazioni personali, nella misura in cui ciò non sia contrario al suo interesse superiore, è «d’importanza capitale». Infine, viene ribadito dalla stessa pronuncia. che la tutela di cui all’articolo 8 della CEDU, tutela alla vita privata e familiare dei cittadini degli stati membri, si estende al mantenimento delle relazioni personali tra un nonno e i suoi nipoti “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”. La Corte EDU ha dichiarato che «i legami tra nonni e nipoti rientrano nei legami famigliari ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione». 
Il diritto di visita quindi rientra quindi anche nel diritto dei nonni e dei nipoti di continuare a vedersi anche dopo la frattura dei rapporti matrimoniali o genitoriali che hanno dato origine al legame.

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