Il 28 Febbraio 2001, a seguito di mia richiesta, mi veniva installato il collegamento ADSL BBB Telecom. Il servizio ha funzionato abbastanza bene fino al 27 Dicembre scorso quando, improvvisamente, è venuto a mancare il collegamento. Ho iniziato subito a tempestare il servizio di assistenza, svolto dalla Tin.it per sollecitare il ripristino del collegamento. Sono sempre stato ricoperto di bugie. Finalmente ieri, 08.01.02, mi ha telefonato un tecnico della Tin.it il quale, dopo aver constatato che esisteva il problema del mancato collegamento, mi ha dato appuntamento ad oggi, 09.01.02 alle ore 14.00 per risolvere il problema. Sono rimasto in casa tutto il pomeriggio ma nessuno mi ha chiamato. Domanda: posso chiedere la risoluzione del contratto? (Attilio, via mail)
Sì. Il metodo più corretto è quello di inviare una raccomandata a ricevuta di ritorno alla sede legale di Telecom Italia, o comunque della eventuale società del gruppo con la quale è stato stipulato il contratto per la fornitura del servizio ADSL, invitando la stessa a ripristinare il funzionamento del servizio entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa, sotto pena, in difetto, di risoluzione del contratto e di richiesta di risarcimento del danno. Se Telecom, successivamente alla ricezione della raccomandata a ricevuta di ritorno e comunque entro i 15 giorni, non si attiva o ad ogni modo non risolve il problema, il contratto deve intendersi risolto: pertanto se Telecom addebitasse successivamente qualsiasi importo, il lettore potrebbe legittimamente rifiutarsi di corrisponderlo. Anzi, in caso vi sia un danno, che sia ovviamente dimostrabile e cioè documentabile, il lettore potrebbe richiederne il pagamento a Telecom, sia direttamente citandola in giudizio sia se convenuto in giudizio da Telecom per il pagamento del corrispettivo, in via “riconvenzionale”. Per questi motivi, è consigliabile, qualora non si riceva risposta dopo i primi giorni in cui ci si è rivolti al servizio di assistenza telefonico o via mail, formare sempre una raccomandata a ricevuta di ritorno da spedire alla società erogatrice del servizio che se non conduce magari proprio sino alla risoluzione del contratto, può essere utile per ottenere un intervento risolutore: attenzione, però, che trascorsi i 15 giorni senza che ci sia stato l’intervento comunque la risoluzione si produce di diritto.