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quando la adsl continua a non funzionare

Faccio seguito alla famosa storia del contratto ADSL LIGHT stipulato in data 23 novembre 2001 con la società Wind Infostrada S.p.a a cui avevate dato risposta in merito, e pubblicato il mio caso sul sitto www.puntoadsl.net http://www.puntoadsl.net. Sono sempre io Christian Bedendi, è la società sopra citata dopo aver riconosciuto il guasto irrisolvibile imputabile a loro, mi ha dichiarato che non intendere recedere dal contratto, morale, la mia adsl light non funziona, e non mi staccano perchè dicono che la durata legale del contratto è di un anno. Posso chiedergli i danni, dato che non mi forniscono un servizio per un loro guasto e che non rescindono il mio contratto togliendomi la possibilità di abbondarmi ad altro provider? (Christian, via mail)

Si ribadisce che il lettore ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e di non pagare più il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio. Il recesso è una cosa, la risoluzione un’altra. Il recesso, che, è bene dirlo subito, nel caso in questione non c’entra niente, è il diritto di una parte di “togliersi” unilateralmente da un contratto, di solito per il trascorso di un certo periodo di tempo e dopo un certo preavviso. Così ad esempio nei contratti annuali ogni parte ha diritto di recedere entro tre mesi dalla data di rinnovo del contratto, restando inteso che, in mancanza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno. Il recesso, insomma, di solito è una modalità attinente allo svolgimento normale del contratto. La risoluzione per inadempimento si ha, invece, quando una delle parti non fa quello che, a mente del contratto, dovrebbe fare. In questo caso l’altra parte, ovviamente, ha tutto il diritto di non eseguire la propria prestazione, cioè pagare, ad esempio, il corrispettivo, e di sciogliere il contratto. Nel nostro caso, se il provider non fornisce il servizio ADSL è inadempiente rispetto ad una obbligazione fondamentale del contratto, che ha proprio per oggetto l’erogazione del servizio di accesso ADSL. Il lettore, pertanto, ha il diritto di non pagare più il contratto e, anzi, di scioglierlo definitivamente. Questo diritto si esercita inviando alla controparte una lettera raccomandata a ricevuta di ritorno con la quale la si diffida dal ripristinare il funzionamento del servizio restando inteso che, in mancanza di ciò entro 15 giorni, il contratto si intenderà risolto. Se la controparte, nel nostro caso cioè il provider, non fa funzionare la ADSL entro il termine previsto il contratto è da ritenersi definitivamente sciolto. In questo contesto, se il provider richiede un pagamento lo fa illegittimamente e il consumatore può rifiutarsi di provvederlo. In caso di problemi, a questo punto, diventa indispensabile rivolgersi ad un Giudice, che, nel nostro caso, sarebbe il Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore di fronte al quale, se la controversia non supera l’importo di 1.000.000 di vecchie lire, il lettore può stare in giudizio anche da solo, senza l’assistenza di un legale.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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