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quando l’abbonamento internet da oneroso diventa gratuito

Nel dicembre 1998 stipulavo con Tin un abbonamento internet scegliendo di pagare tramite conto corrente postale. Nel corso dei primi 6 mesi circa di abbonamento (giugno 1999) il servizio funzionava regolarmente, ma attendevo invano il bollettino di pagamento che Telecom avrebbe dovuto inviarmi. Un mese dopo cominciavano ad evidenziarsi alcuni malfunzionamenti. Temendo una sanzione per mancato pagamento, dopo 7 mesi, decidevo di mia iniziativa di pagare come pattuito. I problemi tuttavia continuavano. A questo punto con un mese di anticipo sulla scadenza comunico a Telecom che non intendo rinnovarlo ma che vorrei commutarlo in gratuito per mantenere la mia casella di email. Eseguo quanto consigliatomi ma della nuova connessione non funziona nulla, mentre continua a funzionare la precedente scaduta. Ad un certo punto, ricevo il bollettino di pagamento per il rinnovo del vecchio abbonamento a pagamento, da pagare entro una certa data. Messo, dai tempi, alle strette ho “dovuto” pagare! Ora però mi chiedo: è corretto il comportamento che Telecom ha avuto nei miei confronti? Come ci si deve comunque comportare in questi casi e quale è la via legalmente corretta per recedere a tempo opportuno da un contratto? (C.P., via posta elettronica)

La sensazione è che nel caso indicato dal lettore si sia verificata una certa confusione, ad opera sia del lettore stesso che da parte di Telecom. In realtà, quasi nessun gestore ha gestito in maniera molto limpida e cristallina il passaggio dal sistema degli abbonamenti a pagamento verso quello degli accessi gratuiti. Sarebbe stato molto meglio che ogni gestore avesse commutato quasi automaticamente, fatta la scelta di offrire l’accesso gratuito ad Internet, i “vecchi” abbonamenti a pagamento in abbonamenti gratuiti. Farlo del tutto automaticamente sarebbe stato impraticabile, perché i nuovi abbonamenti, pur se gratuiti, prevedono clausole in parte diverse, come ad esempio la possibilità di ricevere pubblicità nella propria casella postale e simili. Ma sarebbe stato possibile inviiare una chiara lettera circolare a tutti i “vecchi” abbonati con la possibilità di eseguire eventualmente il passaggio al nuovo accesso gratuito…
Ad ogni modo, quale suggerimento dare per meglio comportarsi in situazioni del genere? Innanzitutto, è bene che qualsiasi comunicazione avvenga sempre tramite lettera raccomandata a ricevuta di ritorno, diretta alla sede legale del fornitore. Nel caso descritto dal lettore, tutto si è svolto invece tramite procedure on-line o comunicazioni di posta elettronica dirette a caselle del fornitore, tutte cose che in un eventuale giudizio sono contestabili e che, pertanto, di riflesso nella realtà quotidiana raramente sortiscono effetti. Infatti alcune caselle di posta elettronica di certi gestori somigliano più a veri e propri “buchi neri” che a recapiti inviando comunicazioni ai quali si può sperare di ottenere risposte.
Nel momento in cui un consumatore sottoscrive a pagamento un contratto di fornitora di servizi, come quello per l’accesso a Internet deve sapere che può darsi che il contratto stesso sia fornito di una clausola di rinnovo automatico in mancanza di disdetta entro un certo termine prima della sua scadenza. In tal caso la disdetta andrà intimata entro quel termine e con le forme previste e mai comunque senza una raccomandata a ricevuta di ritorno, che è bene inviare anche quando sia eventualmente prevista la possibilità di intimare disdetta tramite e-mail. In caso contrario, il contratto si rinnoverà automaticamente e bisognerà pagarne il prezzo.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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