Categorie
diritto

disdetta dal contratto con galactica

In riferimento all’articolo dove si elencavano le varie possibilità per poter disdire il contratto stipulato con un provider internet desidero porre una domanda a riguardo: io ho lo stesso problema con Galactica e dopo aver mandato una raccomandata ar sottolineando il contenuto dell’articolo di CpC 1.453 così come è scritto sulla rivista e senza aver chiesto indietro ne soldi spesi o danni subiti ma solo l’interruzione di tale abbonamento, galactica mi rispondeva così:
“Gentilissimo Sig.Alabiso, Le confermo che abbiamo ricevuto la sua raccomandata di disdetta relativa al contratto Le ricordo che l’abbonamento Galaflat è di durata annuale. Il diritto di recesso può essere esercitato entro 10 (dieci) giorni dal momento dell’attivazione del serivizio, mentre la disdetta del contratto deve essere spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.Se al
momento della detta scadenza non sarà pervenuta alcuna comunicazione da parte del cliente il contratto si intenderà tacitamente rinnovato. Siamo spiacenti di informarLa che non possiamo considerare valida la disdetta in questione poiché la data del timbro postale è successiva ai termini accettati per il recesso, fissati a dieci giorni dalla data di attivazione del servizio.” Come posso comportarmi ora? (Rocco, via mail)

 

Nel caso concreto il provider, con la risposta data al lettore, ha in realtà molto probabilmente fatto finta di non capire. Il diritto di recesso entro 10 giorni dalla conclusione del contratto è una cosa diversa dalla risoluzione per inadempimento.
Il recesso entro 10 giorni è il diritto di “ripensamento” che spetta a tutti coloro che concludono un contratto fuori dai locali commerciali, o comunque a distanza, in base alla legislazione vigente ed in particolare il “nuovo” Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, entrato in vigore il prossimo 19 ottobre 1999, e il “vecchio” Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50; praticamente, ogni consumatore ha il diritto di rompere un contratto anche solo per proprio capriccio, semplicemente per averci ripensato, senza necessità di dare alcuna motivazione, purchè lo faccia entro 10 giorni dalla conclusione del contratto stesso. La ragione di questa possibilità sta nel fatto che nei contratti a distanza il consumatore non ha la possibilità di vedere il bene o provare il servizio prima di acquistarlo, per cui gli si offre sempre a sua esclusiva tutela la possibilità di svincolarsi dal contratto ottenendo la restituzione di quanto pagato. Ovviamente, la società che vende o eroga il servizio non può essere tenuta in sospeso per sempre, quindi il recesso può essere esercitato solo entro un certo termine, in molti casi di 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
Tutto questo però non ha niente a che fare con la qualità che, successivamente allo spirare dei primi 10 giorni o comunque del termine per fare recesso, il bene o servizio erogato dimostra di avere. Se il bene non è conforme a quanto previsto o il servizio viene interrotto, si ha inadempimento del contratto e il consumatore ha sempre il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto. Questa volta, a differenza che nel recesso, non per proprio capriccio o semplicemente per averci ripensato, ma perché non gli viene dato quello per cui ha pagato e probabilmente continua a pagare. Con la risposta riportata dal lettore, il provider dimostra o di non aver capito o di voler letteralmente mescolare le carte in tavola.
Ma che cosa può fare il lettore di fronte a questo atteggiamento? Chiaramente, a questa risposta non seguirà alcun fattivo cambiamento nella qualità del servizio, dal momento che il provider ha sostanzialmente fatto finta di non capire che il problema era quello… L’unica alternativa a questo punto per sciogliersi dal contratto ed ottenere la restituzione del danaro pagato e la dispensa dai canoni successivi è iniziare un procedimento giudiziale, dove sarà il Magistrato ad accertare l’inadempimento del provider e la conseguente risoluzione stragiudiziale. Questo procedimento può essere instaurato presso il Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore e se il valore del contratto è inferiore a £1.000.000 non c’è nemmeno bisogno, a stretto diritto, dell’assistenza di un legale, anche se è consigliabile rivolgersi ad un professionista di fiducia. Bisognerebbe comunque che i problemi di questo tipo fossero gestiti a livello collettivo o comunque quantomeno attraverso cause “pilota” perché è improbabile che un singolo privato si sobbarchi l’anticipo degli oneri di una causa civile, che comprendono oltre al compenso dell’avvocato anche quello di un eventuale CTU, per importi esigui.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Tiziano Solignani su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: