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estromissione da una mailing list

Mi è capitato un fatto un po’ increscioso. Mi sono iscritto alla mailing list “Litterae” di poeti e scrittori. Ho potuto conoscere alcuni ai quali ho successivamente, utilizzando la loro e-mail privata, richiesto loro poesie da inserire nel mio sito. Tutto sino al giorno in cui il titolare della list mi ha cancellato inviandomi le tre righe sottostanti (“Reclamizzare il proprio sito sulla ML di un altro sito è il massimo della scorrettezza: sei stato, pertanto cancellato dalla ML Litterae del Club degli autori vai a cercare altrove adesioni al tuo sito..”) Avrei piacere, al fine di non commettere più errori di questo tipo, di sapere se effettivamente ho sbagliato. (Alessandro, via mail)

Tutti sappiamo più o meno come funziona una mailing list. Si tratta di una specie di bacheca elettronica dove ognuno può appendere il proprio messaggio in modo che sia letto da tutti gli altri, su scala nazionale o internazionale, grazie a collegamenti di posta elettronica.

Se, però, il meccanismo è più o meno sempre lo stesso, dal punto di vista della legge, soprattutto con riguardo alle condizioni per l’ammissione alla conferenza, le cose possono essere molto diverse.
Si possono avere infatti mailing list gestite da società o enti commerciali, oppure il cui ingresso viene concesso dietro corrispettivo. In tali casi, non esiste un diritto ad essere incluso e, pertanto, si può essere esclusi quando non siano state rispettate le condizioni per l’accesso o sia venuto meno un presupposto che lo consentiva (ad esempio chi dà le dimissioni non può ovviamente più far parte della mailing list riservata ai dipendenti della tale società).

Oppure si possono avere mailing list gestite da associazioni, come la Città invisibile, e qui le cose stanno diversamente. Infatti, le associazioni, come tali, sono un gruppo “aperto” a tutti coloro che si riconoscono nella categoria di interessi per il perseguimento dei quali è stata istituita l’associazione. Anche in questi casi non esiste un vero e proprio diritto ad essere inclusi, però per l’esclusione ci sono maggiori limiti, nel senso che il provvedimento deve innanzitutto essere preso dagli organi associativi indicati nello Statuto ed inoltre deve essere motivato. Solitamente, poi, all’associato escluso è riservata la facoltà di impugnare la decisione avanti ad appositi organi associativi.
Si noti che non occorre la stipula di un formale atto costitutivo perché vi sia associazione. E’ sufficiente un gruppo di persone che agisce cooperando tra loro, con un fondo comune, per il raggiungimento o comunque il perseguimento di uno scopo di natura non lucrativa (organizzazione non a scopo di lucro), così come ad esempio lo scambio culturale disinteressato.

Occorrerebbe pertanto esaminare in particolare la natura della mailing list Litterae per vedere se e come la decisione del moderatore può essere considerata corretta o meno in punto di diritto. Resta solo da dire che tale decisione, se forse è ancora conforme alla legge, non lo è certo alla spirito tradizionale della rete, dove ogni strumento dovrebbe servire al libero interscambio delle informazioni, senza freni dettati da interessi particolari.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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