In virtù del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, che si è affiancato al Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, ha oramai una estensione molto ampia il diritto di recesso del consumatore. Con esso, chi acquista ad esempio una scheda madre, un lettore cd o un dvd “a distanza”, cioè anche tramite Internet, può – entro un certo numero di giorni definiti dalla legge – semplicemente pentirsi e rispedire il tutto al mittente, senza bisogno di dare nessuna motivazione. Il venditore ovviamente è obbligato a restituire il prezzo eventualmente già pagato o comunque, se ancora non corrisposto, a non pretenderlo più. In questo modo non c’è nessuna necessità di dimostrare che l’harware non funziona o presenta dei vizi, dal momento che lo si potrebbe restituire anche qualora fosse perfettamente funzionante, semplicemente perché non “piace” più!
Il termine per l’esercizio del recesso è di dieci giorni “lavorativi”, nel caso in cui il consumatore sia stato correttamente informato della possibilità di esercitarlo, decorrenti dal giorno di ricevimento del bene da parte del consumatore ovvero, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto, salvo che le informazioni dovute al consumatore non gli siano inviate dopo, nel qual caso il termine decorre dal ricevimento di tali informazioni. In caso di mancata comunicazione al consumatore, da parte del venditore, della possibilità di esercitare il diritto di recesso, questo è esercitabile entro 3 mesi, decorrenti dal ricevimento del bene o, nel caso di servizi, dalla conclusione del contratto.
In caso di danni al ricevimento della merce, si può ugualmente anzi a maggior ragione far valere il diritto di recesso, segnalando, nella lettera di accompagnamento e restituzione del bene, che il recesso è stato esercitato anche per quel motivo. Ugualmente, in caso di malfunzionamento di quanto acquistato che si verifichi durante il periodo necessario per l’esercizio del recesso: anche in questo caso il consumatore potrà restituire il tutto al venditore, senza bisogno di dimostrare alcunchè. Se invece una rottura si verifica dopo il periodo per l’esercizio del recesso, bisogna azionare la garanzia di buon funzionamento. In questi casi, meglio scrivere subito una raccomandata a ricevuta di ritorno alla sede legale del venditore, nella quale lo si invita a voler provvedere a riparare e/o sostituire il bene, restando inteso che in difetto di riscontro entro un certo termine, solitamente 15 giorni, il contratto di vendita dovrà intendersi sciolto e il consumatore potrà richiedere la restituzione del prezzo pagato, oltre all’eventuale risarcimento del danno subito.