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dove e come è meglio acquistare hardware e software?

Oggigiorno, può essere paradossalmente più conveniente, dal punto di vista delle tutele di cui gode il compratore, acquistare on line piuttosto che nel negozio sotto casa. Infatti, i consumatori che scelgono internet, o anche il tradizionale telefono, sono tutelati da una serie di leggi dettate appositamente per i contratti “a distanza” e applicabili solo a quelli. E’ importante precisare subito però che queste tutele sono accordate solo ai consumatori, cioè a chi acquista per uso personale, non anche a chi acquista hardware per la ditta o per lo studio professionale, che dalla legge è ritenuto in grado di potersi tutelare adeguatamente da solo.
Le norme fondamentali sono comunque poste dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, entrato in vigore il 19 ottobre 1999, e dal più “vecchio” Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, che continua ad applicarsi, ma solo quando è eventualmente più favorevole al consumatore. A chi acquista in questo modo è riconosciuto, entro certi termini variabili da caso a caso, il diritto di recesso, cioè di restituire la merce facendosi a sua volta dare indietro quanto pagato; questa opportunità spetta a tutti i consumatori a distanza, senza bisogno di dare nessuna motivazione, tanto che il bene può essere restituito anche solo per capriccio o semplicemente perché si è cambiata idea. La ragione di questa tutela sta nel fatto che chi acquista a distanza non ha la possibilità, come invece dovrebbe accadere per chi acquista nel modo tradizionale – ad esempio tramite un negozio o catena di informatica – di vedere quello che compera, di soppesarlo, valutarlo, provarlo e così via.
In ogni caso, la possibilità di esercitare il diritto di recesso, i termini entro i quali deve essere richiesto e tutti gli altri aspetti variano da caso a caso, anche a seconda del comportamento del venditore che, se non ha fornito alcune informazioni previste dalla legge, determina l’allungamento dei termini per l’esercizio del recesso. Bisogna quindi valutare ogni singola ipotesi singolarmente. Naturalmente, occorre però che il consumatore abbia fiducia nel sito di e-commerce perché un conto è avere dei diritti riconosciuti astrattamente dalla legge e un altro conto poterli far concretamente valere. Se, ad esempio, la società che gestisce il sito viene coinvolta in un fallimento o diviene anche solo insolvente o magari irreperibile, il consumatore non avrà modo di riavere il denaro speso pur esercitando il recesso. Quindi non si è mai comunque nella classica “botte di ferro”, ma bisogna nuovamente valutare ogni ipotesi.
A chi compra invece in negozio, visto che non gli è riconosciuta la possibilità di alcun diritto di recesso, bisogna ricordare che farà bene a usare fino in fondo le opportunità offertegli dalla situazione e quindi a farsi mostrare per bene l’oggetto che intende acquistare, ad accenderlo e/o provarlo, se magari è un computer, ad esempio per valutarne la rumorosità, che è una caratteristica sempre più richiesta oggigiorno – come in questo caso: www.solignani.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41 – e così via.

Ad ogni modo, sia per gli acquisti on line che per quelli tradizionali, sono previste diverse garanzie per chi acquista. In materia, per non cadere in equivoco – come in questo caso: www.solignani.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90 – è fondamentale distinguere tra due tipi di garanzia: quella di “buon funzionamento” e quella contro i vizi di conformità del bene.
La garanzia di buon funzionamento è prevista, per lunga tradizione, direttamente dal codice civile e si applica a tutti gli acquirenti, privati o imprese, ma è solo facoltativa. Questa, per intenderci, è la famosa garanzia del produttore. La garanzia di buon funzionamento copre le rotture di quegli oggetti che, al momento in cui sono stati consegnati, erano immuni da vizi; questo tipo di garanzia si applica quindi quando un bene, originariamente perfetto ed integro, per effetto dell’uso si deteriora e si rompe. Se il produttore la prevede, il consumatore può farvi affidamento, ovviamente nei termini e secondo le condizioni dettate dal produttore, magari anche nelle stesse condizioni generali di contratto che sono vincolanti anche se l’acquirente non le ha mai sottoscritte, in base all’art. 1341, comma 1°, cod. civ., purchè le potesse conoscere con un minimo di diligenza. Oggigiorno, quasi tutti i produttori pubblicano le condizioni generali di contratto, che quasi sempre contengono anche le condizioni di garanzia, sui propri siti web: vale quindi la pena di darci un’occhiata e magari di tenerne una stampata riferita al momento dell’acquisto.
La garanzia contro i vizi di conformità del bene è prevista solo da a partire dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, che ha introdotto gli articoli da 1519bis al 1519nonies del codice civile. Questa garanzia copre i vizi originari dei beni, quindi i difetti di conformità degli stessi, relativi a quei beni che sin dall’origine non presentavano le caratteristiche previste o non funzionavano a dovere. Questa garanzia ha sempre durata biennale e pertanto i consumatori sono portati a ritenere che un bene sia sempre garantito due anni, mentre invece non è così perché dipende dal tipo di problema. Inoltre, la garanzia contro i vizi di conformità del bene, a differenza della garanzia di buon funzionamento, si applica, come le disposizioni sui contratti a distanza, solo ed esclusivamente agli acquisti effettuati per motivi personali, con esclusione degli acquisti effettuati da professionisti e imprese.
La distinzione tra garanzia di buon funzionamento e garanzia contro i vizi è chiara concettualmente, ma non è sempre facile discernerla nella pratica quotidiana: se un processore, ad esempio, si rompe, come si fa a dire se è per effetto dell’uso o perché non era, sin dall’inizio, stato fabbricato come si deve? La cosa migliore è ancora una volta esaminare per bene le condizioni di garanzia del produttore, valevoli in ogni caso, e magari preferire quelle case che sono più generose in materia.

Per chi sceglie, infine, di acquistare on line per la fiducia nel sito di e-commerce e magari per la esperibilità del diritto di recesso, è consigliabile comunque usare sempre metodi di pagamento “tracciabili” e non pagare mai in contanti, soprattutto quando si acquista tramite siti di aste e simili. Per quanto riguarda, invece, l’impiego della carta di credito è vero che il consumatore on line è sempre tutelato e può sempre chiedere il rimborso, perché non firma la nota di spesa che rimane sempre necessaria, ma per evitare fastidi e perdite di tempo è meglio magari trasmettere il numero della carta via telefax come prevedono molti siti di e-commerce.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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