Quali sono i diritti di chi acquista un personal computer? La risposta cambia, in primo luogo, a seconda del modo in cui è avvenuta l’acquisto. Bisogna infatti distinguere tra transazioni “tradizionali”, cioè effettuate personalmente dal consumatore nei negozi, e acquisti a distanza, via posta o tramite internet. C’è infatti un gruppo di garanzie di base che si applica in qualsiasi caso, mentre per chi acquista a distanza sono previste ulteriori e specifiche garanzie.
LE GARANZIE DI OGNI CONSUMATORE. Vediamo, comunque, in primo luogo le garanzie cui é tenuto il venditore in qualsiasi caso, sia nel caso di transazioni tradizionali che on line. Il consumatore, infatti, gode sempre e comunque di tre garanzie: quella contro i vizi occulti, quella contro la mancanza di qualità promesse e quella di buon funzionamento.
A) Garanzia contro i vizi occulti. Il venditore deve, innanzitutto, garantire che la cosa, appena venduta, funzioni e non presenti vizi che ne diminuiscano il valore o comunque impediscano in tutto o in parte che possa essere utile. Se, quindi, una scheda, un monitor, una tastiera, un mouse o qualunque altra cosa del computer appena acquistato non funzionano, questa é la garanzia da far valere. Il difetto deve essere denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. In tal caso, é di fatto indispensabile utilizzare per la denuncia la raccomandata a ricevuta di ritorno. Una volta fatta la denuncia, se il venditore non adempie, é necessario agire in giudizio contro di lui entro un anno, altrimenti si perde ogni diritto.
B) Garanzia delle qualitá promesse. E’ quella che si puó far valere quando, ad esempio, viene venduto per modem con velocitá di 28.800 un modem che, in realtá, marcia solo a 14.400; oppure un Pentium 3 é stato spacciato dal venditore per un Pentium 4. La differenza con la garanzia precedente sta nel fatto che in questi casi la cosa venduta non presenta in realtá nessun difetto e funziona benissimo. Peró non presenta le caratteristiche che erano state concordate. Anche in questo caso, occorre denunciare la scoperta della mancanza di qualitá entro 8 giorni per poi agire, se del caso, entro un anno dalla denuncia.
C) Garanzia di buon funzionamento. Questa é la garanzia “per eccellenza”, quella alla quale corre automaticamente il pensiero quando si parla di “garanzia” senza ulteriori specificazioni. Serve a proteggere dai guasti che si verificano in una cosa che, pur essendo in piena regola al momento dell’acquisto, si deteriora in seguito. Mentre le prime due forme di garanzia sussistono sempre e comunque, quest’ultima peró si ha solo quando é stata espressamente rilasciata dal venditore. Solitamente, nella garanzia stessa sono previsti i termini e i modi per farla valere, che spesso prevedono la spedizione di un tagliando alla casa produttrice. In mancanza, la denuncia del guasto deve avvenire entro 30 giorni dalla scoperta e l’azione contro il venditore inadempiente deve poi iniziare entro i 6 mesi successivi.
LE GARANZIE DEI CONSUMATORI A DISTANZA. Con il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, entrato in vigore il 19 ottobre 1999, il nostro Paese ha dato attuazione alla direttiva dell’Unione Europea n. 97/7/CE, in materia di protezione del consumatore nei contratti a distanza. Esisteva già una disciplina di tutela per questo tipo di contratti, contenuta nel Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50. La nuova legge prevede che, in futuro, le due normative dovranno essere “fuse” in un testo unico di tutela del consumatore a distanza. Fino a che ciò non avverrà, continueranno ad applicarsi entrambe le due leggi, scegliendo volta per volta la disposizione di esse più favorevole al consumatore. [UPDATE: oggi queste leggi sono abrogate e confluite nel codice del consumo]
La ragione che giustifica l’applicazione di tutele maggiori per chi acquista, ad esempio, via internet risiede nel fatto che, nella contrattazione a distanza, l’acquirente non può visionare il bene come nei contratti stipulati a contatto diretto con il venditore, così come quando si entra in un tradizionale negozio o centro commerciale. Per tali motivi, si riconosce un diritto di recesso dal contratto, esercitabile senza che sia dovuta alcuna motivazione e quindi, evidentemente, anche solo perché il bene che ha acquistato, una volta che l’ha visto davvero, non gli è piaciuto.
Il consumatore a distanza, dunque, ha quasi sempre, salvo alcune eccezioni specificamente previste, il diritto di recedere dal contratto entro un certo termine, cioè di restituire il bene e riavere indietro i soldi. Il diritto di recesso si esercita inviando nel termine previsto dalla legge una raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale del fornitore. Sono previste alcune eccezioni al recesso, tra cui 1) Beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente. 2) Prodotti audiovisivi o software informatici sigillati che siano stati aperti dal consumatore oppure giornali, periodici o riviste.
E SE IL VENDITORE NON FA NIENTE? Come si vede, quindi, la legge italiana in materia di tutela dell’acquirente é completa e rigorosa. I problemi, peró, possono nascere ugualemente quando il venditore chiamato in garanzia non ripara il computer oppure non restituisce il prezzo pagato; in tal caso, non resta altro che iniziare una causa civile della probabile durata minima di… quattro o cinque anni, nel corso della quale il compratore dovrá anticipare ogni spesa. In questi casi, ovviamente, si decide di andare avanti per lo piú quando la cosa é divenuta una questione di principio, salvo che l’hardware acquistato non abbia effettivamente un costo notevole, mentre in tutti gli altri si preferisce, pur avendo sostanzialmente ragione, abbandonare. Per questi motivi, è fondamentale disporre di una adeguata forma di tutela giudiziaria.
Una risposta su “i diritti dell’acquirente di un personal computer”
Scusate la domanda, ma c'è una disparità di trattamento che mi balza all'occhio e volevo cercare di capire: per certi beni, tipicamente elettronici, non basta "visionare il bene" o chiedere al negoziante di accenderlo e verificarne il funzionamento, tipicamente perché tale verifica (per essere fatta in modo scrupoloso) può comportare delle ORE, specie per un personal computer (in questo caso anche giorni!!!). Senza contare che, per l'acquisto di un computer fisso, un cliente potrebbe già avere alcune periferiche a casa (tastiera, mouse, modem/router, stampante…) che devono essere provate con il nuovo PC per verificare eventuali problemi di compatibilità (che in teoria NON dovrebbero sussistere, con componenti "di marca", ma nel campo dell'informatica NON SI SA MAI).
Possibile che queste necessità non vengano tutelate adeguatamente?
Inoltre, cosa dovrebbe fare una persona per tutelarsi dalle truffe (per dolo o per semplice incompetenza) "a voce"? Mi spiego meglio: molte volte, nelle descrizioni dei computer, sulla carta non ci sono i dettagli di tutti i componenti: se una persona richiede dettagli aggiuntivi (che gli vengono forniti solo a voce) e questi poi non corrispondono alla verità, come può difendersi?