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la disciplina della subfornitura

Una legge fondamentale per quasi tutte le aziende è la 18 giugno 1998, n. 192. E’ in vigore già da un paio d’anni, ma pochi ancora la conscono, per cui ritengo opportuno sottoporla alla vostra attenzione. Riguarda il fenomeno della subfornitura: quasi tutte le aziende, per la esecuzione dei compiti che sono loro richiesti, si avvalgono dell’opere di altre aziende alle quali sub-commissionano o subappaltano in tutto o in parte l’esecuzione di un’opera. Un caso classico è quello ad esempio delle imprese di trasporto o spedizioniere che, quando non dispongono di automezzi, ricorrono necessariamente ai servizi di una ditta dello stesso settore. Ma anche nel caso della realizzazione di fabbricati o costruzioni si hanno quasi sempre supappalti di parti dell’opera. E’ un fenomeno, insomma, diffusissimo. Chi subcommissiona e, dall’altro verso, chi è subfornitore sono soggetti ad una serie di regole dettate appositamente con questa legge del 1998, che è bene conoscere anche nei dettagli per evitare di incorrere in preclusioni e comunque per conoscere bene fino in fondo le proprie opportunità. Vi allego intanto il testo della legge, con l’invito a darci un’occhiata, restando a disposizione per discuterne all’interno della mailing list. Se avete punti che vi interessano più di altri… non dovete fare altro che inviare un mail a Facile descrivendo quello che vi interessa.

Tiziano Solignani
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Legge 18 giugno 1998, n. 192 (in Gazz. Uff., 22 giugno 1998, n. 143).
— Disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

(Omissis).

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

Definizione.

1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 2.
Contratto di subfornitura: forma e contenuto.

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341 del codice civile.
3. Nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati dal committente al fornitore in una delle forme previste al comma 1 e anche ad essi si applica quanto dispostodallo stesso comma 1.
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell’interpretazione dell’entità delle reciproche prestazioni e nell’esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 3.

Termini di pagamento.

1. Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal
momento della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei
medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi di cui al presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda i trenta giorni dal termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell’importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.
4. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l’ottenimento di ingiunzione
di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 4.

Divieto di interposizione.

1. La fornitura di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in
subfornitura senza l’autorizzazione del committente per una quota superiore al 50 per cento del valore della fornitura, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.
2. Gli accordi con cui il subfornitore affidi ad altra impresa l’esecuzione delle proprie prestazioni in violazione di quanto stabilito al comma 1 sono nulli.
3. In caso di ulteriore affidamento in subfornitura di una parte di beni e servizi oggetto del contratto di subfornitura, gli accordi con cui il subfornitore affida ad altra impresa l’esecuzione parziale delle proprie prestazioni sono oggetto di contratto di subfornitura, così come definito dalla presente legge. I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 5.

Responsabilità del subfornitore.

1. Il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte.
2. Il subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l’esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.
3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1 e 2 è da ritenersi nulla.
4. Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 6.

Nullità di clausole.

1. é nullo il patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura.
2. é nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso.
3. é nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 7.

Proprietà del progetto.

1. Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 8.

Regime I.V.A.

1. (Omissis) (1).
2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi per l’anno 1998 e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(1) Aggiunge un comma dopo il quarto all’art. 74, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 9.

Abuso di dipendenza economica.

1. é vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro
riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza
economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 10.

Conciliazione e arbitrato.

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 4, le controversie relative ai contratti di subfornitura di cui alla presente legge sono sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio di cui al comma 1 o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti.
3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore.

Aggiornato alla G.U. del 10/06/2000, n. 134

OPERE PUBBLICHE

Art. 11.

Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

3 risposte su “la disciplina della subfornitura”

ADESSO TRAMITE E-MAIL LA DITTA COMMISSIONATRICE CI INVITA VENERDI PRESSO I SUOI UFFICI PER PAGARCI IL DOVUTO FIN ORA E INTENDE TOGLIERCI IL LAVORO PER NOSTRA INCOMPETENZA .PREMETTO CHE IL TOTALE IMPORTO A CONSEGNA LAVORI ERA DI 150,000 EURO E AL 01/05 HO RICEVUTO CIRCA 81,000 .PER A CONSEGNA LAVORI MANCA POCO I LAVORI SONO QUASI AL 80% .LAVORI CHE HO COMINCIATO 11 MESI FA E CHE SI SONO PROTRATTI ANCHE PER COLPA DELLA DITTA COMMISSIONATRICE PER LA QUASI TOTALE MANCANZA DEI DISEGNI DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTI.ESSENDO IL SOTTOSCRITTO IN GROSSA PERDITA ECONOMICA HO RDOTTO IL PERSONALE E LA DITTA COMMISSIONATRICE HA INVIATO SUOI OPERAI IN AIUTO.IL LAVORO SI E' DIMOSTRATO DIVERSO E BEN PIU' AMPIO E COMPLICATO DEL PREVISTO E COMUNQUE ABBIAMO EFFETTUATO MODIFICHE CHE NON CI HANNO RICONOSCIUTO.ORA LE CHIEDO GENTILMENTE COME DEVO COMPORTARMI E COSA DEVO FIRMARE PER RISOLVERE QUESTO CONTRATTO SENZA STRASCICHI FUTURI.ATTENDO GENTILMENTE IL SUO CONSIGLIO ESPERTO IN MERITO.GRAZIE

SALVE IN MERITO VORREI SEGNALARE CHE NEL GIUGNO 08 MI VENIVA DATO IN SUB APPALTO DA UN'AZIENDA,CON UN ORDINE DI LAVORO NON SPECIFICO, INFATTI NON CITA NEANCHE I PAGAMENTI COME VERRANNO SUDDIVISI E LA MOLE DI LAVORO SPECIFICA DA EFFETTUARE. L'INCARICO DI EFFETTUARE COME MANO D'OPERA GLI IMPIANTI ELETTRICI SU DUE YACHT.
A CAUSA DEI RITARDI DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLO SVILUPPO DEI LAVORI E DELLA MANCANZA DEI DISEGNI DELLA PROGETTAZIONE E STESURA IMPIANTI,E RITARDI NELLA CONSEGNA MATERIALE, I LAVORI SONO IN LEGGERO RITARDO E LA DITTA COMMISSIONATRICE MI HA MANDATO SUOI OPERAI IN AIUTO.
HO EFFETTUATO NUMEROSE MODIFICHE CON CONSEGUENTE CONSUMO DI ORE CHE NON MI VERRANNO RICONOSCIUTE E IL LAVORO E' RISULTATO ANCHE MOLTO PIU' GRANDE DI QUELLO PATTUITO.AD OGGI HO RICEVUTO SOLO LA META' DELL'IMPORTO PATTUITO MA AVENDO IMPIEGATO IN MEDIA 7/8 OPERAI IN CANTIERE CON IL RICAVATO RICEVUTO FIN ORA NON COPRO I COSTI DI GESTIONE CANTIERE E SONO FUORI DI ALMENO 20.000 EURO E HO DOVUTO RIDURRE IL PERSONALE A SOLE DUE UNITA' PER DIFFICOLTA' ECONOMICHE.LA DITTA COMMISIONATRICE HA INVIATO ALTRO PERSONALE IN CANTIERE .
POSSO AGIRE COME STO FACENDO RIDUCENDO IL PERSONALE E LA DITTA COMMISSIONATRICE POI SI RIVALERA' SU DI ME ALLA FINE DEI LAVORI O POSSO ABBANDONARE DEL TUTTO I LAVORI CHE CONSEGUENZA SUBISCO?
GRAZIE

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