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la nuova legge sui contratti a distanza

LEGGE SUL COMMERCIO ELETTRONICO? Con il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 19 ottobre 1999, anche il nostro Paese ha dato attuazione alla direttiva dell’Unione Europea n. 97/7/CE, in materia di protezione del consumatore nei contratti a distanza.
Esisteva già, come noto, una disciplina di tutela nel caso di stipulazione dei contratti a distanza, contenuta nel Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50. La nuova legge prevede che, in futuro, le due normative dovranno essere “fuse” in un testo unico di tutela del consumatore a distanza. Fino a che ciò non avverrà, continueranno ad applicarsi entrambe le due leggi, scegliendo volta per volta la disposizione di esse più favorevole al consumatore.
Ma perché rifare, a così pochi anni di distanza, una nuova legge di tutela degli acquisti “a distanza”? Probabilmente per lo sviluppo sempre maggiore che sta avendo il cosiddetto commercio elettronico, con conseguente nascita di nuovi rischi e pericoli, anche di frode, per chi fa acquisti on-line. La nuova legge però non si applica solo agli acquisti effettuati via internet o tramite mezzi telematici: le nuove regole valgono anche per gli acquisti effettuati tramite buoni sconto, lettere circolari, cataloghi, telefono (con o senza l’intervento di un operatore), audiotext, radio, videotelefono, teletext, fax, televisore. Si tratta insomma di un sistema di garanzie valevoli per qualsiasi acquisto effettuato “a distanza”. La ragione che giustifica l’applicazione di così tante tutele risiede nel fatto che, nella contrattazione a distanza, l’acquirente non può visionare il bene come nei contratti stipulati a contatto diretto con il venditore, così come quando si entra in un tradizionale negozio o centro commerciale. Per tali motivi, al consumatore si riconosce un diritto di recesso dal contratto, esercitabile senza che sia dovuta alcuna motivazione e quindi, evidentemente, anche solo perché il bene che ha acquistato, una volta che l’ha visto davvero, non gli è piaciuto.

IL CONTRATTO A DISTANZA. Ad ogni modo, la nuova legge si applica solo ed esclusivamente ai contratti a distanza, così come definiti dalla legge stessa. Contratto a distanza è quello “stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso” (art. 1, lett. a)).
Anche, dunque, la conclusione del contratto deve avvenire “a distanza”. Quindi, ad esempio, nei casi di aziende che pur si fanno pubblicità via internet tramite un proprio sito, ma poi contattano di persona il consumatore quando devono concludere il contratto, la nuova legge non si applica (potrà, al limite, applicarsi la “vecchia” legge sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali). I casi nei quali si applica la nuova legge sono quelli in cui ogni fase della contrattazione, compresa quella finale, si svolge a distanza, senza contatto diretto tra le parti e, soprattutto, senza che sia visionabile il bene o servizio acquistato. Un caso rientrante sicuramente nell’ambito della tutela è quello di chi acquista un computer tramite un centro commerciale on-line.

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE. E’ previsto, innanzitutto, in capo al fornitore un obbligo di informazione nei confronti del consumatore. Questi deve essere informato su:
– identità del fornitore e suo indirizzo, nel caso sia previsto il pagamento anticipato;
– caratteristiche essenziali del bene o servizio, tra cui il prezzo, che deve essere indicato insieme a tutte le tasse o le imposte e alle spese di consegna o della comunicazione necessaria per le trattative e la conclusione del contratto;
– modalità di pagamento, di consegna del bene o di esecuzione del servizio;
– possibilità di esercitare il diritto di recesso e, in caso di esercizio dello stesso, modalità da osservare da parte del consumatore circa la restituzione del bene;
– durata e validità dell’offerta e del prezzo;
– nei contratti di durata, cioè quelli aventi ad oggetto prestazioni destinate a durate nel tempo (come ad esempio un abbonamento ad Internet), la durata minima del contratto;
– applicabilità della legge di tutela, i cui estremi devono essere indicati nel contratto.

Il consumatore deve ricevere tutte queste informazioni “in tempo utile” e comunque “prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza”. Esse devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione impiegata, osservando “i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali”. Le informazioni, inoltre, devono, se il consumatore lo richiede, essere fornite in lingua italiana. In tal caso tutte le successive comunicazioni devono essere fatte in tale lingua. Quest’ultima cosa è molto importante perché si tratta di una regola che vale anche per le imprese non italiane, che dovranno adeguarsi se vorranno contrattare validamente con i consumatori del nostro Paese, dal momento che tutte le regole della nuova legge si applicano nonostante qualsiasi diversa legge straniera in materia.
Quando il contratto, poi, viene concluso, il consumatore deve ricevere “conferma” delle informazioni già ricevute, ma questa volta per iscritto ovvero su di un altro supporto duraturo a lui consegnato, nonché ulteriori informazioni sull’indirizzo o ufficio presso il quale può presentare reclami, sulle garanzie esistenti e sui servizi di assistenza, sulle condizioni di recesso dal contratto qualora sia di durata superiore ad un anno.

IL DIRITTO DI RECESSO. Come si è visto, il consumatore a distanza ha quasi sempre, salvo alcune eccezioni specificamente previste, il diritto di recedere dal contratto entro un certo termine, cioè di restituire il bene e riavere indietro i soldi.
Il diritto di recesso si esercita inviando nel termine previsto dalla legge una raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale del fornitore. La legge consente che la comunicazione possa essere fatta anche, entro il medesimo termine, via telegramma, telex e fac-simile, però richiede poi che sia confermata con raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata a/r, dunque, rimane sempre necessaria, si può solo avere un paio di giorni in più per farla…
Il termine per l’esercizio del recesso è di dieci giorni “lavorativi”, nel caso in cui il consumatore sia stato correttamente informato della possibilità di esercitarlo, decorrenti dal giorno di ricevimento del bene da parte del consumatore ovvero, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto, salvo che le informazioni dovute al consumatore non gli siano inviate dopo, nel qual caso il termine decorre dal ricevimento di tali informazioni.
In caso di mancata comunicazione al consumatore, da parte del venditore, della possibilità di esercitare il diritto di recesso, questo è esercitabile entro 3 mesi, decorrenti dal ricevimento del bene o, nel caso di servizi, dalla conclusione del contratto.

LE ECCEZIONI AL DIRITTO DI RECESSO. Tra i casi pur rientranti nell’oggetto della nuova legge, ve ne sono alcuni cui non si applica la parte probabilmente più importante della tutela, cioè il diritto di recesso. In questi casi, valgono tutte le altre disposizioni di tutela, come ad esempio l’obbligo di informazione al consuamatore, però il cliente non ha il diritto di recesso. I casi sono i seguenti:
1) Beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente. Ovviamente qui è la natura stessa del bene che impedisce l’esercizio del diritto di recesso (pensiamo alle sempre più numerose anche nel nostro paese pizzerie on-line con consegna a domicilio…).
2) Prodotti audiovisivi o software informatici sigillati che siano stati aperti dal consumatore oppure giornali, periodici o riviste. Dunque, ad esempio chi acquista un “cd” via internet, o un cd-rom contenente software o una banca dati, non ha il diritto di recesso… La ragione della esclusione è duplice: a) innanzitutto, questi prodotti sono tutti uguali perché prodotti in serie ed il consumatore può facilmente visionarli, provarli, sperimentarli, entrarci in contatto prima di acquistarli b) se si consentisse il diritto di recesso, molti acquisrebbero i cd, li masterizzerebbero e li … rispedirebbero al mittente, con tanti saluti…

DISPOSIZIONI ANTI – FRODE La nuova legge contiene alcune disposizioni volte a tutelare il consumatore dopo la conclusione del contratto. Innanzitutto, salvo diverso accordo delle parti, la consegna del bene o l’inizio dell’esecuzione del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di mancanza del bene in magazzino o incapacità di iniziare l’esecuzione del servizio, il fornitore deve informare il consumatore, per iscritto.
Ci sono inoltre varie disposizioni volte specificamente a prevenire possibili frodi a carico del consumatore: è vietato espressamente inviare merce o iniziare l’esecuzione di servizi verso una persona senza che vi sia stato un previo ordinativo da parte della stessa. Una disposizione apposita, inoltre, si occupa dei pagamenti via carta di credito – che sempre più spesso si prestano all’esecuzione di truffe – stabilendo che il titolare della carta ha sempre il diritto di respingere gli addebiti infondati e superiori a quello che era il prezzo concordato. Non manca nemmeno una disposizione anti spamming: è vietato inviare posta elettronica direttamente nella casella postale del potenziale consumatore.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

4 risposte su “la nuova legge sui contratti a distanza”

ma se a concludere un contratto via telefono è il legale rappresentante della società, quale normativa si applica?

Ma se il consumatore paga il prezzo e non riceve la merce ben oltre i termini previsti dal contratto questi risolve il contratto o recede dallo stesso?

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