L’accesso gratuito alla rete, anche se non è previsto nessun corrispettivo, è sempre basato sulla conclusione di un contratto tra l’utente e il fornitore, che avviene on line al momento della registrazione. Il contenuto di questo contratto è definito dalle condizioni generali predisposte unilateralmente dal fornitore, che, a mente dell’art. 1341 codice civile, sono obbligatorie anche se non firmate, purchè fosse sufficiente per il consumatore venirne a conoscenza usando un po’ di buon senso. Quindi, per sapere come verranno utilizzati i dati che vengono forniti al provider, se gli stessi verranno trasmessi ovvero venduti a terzi, in quale modo verranno trattati e manipolati, bisogna in primo luogo guardare le condizioni generali di contratto. In materia valgono inoltre le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in Suppl. ordinario alla Gazz.Uff., 8 gennaio, n. 5), intitolata “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” che prevedono comunque alcune tutela irrinunciabili per il consumatore.
Per quanto riguarda, comunque, eventuali caratteristiche del servizio cambiate in corso di contratto, bisogna sempre fare riferimento alle condizioni generali di contratto, nelle quali, ad ogni modo, ogni fornitore si riserva di garantire l’accesso compatibilmente con la qualità della linea, dei modem liberi e di ogni altro fattore che può incidere sullo stesso, riservandosi inoltre di apportare cambiamenti al servizio a sua discrezione. C’è anche una logica: visto che è gratis, il servizio viene fornito con la formula “as is”, cioè spesso prendere o lasciare… ma se il prezzo è quello molti utenti sono soddisfatti ugualmente. Il problema, ad esempio, può essere la perdita di un indirizzo di posta elettronica che aveva “circolato” per molto tempo: in questi casi, per quanto già richiamato, non ci si può rivalere sul provider.