Quando chiamo il mio provider per connettermi alla rete trovo quasi sempre occupato, con il risultato che praticamente non riesco ad usare internet. Cosa posso fare?
E’ una domanda, questa, che si sono posti in molti. Purtroppo succede in alcuni casi che i provider internet fanno economia sul numero di modem e linee telefoniche, non adeguandoli al numero di utenti man mano che questo cresce, con la conseguenza che non c’è spazio per tutti. In alcuni casi, addirittura, alcuni utenti meno corretti degli altri usano il numero messo a disposizione da Telecom per interrompere le chiamate in caso di urgenza, in modo da causare la caduta di connessione dell’utente attivo in quel momento. Il modem connesso, infatti, interpreta l’intrusione delle voci registrate di Telecom in malo modo, con la conseguenza che finisce per lasciar cadere la portante…
La legge, comunque, dice che in questi casi è senz’altro possibile chiedere la restituzione di quanto pagato al provider, oltre al risarcimento del danno. Fatti di questo tipo configurano un inadempimento dei providers perché con il contratto che hanno firmato si sono impegnati a garantire un servizio che, in questo modo, non si può certo dire che venga erogato.
Per questi motivi, l’utente ha tutti i diritti di sciogliere il contratto.
Ma dal lato pratico, come bisogna fare? La cosa migliore è inviare al provider una diffida ad adempiere al contratto liberando le linee e consentendo l’accesso. La diffida è preferibile inviarla mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Solo in questi casi, infatti, si può poi eventualmente riuscire a dimostrare l’effettivo ricevimento da parte del fornitore e, soprattutto, il momento preciso dello stesso.
Il fornitore dovrà adeguarsi alla diffida entro 15 giorni dal ricevimento della lettera, trascorsi inutilmente i quali il contratto sarà da ritenersi sciolto di diritto. In questo modo, sarà come se il conmtratto di abbonamento ad Internet non fosse mai stato concluso, con la conseguenza che si potrà richiedere la restituzione di quanto versato e l’eventuale risarcimento del danno per la perdita di tempo, il mancato godimento del servizio e così via, a seconda dei casi.
In mancanza di restituzione spontanea, è poi possibile rivolgersi, anche direttamente e cioè senza l’assistenza di un professionista, al Giudice di Pace del luogo di residenza, dati i bassi importi di solito richiesti per un abbonamento.