C’è qualcuno che continua a prendere in giro gli altri con il classico gioco tipo “Jocker 88” o “Play 2000″…; non sarà il caso di farsela finita? Tra l’altro per me ci sono problemi grossi a livello fiscale…e poi la truffa? L’abuso della pubblica credibilità? Esistono ipotesi di reato per questi tentativi di raggiri?(Francesco, via mail).
Questo messaggio, apparso il 17 ottobre 1997 nel newsgroup it.diritto (il gruppo di discussione della gerarchia italiana dedicato al diritto), è solo uno dei tanti che sono stati, negli ultimi tempi, “postati” sull’argomento, a testimonianza dell’interesse suscitato da queste iniziative, non sempre viste di buon occhio.
Ma che cosa dice veramente la legge, sul gioco d’azzardo in generale e, più in particolare, sui giochi piramidali (chiamati, nel mondo anglosassone, scheme)?
Almeno per quanto riguarda la legge italiana, occorre fare attenzione, soprattutto a fare di ogni erba un fascio. Non sempre, infatti, i giochi piramidali sono considerabili giochi d’azzardo. La definizione di gioco “d’azzardo” è posta dall’art. 721 del codice penale, secondo cui sono tali quei giochi “nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria”. Il gioco d’azzardo, insomma, è quello in cui il risultato finale (vincita o perdita) è del tutto indipendente dall’abilità, dalla partecipazione, dall’iniziativa e dalle attività svolte dai giocatori, dipendendo interamente dalla fortuna (c.d. alea). Il gioco dei dadi, ad esempio, è sicuramente un gioco d’azzardo, dal momento che la vincita o meno non dipende certo dall’abilità dei giocatori, ma dalla loro buona (o cattiva) sorte. Esso, come tale, è da ritenersi vietato. Così come il famoso “gratta e vinci” o la lotteria. Ovviamente, l’esercizio di questi giochi è vietato ai privati, non anche allo Stato, che, invece può condurli ed anzi, come tutti sanno, vi trae notevoli profitti. Questo significa che la legge italiana in materia di giochi d’azzardo non è volta, come si potrebbe pensare in un primo momento, a tutelare le possibili vittime di tali pratiche. Ciò che viene tutelato sono solo le entrate dello Stato. Se un padre di famiglia dilapida l’intero suo patrimonio, come peraltro è già successo, con il gioco del lotto, con il gratta e vinci o con i biglietti della lotteria, ebbene ciò ai sensi della legge italiana è perfettamente legittimo. Ciò che la legge vuole evitare è che giochi analoghi siano organizzati dai privati i quali, in questo modo, farebbero concorrenza allo Stato privandolo di occasioni di guadagno. Il privato che, nonostante il divieto posto dal codice penale, esercita un gioco d’azzardo, commette un illecito fiscale.
Ma il divieto posto dalla legge italiana si può superare, ad esempio, organizzando una lotteria via Internet attraverso un sito collocato negli Stati Uniti o in un altro paese dove l’azzardo è “libero”? E’ un quesito che si sono posti in molti, tra i neoutenti della Rete, attratti dalle possibilità di profitto che una tale attività offrirebbe. La risposta, tuttavia, è negativa. Anche se il sito si trova in America, l’organizzazione che lo dirige o organizza dall’Italia è comunque punibile. Dispone infatti l’art. 6 del codice penale che il reato si considera commesso in Italia quando l’azione che lo costituisce è avvenuta, in tutto o in parte, nel nostro Paese. Basta, insomma, che il reato sia stato anche soltanto “ideato” e programmato nel nostro Paese perché il giudice italiano possa dar corso ad eventuali denunce contro i gestori del sito ed eventualmente condannarli per illecito esercizio di giochi d’azzardo.
Quanto ai giochi piramidali, essi con ogni probabilità devono ritenersi, allo stato, pienamente legittimi. Infatti, in tali giochi la vincita non è determinata dall’alea ma dal modo in cui il partecipante si attiva per rivendere i “certificati” e progredire così nella scala della piramide. Alcune società sono anzi organizzate in modo da fornire ad ogni giocatore istruzioni operative nel corso del gioco in modo da consentirgli di decidere come meglio agire per piazzare i suoi “certificati”. Circa l’aspetto fiscale, le società che in Italia gestiscono tali giochi sono considerate erogatrici di servizi ed il Fisco è probabilmente ben contento della loro esistenza, considerati gli importi di IVA incamerati e regolarmente corrisposti alle casse dello Stato… Con riguardo, infine, alla configurabilità del delitto di truffa in capo agli organizzatori di questi giochi, la risposta sembra dover essere negativa. In un caso, portato davanti al Pretore di Modena, il reato non è stato ritenuto sussistente per essere le modalità del gioco stesso state spiegate correttamente nel depliant diffuso dalla società. E’ ovvio, infatti, che ogni “commerciante” quando parla della sua merce ne fa esagerate vanterie (è il cosiddetto dolus bonus riconosciuto già dai Romani): sta all’uomo di media intelligenza capire che questo è normale e guardare ai veri contenuti.
COSA DICE LA LEGGE
Art. 721 codice penale: “Agli effetti delle disposizioni precedenti: sono giuochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria; sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato”
3 risposte su “i giochi piramidali”
Per la precisione, per quanto riguarda il Decreto Legislativo 146/2007, sono da segnalare l'art. 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 23, lettera p), del codice del consumo e l'art. 5 che detta la disciplina transitoria.
Il testo originario del decreto si può leggere qui:
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/07146dl.ht…
Guarda che qui l'unico che non si è informato e che parla a sproposito sei tu.
Questo articolo è del 1997 e nemmeno Nostradamus, scrivendolo in quel tempo, avrebbe potuto prevedere che novità legislative ci sarebbero state, in seguito, nel 2005.
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Per il resto conosciamo bene la legge del 2005 e ci è già capitato di redigere sulla stessa un parere professionale, nonchè il forse più importante recente provvedimento in materia di comportamenti corretti delle aziende, quindi l'invito a informarsi meglio lo rimandiamo per intero e del tutto inutilizzato – pari al nuovo – al mittente, che ne ha sicuramente più bisogno di noi.
Scusate ma questo articolo mi pare pubblicato nella più totale ignoranza del fatto che nel settembre 2005 è stata pubblicata sulla GU la legge dal titolo "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali" che sancisce esplicitamente l'illegalità delle Catene di S.Antonio e dei giochi piramidali e delle vendite piramidali mlm.
Un anno di carcere è previsto sia per chi organizza il gioco, sia per chi fa proselitismo alla ricerca di altre vittime.
più esattamente:
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita’ e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacita’ di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. E’ vietata, altresi’, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant’Antonio", che configurano la possibilita’ di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Magari informarsi no?