Ho saputo che recentemente sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di documento informatico, firma digitale e così via. Cosa cambia concretamente per le aziende?
Il decreto legislativo n.159 del 4 aprile 2006 ha introdotto notevoli modifiche al codice dell’amministrazione digitale, intervenendo profondamente nel rapporto tra amministrazione pubblica, cittadini ed imprese.
Tra le novità più significative va segnalato il notevole rafforzamento del valore probatorio deldocumento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale.
In sostanza, una volta rispettate le specifiche tecniche stabilite dal codice a garanzia dell’identificabilità dell’autore, dell’integrità e dell’immodificabilità del documento, quest’ultimo verrà ricondotto al titolare del dispositivo di firma (salvo che questi fornisca prova contraria) acquisendo così piena efficacia di scrittura privata sino a querela di falso.
Tutto ciò va inquadrato nella direzione di favorire una diffusione più rapida del formato elettronico e, contemporaneamente, una maggior fiducia da parte degli operatori, storicamente poco inclini ad abbandonare il supporto cartaceo.
Nel segno, invece, di una maggiore continuità con l’attuale sistema procedurale è stato introdotto il pieno valore delle copie su supporto cartaceo di documento informatico, che sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte. La conformità all’originale (in tutte le sue componenti) sarà attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Quanto alla conservazione del documento, il certificatore sarà obbligato a tenere registrazione (anche elettronica) di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per un periodo non inferiore a venti anni (anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari).
Degno di nota anche il tentativo di rafforzare ulteriormente i diritti dei cittadini nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, sia favorendo lo scambio di informazioni tramite un maggiore uso della posta elettronica (e fissando al 1° settembre 2006 il termine ultimo entro il quale scatterà l’obbligo, da parte di ciascuna P.A., di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica istituzionale ed uno di PEC), sia riconoscendo il potere di rivolgersi al giudice amministrativo in caso di mancata risposta da parte degli uffici pubblici.
Va infine inquadrata verso la direzione di forte spinta ammodernatrice la decisione far convergere lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nel cosiddetto Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Progetto ambizioso – definito come il vero e proprio asse portante del codice dell’amministrazione digitale – che nasce non solo con l’obiettivo di favorire la creazione di un sistema informatico condiviso tra enti pubblici centrali e periferici ma, contemporaneamente, di diventare il più grande strumento di interconnettività tra imprese e pubbliche amministrazioni. Secondo le stime governative tale sistema (in grado di contare, sulla carta, su una rete composta da non meno di 15 mila uffici) favorirà notevolmente l’aspetto competitivo, permettendo inoltre l’applicazione di criteri di maggiore economicità e determinando una riduzione del 35% dei soli costi per le telecomunicazioni, oltre ad un risparmio di almeno il 30% dei tempi di svolgimento dei provvedimenti fra amministrazioni.