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se il datore controlla il dipendente

Ho saputo che il Garante della privacy è di recente intervenuto sulla possibilità per il datore di lavoro di controllare la navigazione internet dei dipendenti, sostenendo che il datore non può farlo. Ma allora se il dipendente rimane tutto il giorno a navigare su internet? Come si può controllare, inoltre, che non visiti siti vietati dalla legge ad esempio pedopornografici?

In effetti, il Garante della privacy è intervenuto con un provvedimento in data 2.2.2006 relativamente ad un caso in cui il dipendente era stato monitorato nella sua navigazione internet, stabilendo che il datore non avrebbe potuto farlo e dando ragione quindi al dipendente. Questa pronuncia ha sollevato molta preoccupazione e qualche dubbio, anche perchè sembra porsi in contrasto con quanto stabilito dalla Magistratura, ad esempio, con riguardo alla possibilità del datore di poter accedere alla posta elettronica del dipendente, che è oramai pacifica, dal momento che la posta elettronica è uno strumento aziendale messo a disposizione del lavoratore solo ed esclusivamente per svolgere le sue mansioni.

In realtà, la pronuncia del Garante è fortemente influenzata da almeno un paio di circostanze fondamentali, ma particolari del caso concreto, tanto che non se ne può concludere su un piano più generale che il datore non possa mai in alcun caso monitorare la navigazione internet del dipendente. Anzi, tutto al contrario, dal provvedimento in questione si possono trarre utili elementi per capire se e come il datore può regolarsi effettivamente in questi casi.

La prima particolarità del caso deciso dal garante è che il lavoratore in questione non aveva alcun bisogno di accedere ad internet, se non assai sporadicamente, per svolgere le proprie mansioni. Si trattata dell’addetto al banco reception di una casa di cura, che dunque avrebbe dovuto gestire i rapporti con il pubblico, con la clientela, la consegna dei documenti e così via, un “mansionario” dove la navigazione internet trova posto minimo: si può pensare, ad esempio, ad una interrogazione delle pagine bianche per reperire il numero di telefono di un cliente o di un fornitore, ad esempio, attività che comporta un collegamento di pochi minuti al massimo al giorno. Per questo motivo, il Garante ha osservato che il datore, senza spingersi fino ad esaminare i contenuti della navigazione web, avrebbe potuto, per verificare la violazione dell’obbligo di svolgimento delle proprie mansioni da parte del lavoratore, limitarsi a documentare l’esistenza di collegamenti di lunga durata alla rete internet, che, indipendentemente dai contenuti, non sarebbero comunque stati giustificati.

In questo contesto, invece, il datore ha preferito monitorare con precisione l’attività compiuta su internet dal proprio dipendente, conservando copia della cache di tutti i siti visitati per un lungo periodo. Questa è la seconda circostanza particolare, ma fondamentale, del caso concreto. Il Garante ha, infatti, contestato al datore di aver ecceduto nel suo controllo. Non ha detto che non avrebbe potuto farlo, ha detto solo che è stato troppo esteso. L’art. 11 del Codice della privacy prevede che il trattamento avvenga in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto “dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite”.

In conclusione, dunque, risulta possibile per il datore di lavoro monitorare l’attività internet del dipendente, purchè questo avvenga con misura, cioè nella misura strettamente necessaria a tutelare i suoi diritti di datore, senza spingersi sino a “mettere in piazza” i gusti, le tendenze, i problemi sanitari e tutte le altre circostanze personali che possono essere rivelate da una navigazione su internet. Quindi si può senz’altro monitorare innanzitutto se il dipendente si collega ad internet, quando invece ad esempio come nel caso in questione non dovrebbe farlo per l’espletamento delle sue mansioni, senza spingersi all’esame dei contenuti. Se invece le mansioni prevedono l’utilizzo continuo di internet, il datore può anche valutare i contenuti, purchè sia indicato nel codice aziendale e purchè il controllo sia fatto in modo contenuto nei limiti strettamente necessari per la valutazione dell’esecuzione delle mansioni oppure, a campione, per evitare che vengano visitati siti vietati dalla legge.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

2 risposte su “se il datore controlla il dipendente”

Ciao Tiziano, caso curioso e forse un po sciocco, ma si sente tanto parlare di privacy a vanvera.. Nel mio ufficio facciamo tutti uso del cellulare personale durante l’orario lavorativo, in presenza dei nostri responsabili, secondo buon senso di ognuno. Un collega ha per errore avviato un file audio ricevuto su whatsapp che con altoparlante si é sentito chiaramente per alcuni secondi, prima che lui stoppasse e si scusasse per l’interruzione. Il responsabile di un altro reparto, di passaggio, ha obbligato il collega a fargli sentire il file audio. Partendo dal presupposto che la nostra condotta potrebbe essere contestata per l’uso del cellulare in generale, quella persona poteva obbligare l’altro a fargli ascoltare un file personale? Grazie mille

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