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La riservatezza della posta elettronica

La posta elettronica è sempre più usata e vi si affidano sempre più spesso notizie riservate. Ma in qual modo è tutelata la sua segretezza?
Per la verità, in materia la legge italiana è puntualmente aggiornata: esistono infatti norme dettate appositamente per la tutela degli scambi di … epistole elettroniche. Si tratta degli articoli 616 e seguenti del codice penale italiano, contenuti nella sezione dedicata ai “delitti contro la inviolabilità dei segreti”, appositamente riformulati nel 1993. Il loro ambito di applicazione è espressamente esteso alla corrispondenza “epistolare, telegrafica, telefonica e telematica”. Si tratta, pertanto, di disposizioni che tutelano tutte le forme di corrispondenza, sotto qualsiasi forma si sia essa manifestata.
La tutela prevista è di tre tipi.
A) Innanzitutto è vietato a terzi , cioè a persone diverse dal mittente e dal destinatario, prender conoscenza del contenuto di un messaggio e-mail; il reato sussiste per il solo fatto dell’aver preso conoscenza, non è anche necessario che il contenuto illecitamente percepito sia divulgato, tant’è vero che questa ipotesi è prevista come aggravante.
B) In secondo luogo è vietato impedire o interrompere lo scambio della corrispondenza tra i sistemi telematici; ognuno, insomma, vanta un diritto a che il percorso del proprio e-mail prosegua indisturbato e non venga dolosamente interrotto.
C) Infine, sono puniti coloro che installano apparecchiature aventi la funzione di intercettare o impedire la corrispondenza elettronica. La legge, insomma, per tutelare in modo più intenso la segretezza della corrispondenza elettronica considera come reato il solo aver predisposto un sistema per violare comunicazioni telematiche, anche se poi nessuna violazione è o sarebbe avvenuta.

Resta da dire che la tutela prevista dalla legge si applica a qualsiasi e-mail. In particolare, non è necessario che il messaggio, per esser tutelato, sia “crittato” (con PGP o software analoghi); infatti, anche la corrispondenza tradizionale è perfettamente intelligibile al colui che, violandola, apre (magari con il tradizionale metodo del vapore) la busta in cui è rinchiusa, ma non per questo essa cessa di essere tutelata. Non si può, inoltre, nemmeno dire che all’e-mail mancherebbe la caratteristica di corrispondenza “chiusa” necessaria per essere tutelata; infatti, innanzitutto il messaggio e-mail, è, nonostante la facilità tecnica con cui può essere letto da terzi, sicuramente in origine un messaggio privato, tale per cui al fine di leggerne il contenuto le persone diverse da mittente e destinatario devono compiere alcune operazioni specifiche;. Non si può quindi proprio dubitare che la posta elettronica ordinaria, senza crittazione o altre caratteristiche particolari, sia tutelata nella sua segretezza e che costituisca quindi un vero e proprio reato, nonostante la disinvoltura di qualche hacker o magari amministratore di sistema, “aprire” un messaggio e-mail.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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