Vorrei raccontare la mia delusione con un prodotto “Finson”: Novembre 98, decido di comprare il cd : WinDieta 4 della Finson costo circa £. 69.000. Ottimo programma di dieta, ma allo scadere dell’anno 1999 il programma non funziona
più, perché??? il programmatore non ha calcolato l’anno 2000! Questo e quello che mi hanno risposto tramite telefono ed il bello che il programma non è sostituibile con la nuova versione di WinDieta 5 (pagando magari una piccola differenza) niente, Lei deve comprarsi la nuova versione,ci dispiace ma noi non possiamo farci nulla In fiera allo Smau ho reclamato di persona, ma l’addetto di competenza mi ha fatto capire che loro i prodotti li vendono e lo sbaglio è stato del programmatore quindi non ci possono fare niente. A Napoli dicono: cha’ vut a vut cha’ dato a dato scurdammc u passato sime e napule paesa’ Mai più Finson, e chissa quanti come me sono stati rapinati di 69.000 (Giovanni, via mail)
Il problema è stato ovviamente già sviscerato dai giuristi. In rete, si trova ad esempio un ottimo articolo di Carlo Piana all’indirizzo http://www.studiocelentano.it/editorial/ed020100i.htm. Dovendo dare una risposta pratica e sintetica si può dire comunque che, con ogni probabilità, il produttore di un software venduto nel novembre 1998 deve garantire il funzionamento anche due anni dopo dello stesso. Quando si “acquista” un software in realtà non si compra niente, non c’è nessuna compravendita. Viene stipulato un contratto di licenza, tramite il quale il titolare del diritto d’autore sul software, che è un’opera intellettuale protetta da copyright, concede al “compratore” il diritto di usare lo stesso ai termini e nelle condizioni specificate nel contratto di licenza. Premesso che ogni software, dunque, è protetto da copyright, il contratto di licenza è innanzitutto la cosa che serve per poter fare una copia del software e installarlo nel proprio computer senza incorrere in violazione del copyright stesso. Ma l’autore di un software non è esente da obblighi, una volta che rilascia a terzi il diritto di fare copia dello stesso, ovviamente per usarlo. Che si tratti di compravendita o di locazione di un bene immateriale il risultato non muta. In ogni caso, vale per l’autore del software l’obbligo di fornire all’utente le qualità essenziali del prodotto o quelle che legittimamente ci si attende per l’uso cui è destinato o comunque quello di mantenere la cosa in stato da servire all’uso cui è destinata per il termine del contratto di licenza. Nel nostro caso, è evidente che un consumatore che acquista un software nel 1998 si aspetta anche di continuare ad usarlo nel 2000. Non si aspetterà, ovviamente, che lo stesso sia aggiornato e ammodernato, dal momento che quel software, come tutte le cose, con il passare del tempo, sarà superato da altri prodotti, più moderni e dotati, ma quel poco che faceva nel momento in cui è stato acquistato deve continuare a farlo con il passare del tempo.
Dal punto di vista operativo, che cosa può fare il lettore? Bisognerebbe fare la solita raccomandata a/r con la quale si intima alla società produttrice il rispetto dei suoi obblighi e poi, in mancanza di riscontro, iniziare una causa civile. Ma in realtà questi aspetti dovrebbero essere gestiti a livello collettivo, tramite apposite cause “pilota” fatte dalle associazioni dei consumatori, in modo che al singolo privato sia poi “aperta la strada” per azioni che, altrimenti, affrontate a livello individuale, rischiano di essere eccessivamente onerose in termini sia di denaro che di tempo.