Categorie
diritto

cambia a livello comunitario il regime iva per il commercio elettronico

All’ultima riunione dell’Ecofin, l’organo che riunisce tutti i ministri “economici” degli Stati membri dell’Unione Europea, è stato varato il progetto di nuova direttiva in materia di regime IVA per il commercio elettronico. Si tratta di un tema tradizionalmente delicato. Infatti, la gestione dell’IVA, Imposta sul Valore Aggiunto, è sempre stata problematica per quanto riguarda le transazioni internazionali, tant’è vero che la disciplina europea attuale è sempre stata qualificata come “transitoria” ma nonostante questo va avanti da una decina d’anni. Nel caso del commercio elettronico, le tradizionali difficoltà sono inoltre destinate ad aumentare: infatti in molti casi manca la consegna materiale del bene compravenduto, come ad esempio nell’ipotesi in cui si acquista un software scaricandolo, tramite una procedura di download, dal sito del produttore. Questo, ovviamente, rende molto difficile il controllo da parte delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati. Proprio queste ultime, che guardano da tempo al commercio elettronico come un preoccupante spiraglio per evasioni ed elusioni, sono state le maggiori promotrici di un intervento legislativo europeo. La nuova direttiva, in teoria, dovrebbe costituire l’attuazione dei principi posti in materia di e-commerce dall’OCSE nel vertice di Ottawa del 1998, che dovrebbero consistere nella neutralità, efficienza, flessibilità, certezza e semplicità della tassazione. In realtà dovrebbe servire anche a garantire condizioni di parità per tutti gli imprenditori che intendono offrire beni o servizi a consumatori che risiedono nel territorio dell’Unione Europea.
La direttiva, in ogni caso, riguarderà sia le transazioni tra gli operatori commerciali (le cosiddette business tu business, B2B) sia quelle con i consumatori (cosiddette business to consumer, B2C). Le operazioni interessate saranno le seguenti:
1) progettazione, realizzazione e amnutenzione di siti web:
2) contratti di web hosting;
3) fornitura di programmi e loro aggiornamento;
4) cessione di immagini, di musica, di film e di giochi;
5) programmi politici, culturali, sportivi, scientifici e di divertimento;
6) formazione a distanza;
7) accesso a banche dati.
Sono esclusi, invece, i servizi relativi a radio e televisione.
La principale novità è, comunque, che la prestazione viene tassata presso il committente, cioè presso l’acquirente, sia egli consumatore finale o altro imprenditore. Quindi si applica il regime IVA previsto nel Paese in cui risiede il consumatore finale, con la precisazione che se questi risiede in uno Stato non facente parte dell’Unione l’operazione non è imponibile. Questo meccanismo garantisce alle imprese condizioni paritarie nel momento in cui vendono all’interno dell’Unione e condizioni addirittura di vantaggio nel momento in cui operano all’esterno. Il tutto anche a discapito del consumatore. Infatti, ad esempio, il consumatore italiano che oggi può rivolgersi alle imprese di quegli Stati in cui non è prevista l’IVA ovvero è prevista con una aliquota ridotta, trovando magari gli stessi beni a costo inferiore, non potrà più farlo quando verrà attuata la nuova direttiva, perché a qualsiasi operazione che si terrà in Italia sarà applicato il regime italiano, indipendentemente dalla nazionalità del produttore. Il produttore, poi, quando andrà a vendere ad un consumatore, ad esempio, statunitense non sarà soggetto ad IVA con la conseguenza che il bene costerà meno e sarà più allettante per il consumatore residente in un Paese che non è membro dell’Unione.
Per attuare questo meccanismo, tutti gli operatori economici dovranno “identificarsi” e cioè in qualche modo avere una base all’interno di uno degli Stati membri dell’Unione. Così, ad esempio, un operatore statunitense per poter vendere in Italia, e in tutti gli altri Stati membri, potrà stabilirsi in Germania. In questo modo, in caso di transazioni tra operatori economici (B2B) fiscalmente identificati in Stati diversi, l’operazione sarà imponibile presso il committente il quale dovrà autoliquidarsi l’imposta con una procedura detta reverse charge; in caso, invee, di operazione verso il consumatore finale (B2C), l’operazione risulterà sempre imponibile presso il committente, ma verrà fatturata direttamente con imposta da parte del fornitore, che dovrà identificarsi anche nello Stato del consumatore finale.
La direttiva dovrebbe entrare in vigore nel luglio 2003. Essa ha espressamente una efficacia limitata nel tempo, di tre anni, sino agiugno 2006. E’ previsto che la sua efficacia possa essere estesa anche oltre, finendo magari per essere una disciplina transitoria che, come quella attuale, dura per molto più tempo del previsto, ma per tale estensione è necessaria una approvazione all’unanimità. E’ evidente che provvedimenti di questo tipo si basano su equilibri politici, anche internazionali e intercontinentali molto delicati, e saranno molto importanti le reazioni al nuovo regime che verranno dagli Stati Uniti e dalle altre grandi aree economiche del mondo, specialmente in considerazione del fatto che il nuovo sistema prevede sostanzialmente una esenzione per le imprese dell’Unione che forniscono beni o servizi a Paesi che non sono membri della Comunità.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Tiziano Solignani su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: