Ho acquistato un monitor lcd Geo Vision VT150. Sia la tecnica pubblicate sulle riviste di settore, sia la pubblicita’ della Monolith, presso il sito web della stessa, parlano di garanzia di 36 mesi. Il giorno successivo all’acquisto, mentre compilavo il tagliando di garanzia, ho notato che lo stesso riportava un periodo di 24 mesi. Ho inviato immediatamente una e-mail alla Monolith Italia SpA per avere conferma che la garanzia fosse effettivamente di 36. Dopo due giorni lavorativi, non avendo ricevuto alcuna risposta, li ho contattati telefonicamente e fatto presente quanto sopra. Mi e’ stato risposto che tale dicitura (24 mesi) era dovuta ad un errore di stampa dei tagliandi di garanzia ma che il periodo era comunque da considerarsi di 36 mesi. Alla mia richiesta di certificarmi per iscritto quanto dichiaratomi verbalmente (penso che sia un mio diritto) e facendo anche presente che avevo inviato una e-mail per lo stesso motivo, mi e’ stato dichiarato che non rispondono per iscritto a questo tipo di problema e qui mi spiego la mancata risposta. A questo punto mi trovo con una garanzia scritta di 24 mesi ma estesa verbalmente a 36. Come faro’ a far valere il mio diritto per il terzo anno? Nonostante ritenga la Monolith Italia Spa in buona fede, penso che al cliente vadano certificati i suoi diritti. (Valerio, via mail)
Purtroppo l’acquisto del lettore si è verificato prima del 23 marzo scorso, cioè prima dell’entrata in vigore della legge di riforma sulla garanzia dei beni di consumo (D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.24, reperibile nel testo integrale al sito www.solignani.it). Le nuove norme prevedono espressamente che in caso di disaccordo tra il contrassegno di garanzia e la reclame del prodotto, prevale la pubblicità, se più favorevole per il consumatore ovviamente. Il primo comma dell’art. 1519-septies del codice civile italiano, introdotto con la legge di riforma, dice infatti che “la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita’ indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita’”. E’ evidente che lo scopo è quello di garantire il consumatore, per cui se ad esempio nelle pagine web – sito del produttore è riportata una garanzia di 36 mesi, la stampata “storica” della pagina web o la pagina web stessa, eventualmente ancora on line, è destinata a prevalere sul contrassegno di garanzia eventualmente difforme. Quesa disposizione, chiara ed univoca, si applica però, per espressa disposizione di legge, agli acquisti effettuati dopo il 23 marzo.
Bisogna per questo motivo concluderne che il lettore è stato sfortunato a fare il suo acquisto prima del 23 marzo scorso? Non sembra che la risposta possa essere questa. Infatti, anche prima che la legge di riforma esplicitasse che quanto sostenuto in sede di reclame di un prodotto ha un preciso valore vincolante, si riteneva comunque che i venditori fossero obbligati, almeno nelle linee fondamentali, a quanto promesso nella pubblicità. Inoltre, la nuova normativa rappresenta l’attuazione di una direttiva europea, precisamente la 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo; le direttive dell’Unione Europea non hanno mai efficacia di legge all’interno dei singoli Stati sino a che non sono state attuate, però anche prima di essere trasfuse in una legge sono comunque vincolanti per il giudice che deve giudicare casi che le riguardano. Quindi il giudice italiano che dovesse eventualmente trovarsi a valutare il caso posto dal lettore dovrebbe interpretare la “vecchia” normativa italiana alla luce anche della direttiva dell’Unione. In conclusione, anche se per il passato non c’era una disposizione così chiara come oggi, il lettore può stare probabilmente tranquillo che, in caso di problemi, allo stesso verrebbe riconosciuto il diritto alla garanzia di 36 mesi.
Alla luce di queste considerazioni, non è encomiabile il comportamento di Monolith dove il lettore probabilmente ha trovato, come interlocutori, alcuni funzionari che non volevano “assumersi responsabilità”. Monolith avrebbe fatto una figura molto migliore, e con la stessa spesa, se avesse gestito gli errori di stampa sui contrassegni, che pur possono capitare, mandando un fax o una posta elettronica ai clienti che la richiedevano dove confermavano che la garanzia era di 36 mesi.
Comunque il lettore, in questa situazione, se volesse essere assolutamente certo di godere di una garanzia di 36 mesi, dovrebbe promuovere un giudizio di accertamento davanti al Giudice competente, in questo caso probabilmente il Giudice di Pace del luogo di residenza, la cui convenienza è tutta però da valutare per le spese che è necessario ad ogni modo anticipare.