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quando “ti fanno” superare il limite contrattuale di banda

Ho sottoscritto un contratto con un provider di spazio internet statunitense, praticamente ho preso un hosting per il mio sito di scambio di musica amatoriale. Come in tutti i contratti di questo tipo, c’è un limite di banda, cioè di uso massimo, che non abbiamo mai neanche sfiorato. Purtroppo però, a causa, pare, di un buco di sicurezza in una delle nostre pagine una notte sono stati scambiati centinaia di gigabyte di dati. Il provider ci ha mandato un conto, per superamento della banda, di oltre 2000 dollari. Abbiamo visto sulle FAQ del provider e dice che in questi casi loro dovrebbero avvertire i clienti o comunque rendere irraggiungibile il sito. Cosa possiamo fare? Tanto più che la nostra iniziativa è solo amatoriale, senza scopo di lucro (Daniele, via mail).

A mio giudizio, c’è un onere del provider quantomeno di avvertire subito l’utente nel momento in cui l’uso dello spazio subisce una impennata eccezionale, che è quasi sicuramente indice di un virus, un trojan o comunque un problema di sicurezza. Anzi, in tali casi, visto che non sempre il titolare del sito non è immediatamente raggiungibile, come nel caso del lettore dove il problema si è verificato quando in Italia era notte, probabilmente il provider dovrebbe direttamente chiudere il sito, sia per impedire che venga “consumata” della banda a caro prezzo, sia per impedire che il problema di sicurezza faccia più danni di quelli che ha fatto.
Su tutte le parti di un contratto grava, infatti, l’onere di comportarsi secondo buona fede, previsto dall’art. 1375 del codice civile italiano. Questo dovere di comportarsi secondo correttezza è comunque ripresosia pure in forme diverse, dalla legislazione di altri Stati, compresi gli USA. Comportarsi secondo buona fede significa fare tutto ciò che una persona corretta e di media diligenza farebbe nelle situazioni che mano a mano vengono a verificarsi durante l’esecuzione del contratto. In questo contesto, dunque, se il provider si accorge, e non può non accorgesene dal momento che dispone di software e altri strumenti che tengono costantemente sotto controllo l’utilizzo della banda internet, che è la sua principale risorsa, che vi è un “uso anomalo” della stessa, essendo un tecnico della materia deve capire che si tratta di un quasi certo problema di sicurezza, dal momento che questo è quello che avviene di solito. La correttezza in questi casi impone che quantomeno si informi il proprio cliente, nel modo più rapido possibile e quindi probabilmente per telefono, senza affidarsi alla posta elettronica che non si sa quando verrà letta. Probabilmente, inoltre, la correttezza richiesta al provider si spinge, qualora il cliente avvertito non provveda o comunque lo stesso non sia raggiungibile, fino a imporgli di chiudere temporaneamente il sito, dal momento che il problema in questione potrebbe avere effetti dannosi sia per il cliente stesso che per gli altri utenti del provider che per l’intera rete mondiale.
Naturalmente, sarebbe molto comodo per il provider lasciare che gli utenti superino allegramente i limiti di banda per poi mandargli a casa la fattura, ma questo non è considerato un comportamento corretto e la legge non può consentirlo. Alla base del contratto di fornitura di spazio, ci deve essere un equilibrato scambio tra un servizio e un corrispettivo, che non deve trasformarsi in una “spada di Damocle” per l’utente, sempre soggetto alla possibilità di ricevere fatture spropositate. Dal punto di vista giuridico, il problema è del tutto analogo a quello che si è verificato per quegli utenti di connessioni adsl a consumo, che dimenticavano acceso il modem e quindi rimanevano connessi anche oltre magari la mezzora che avevano utilizzato per navigare o per vedersi la posta, con la conseguenza che la loro bolletta telefonica lievitava improvvisamente, quasi sempre decuplicandosi rispetto alla media dei consumi precedenti. I giudici che si sono occupati di questi casi hanno ritenuto che il provider telefonico avrebbe dovuto avvertire l’utente di questa impennata anomala nei consumi, mettendolo in grado di provvedere, senza limitarsi a mandargli la bolletta astronomica e ad attenderne il pagamento ed hanno quindi riportato, con le loro sentenze, le bollette agli importi corrispondenti alla media di consumo dei mesi precedenti.
Tornando al caso del lettore, dunque, si può dire che egli può rifiutare di pagare quanto richiesto, illegittimamente, dal suo provider, tanto più che sono le condizioni generali di contratto, contenute nelle FAQ pubblicate sul sito, del provider stesso a prevedere l’obbligo di avvertire il cliente in caso di superamento della banda per e-mail. Non essendo mai stata nè spedita nè tantomeno ricevuta questa mail, il provider è in torto e la colpa del superamento di banda è anche sua, per cui non può richiedere ora un corrispettivo. Su tali basi, però, come ci si deve poi muovere concretamente? E’ bene non affidare le proprie difese ad alcune e-mail o ticket di assistenza scambiati con alcuni esponendi del provider, ma inviare alla sede legale del provider una raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno in cui si sostengono le proprie ragioni e si dichiarano i motivi per cui non si paga, cosa che si può fare con l’ausilio di un legale di fiducia ma anche personalmente. In ogni caso, è una vicenda da non trascurare, perchè specialmente per il suo carattere internazionale se non gestita e chiarita una volta per tutte può diventare impegnativa.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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